CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8098 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- nonché le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato VITTORIO PESAVENTO, che nell'interesse del ricorrente ha contestato quanto dedotto dal Procuratore e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 giugno 2021 la Corte di appello di Torino - a seguito del gravame interposto nell'interesse di AE TO - in parziale riforma della pronuncia in data 30 ottobre 2014 del Tribunale di Torino, ha riconosciuto allo stesso imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza ed ha rideterminato in anni tre la pena della reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari a lui irrogate, 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8098 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 07/11/2022 confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità - quale amministratore unico della fallita Edil D.G. Costruzioni s.r.l. - per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 legge fall. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (anche sub specie dei travisamento della prova) in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per bancarotta distrattiva (capo 1-A della rubrica), con riguardo al passivo fallimentare di euro 1.438.747,28. Segnatamente, in difformità dai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, la sussistenza della distrazione in discorso sarebbe stata tratta - in mancanza di una perizia contabile (che ricostruisse la situazione patrimoniale, i movimenti bancari e le operazioni della società negli anni precedenti alla crisi), come evidenziato dal consulente tecnico della difesa e nell'atto di appello - dall'esistenza di un passivo fallimentare non giustificato da parte dell'imputato e dall'omessa tenuta delle scritture contabili in concomitanza con la crisi della società, quantunque occorra invece l'accertamento e l'indicazione dei beni non rinvenuti all'atto del fallimento o di cui si ignora la destinazione, che nella specie non consterebbe (salvo quanto si dirà a proposito dei beni in leasing, oggetto di specifico motivo di impugnazione). Ancora, non si sarebbe argomentato sui motivi di gravame, con i quali si era evidenziato che il curatore aveva escluso eventuali condotte distrattive o altri fatti di bancarotta fraudolenta, travisando dunque la prova;
e in maniera erronea si sarebbe negato che l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione o giustificazione, avendo egli chiarito - in maniera suffragata dalla documentazione in atti e dalla deposizione del curatore - di aver compiuto un investimento (al più avventato); e sarebbe da ritenersi giustificata la mancata tenuta delle scritture contabili, perché essa ha coinciso con il «crollo» dell'attività e con l'«ipotizzabile crollo psicologico» dell'imputato, dovendo escludersi la prova della sua «premeditazione» e, quindi, la sussistenza dell'elemento soggettivo e in particolare del suo fine di occultare la distrazione sotteso all'irregolare tenuta delle scritture contabili. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per bancarotta distrattiva (capo 1-A della rubrica) con riguardo ai beni in leasing. La motivazione della sentenza impugnata non avrebbe specificamente risposto alle allegazioni prospettate con l'atto d'appello ed anzi sarebbe apparente: segnatamente non avrebbe considerato quanto rappresentato dal curatore (la cui deposizione sarebbe stata travisata), da cui conseguirebbe il difetto della prova della distrazione dei beni in discorso e in particolare del mancato rinvenimento di essi all'atto della redazione dell'inventario; né consterebbe quanto 2 specificamente convenuto con i contratti ad essi relativi e la Corte di merito ne avrebbe ritenuto la stipula in ragione delle istanze di rivendica avanzate da chi si è detto creditore e dalla denominazione dei soggetti istanti. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe argomentato sulla prospettazione subordinata contenuta nell'atto di appello, secondo cui i beni in discorso non potrebbero costituire oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale poiché non farebbero parte del patrimonio dell'impresa fallita, potendo più ravvisarsi la diversa ipotesi di cui all'art. 646 cod. pen.. improcedibile per difetto di querela se non con riferimento ai beni rivendicati dalla società Ubi Leasing: sotto tale profilo, sarebbe stato compiuto un richiamo generico alla costante giurisprudenza di legittimità, senza tenere conto di quanto chiarito invece dalle Sezioni Unite civili con riferimento ai contratti di leasing stipulati prima della I. 124/2017 (cfr. Sez. U, n. 2061 del 28/01/2021, U.
contro
F., Rv. 660307 - 01, 660307 - 02, non menzionata nell'atto d'appello perché ad esso sopravvenuta, ma già pronunciata allorché la Corte di secondo grado ha deliberato) in ordine alle diverse conseguenze della risoluzione per inadempimento correlate alla natura di godimento o traslativa del leasing. Ciò inciderebbe pure sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, poiché al più l'imputato avrebbe agito nella totale incertezza circa il regime applicabile alla risoluzione del contratto per inadempimento, ossia senza la consapevolezza e volontà di recare, in termini di pericolo concreto, un pregiudizio alla massa dei creditori, potendosi ravvisare al più la mancata restituzione dei beni per un errore inevitabile sulla legge extrapenale che integra il precetto violato: e anche sotto tale profilo la sentenza impugnata non avrebbe motivato, neppure implicitamente. Tanto più che le norme poste dalla I. 124/2017 (secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite civili) non possono avere applicazione retroattiva nei rapporti di diritto civile per violazione delle norme processuali e della Carta EDU;
e ciò varrebbe a fortiori in materia diritto penale). 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo 1, sub 1-B) e, comunque, poiché il fatto non è stato riqualificato come bancarotta semplice. Ad avviso della difesa: - la sentenza di secondo grado non avrebbe esaminato motivi di appello, limitandosi ad affermare che l'omessa tenuta delle scritture contabili integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, senza argomentare sulla carenza della prova dell'elemento soggettivo;
- all'imputato è stata contestata l'omessa tenuta delle scritture nel 2008 e nel 2009 (e non l'irregolare tenuta che postula una condotta commissiva), e l'art. 216, comma 1, secondo periodo, legge fall. sarebbe stato erroneamente interpretato poiché il suo tenore letterale non prevede espressamente l'omessa tenuta che può essere equiparata alle condotte espressamente previste solo quando ricorra una rigorosa prova del dolo specifico, --/ 3 accertamento non compiuto dai Giudici di merito, che l'hanno tratta dalla sussistenza dell'elemento oggettivo in maniera automatica e tautologica;
- nella specie, comunque non sussisterebbe neppure il dolo generico dell'irregolare tenuta;
e la sentenza impugnata non ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso la richiesta - pure avanzata con l'atto di appello - di qualificare il fatto come bancarotta semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. In effetti la sentenza impugnata, in mancanza delle scritture contabili successive al 2007, ha ritenuto che abbia avuto luogo la distrazione di euro 1.438.747,28, ossia in misura parti alla differenza algebrica tra attivo e passivo fallimentare, valorizzando il fatto che fino al 31 dicembre 2007 la società fallita fosse in attivo (quantunque la stessa sentenza dia conto che l'attivo era composto da crediti e senza dire nulla di specifico su quel che costituiva il passivo) e traendo dalla mancata giustificazione dell'imputato che le perdite non fossero effettive. Tuttavia, «in tema di reati fallimentari, non è consentito al giudice trarre il proprio convincimento dalla sola presenza di un disavanzo in un dato momento dell'esistenza dell'azienda successivamente fallita, in ordine all'avvenuta consumazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorrendo, invece, accertare che l'eccedenza passiva costituisca la conseguenza del venir meno di beni determinati, dei quali sia nota l'esistenza in un momento anteriore alla formazione del deficit (Sez. 5, n. 39942 del 01/07/2008, Gualdi e altro, Rv. 241729). La prova dei fatti di distrazione, integranti il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.), richiede, dunque, che si accertino e si indichino i beni non rinvenuti all'atto del fallimento o di cui si ignori la destinazione, posto che, ove essa fosse desunta dall'accertamento del passivo, il reato di bancarotta fraudolenta sarebbe ravvisabile in ogni ipotesi di fallimento (Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Blancardi, Rv. 231011)» (Sez. 5, n. 10971 del 05/12/2019 - dep. 2020, Garrone, n.m.). 2. Il secondo motivo è fondato. Con l'atto di appello si era dedotto che il curatore del fallimento non si era espresso in termini di certezza sul rinvenimento o meno in sede di inventario delle vetture e della gru, concessi alla società fallita in locazione finanziaria, oggetto materiale della contestata bancarotta distrattiva. La sentenza impugnata non può dirsi che abbia compiutamente disatteso la prospettazione difensiva, avendo assunto in maniera apodittica che i beni in discorso non siano stati «reperiti in sede inventariale», senza indicare alcun elemento a sostegno di tale asserto e, nel resto, facendo riferimento alle richieste di restituzione avanzate dagli aventi diritto (che ex se non escludono che le res, all'atto dell'inventario, fossero ancora presenti nel compendio aziendale). In altri termini, la Corte territoriale non ha compiutamente argomentato sulla appropriazione dei beni in discorso (cfr. Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Cantore, Rv. 265509 - 01), ossia sulla sussistenza della contestata distrazione. 4 3. Anche il terzo motivo è fondato. A fronte di un'imputazione alternativa - che ha contestato all'imputato la bancarotta fraudolenta documentale sia per la sottrazione o la distruzione della contabilità (ex art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall., che ricorre anche nei casi di omessa tenuta e il cui elemento soggettivo è il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori) sia per la tenuta di essa in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (ex art. 216, comma 1, n. 2), seconda parte, legge fall., per cui è sufficiente il dolo generico;
cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01) - la Corte di appello ha attribuito all'imputato (come già il primo Giudice) l'omessa tenuta della contabilità dopo il 2007, affermando che da ciò era conseguita un'estrema difficoltà nella ricostruzione del patrimonio, indicato quale elemento idoneo a integrare «la fattispecie in esame», quantunque esso sia proprio dell'ipotesi di fraudolenta tenuta della contabilità e non anche dell'omessa tenuta;
e, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ha fatto riferimento alla volontarietà della decisione dell'imputato di non tenere più (successivamente alla detta data) le scritture e delle conseguenze di ciò nella ricostruzione del patrimonio. Ne deriva che, nei termini predetti, la Corte territoriale - rispetto alle censure sollevate con l'atto di appello - non ha compiutamente chiarito quale delle distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale nella specie ricorra, con quel che ne consegue sotto il profilo del prescritto elemento soggettivo. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annulla con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 07/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- nonché le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato VITTORIO PESAVENTO, che nell'interesse del ricorrente ha contestato quanto dedotto dal Procuratore e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 giugno 2021 la Corte di appello di Torino - a seguito del gravame interposto nell'interesse di AE TO - in parziale riforma della pronuncia in data 30 ottobre 2014 del Tribunale di Torino, ha riconosciuto allo stesso imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza ed ha rideterminato in anni tre la pena della reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari a lui irrogate, 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8098 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 07/11/2022 confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità - quale amministratore unico della fallita Edil D.G. Costruzioni s.r.l. - per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 legge fall. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (anche sub specie dei travisamento della prova) in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per bancarotta distrattiva (capo 1-A della rubrica), con riguardo al passivo fallimentare di euro 1.438.747,28. Segnatamente, in difformità dai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, la sussistenza della distrazione in discorso sarebbe stata tratta - in mancanza di una perizia contabile (che ricostruisse la situazione patrimoniale, i movimenti bancari e le operazioni della società negli anni precedenti alla crisi), come evidenziato dal consulente tecnico della difesa e nell'atto di appello - dall'esistenza di un passivo fallimentare non giustificato da parte dell'imputato e dall'omessa tenuta delle scritture contabili in concomitanza con la crisi della società, quantunque occorra invece l'accertamento e l'indicazione dei beni non rinvenuti all'atto del fallimento o di cui si ignora la destinazione, che nella specie non consterebbe (salvo quanto si dirà a proposito dei beni in leasing, oggetto di specifico motivo di impugnazione). Ancora, non si sarebbe argomentato sui motivi di gravame, con i quali si era evidenziato che il curatore aveva escluso eventuali condotte distrattive o altri fatti di bancarotta fraudolenta, travisando dunque la prova;
e in maniera erronea si sarebbe negato che l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione o giustificazione, avendo egli chiarito - in maniera suffragata dalla documentazione in atti e dalla deposizione del curatore - di aver compiuto un investimento (al più avventato); e sarebbe da ritenersi giustificata la mancata tenuta delle scritture contabili, perché essa ha coinciso con il «crollo» dell'attività e con l'«ipotizzabile crollo psicologico» dell'imputato, dovendo escludersi la prova della sua «premeditazione» e, quindi, la sussistenza dell'elemento soggettivo e in particolare del suo fine di occultare la distrazione sotteso all'irregolare tenuta delle scritture contabili. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per bancarotta distrattiva (capo 1-A della rubrica) con riguardo ai beni in leasing. La motivazione della sentenza impugnata non avrebbe specificamente risposto alle allegazioni prospettate con l'atto d'appello ed anzi sarebbe apparente: segnatamente non avrebbe considerato quanto rappresentato dal curatore (la cui deposizione sarebbe stata travisata), da cui conseguirebbe il difetto della prova della distrazione dei beni in discorso e in particolare del mancato rinvenimento di essi all'atto della redazione dell'inventario; né consterebbe quanto 2 specificamente convenuto con i contratti ad essi relativi e la Corte di merito ne avrebbe ritenuto la stipula in ragione delle istanze di rivendica avanzate da chi si è detto creditore e dalla denominazione dei soggetti istanti. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe argomentato sulla prospettazione subordinata contenuta nell'atto di appello, secondo cui i beni in discorso non potrebbero costituire oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale poiché non farebbero parte del patrimonio dell'impresa fallita, potendo più ravvisarsi la diversa ipotesi di cui all'art. 646 cod. pen.. improcedibile per difetto di querela se non con riferimento ai beni rivendicati dalla società Ubi Leasing: sotto tale profilo, sarebbe stato compiuto un richiamo generico alla costante giurisprudenza di legittimità, senza tenere conto di quanto chiarito invece dalle Sezioni Unite civili con riferimento ai contratti di leasing stipulati prima della I. 124/2017 (cfr. Sez. U, n. 2061 del 28/01/2021, U.
contro
F., Rv. 660307 - 01, 660307 - 02, non menzionata nell'atto d'appello perché ad esso sopravvenuta, ma già pronunciata allorché la Corte di secondo grado ha deliberato) in ordine alle diverse conseguenze della risoluzione per inadempimento correlate alla natura di godimento o traslativa del leasing. Ciò inciderebbe pure sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, poiché al più l'imputato avrebbe agito nella totale incertezza circa il regime applicabile alla risoluzione del contratto per inadempimento, ossia senza la consapevolezza e volontà di recare, in termini di pericolo concreto, un pregiudizio alla massa dei creditori, potendosi ravvisare al più la mancata restituzione dei beni per un errore inevitabile sulla legge extrapenale che integra il precetto violato: e anche sotto tale profilo la sentenza impugnata non avrebbe motivato, neppure implicitamente. Tanto più che le norme poste dalla I. 124/2017 (secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite civili) non possono avere applicazione retroattiva nei rapporti di diritto civile per violazione delle norme processuali e della Carta EDU;
e ciò varrebbe a fortiori in materia diritto penale). 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo 1, sub 1-B) e, comunque, poiché il fatto non è stato riqualificato come bancarotta semplice. Ad avviso della difesa: - la sentenza di secondo grado non avrebbe esaminato motivi di appello, limitandosi ad affermare che l'omessa tenuta delle scritture contabili integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, senza argomentare sulla carenza della prova dell'elemento soggettivo;
- all'imputato è stata contestata l'omessa tenuta delle scritture nel 2008 e nel 2009 (e non l'irregolare tenuta che postula una condotta commissiva), e l'art. 216, comma 1, secondo periodo, legge fall. sarebbe stato erroneamente interpretato poiché il suo tenore letterale non prevede espressamente l'omessa tenuta che può essere equiparata alle condotte espressamente previste solo quando ricorra una rigorosa prova del dolo specifico, --/ 3 accertamento non compiuto dai Giudici di merito, che l'hanno tratta dalla sussistenza dell'elemento oggettivo in maniera automatica e tautologica;
- nella specie, comunque non sussisterebbe neppure il dolo generico dell'irregolare tenuta;
e la sentenza impugnata non ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso la richiesta - pure avanzata con l'atto di appello - di qualificare il fatto come bancarotta semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. In effetti la sentenza impugnata, in mancanza delle scritture contabili successive al 2007, ha ritenuto che abbia avuto luogo la distrazione di euro 1.438.747,28, ossia in misura parti alla differenza algebrica tra attivo e passivo fallimentare, valorizzando il fatto che fino al 31 dicembre 2007 la società fallita fosse in attivo (quantunque la stessa sentenza dia conto che l'attivo era composto da crediti e senza dire nulla di specifico su quel che costituiva il passivo) e traendo dalla mancata giustificazione dell'imputato che le perdite non fossero effettive. Tuttavia, «in tema di reati fallimentari, non è consentito al giudice trarre il proprio convincimento dalla sola presenza di un disavanzo in un dato momento dell'esistenza dell'azienda successivamente fallita, in ordine all'avvenuta consumazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorrendo, invece, accertare che l'eccedenza passiva costituisca la conseguenza del venir meno di beni determinati, dei quali sia nota l'esistenza in un momento anteriore alla formazione del deficit (Sez. 5, n. 39942 del 01/07/2008, Gualdi e altro, Rv. 241729). La prova dei fatti di distrazione, integranti il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.), richiede, dunque, che si accertino e si indichino i beni non rinvenuti all'atto del fallimento o di cui si ignori la destinazione, posto che, ove essa fosse desunta dall'accertamento del passivo, il reato di bancarotta fraudolenta sarebbe ravvisabile in ogni ipotesi di fallimento (Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Blancardi, Rv. 231011)» (Sez. 5, n. 10971 del 05/12/2019 - dep. 2020, Garrone, n.m.). 2. Il secondo motivo è fondato. Con l'atto di appello si era dedotto che il curatore del fallimento non si era espresso in termini di certezza sul rinvenimento o meno in sede di inventario delle vetture e della gru, concessi alla società fallita in locazione finanziaria, oggetto materiale della contestata bancarotta distrattiva. La sentenza impugnata non può dirsi che abbia compiutamente disatteso la prospettazione difensiva, avendo assunto in maniera apodittica che i beni in discorso non siano stati «reperiti in sede inventariale», senza indicare alcun elemento a sostegno di tale asserto e, nel resto, facendo riferimento alle richieste di restituzione avanzate dagli aventi diritto (che ex se non escludono che le res, all'atto dell'inventario, fossero ancora presenti nel compendio aziendale). In altri termini, la Corte territoriale non ha compiutamente argomentato sulla appropriazione dei beni in discorso (cfr. Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Cantore, Rv. 265509 - 01), ossia sulla sussistenza della contestata distrazione. 4 3. Anche il terzo motivo è fondato. A fronte di un'imputazione alternativa - che ha contestato all'imputato la bancarotta fraudolenta documentale sia per la sottrazione o la distruzione della contabilità (ex art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall., che ricorre anche nei casi di omessa tenuta e il cui elemento soggettivo è il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori) sia per la tenuta di essa in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (ex art. 216, comma 1, n. 2), seconda parte, legge fall., per cui è sufficiente il dolo generico;
cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01) - la Corte di appello ha attribuito all'imputato (come già il primo Giudice) l'omessa tenuta della contabilità dopo il 2007, affermando che da ciò era conseguita un'estrema difficoltà nella ricostruzione del patrimonio, indicato quale elemento idoneo a integrare «la fattispecie in esame», quantunque esso sia proprio dell'ipotesi di fraudolenta tenuta della contabilità e non anche dell'omessa tenuta;
e, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ha fatto riferimento alla volontarietà della decisione dell'imputato di non tenere più (successivamente alla detta data) le scritture e delle conseguenze di ciò nella ricostruzione del patrimonio. Ne deriva che, nei termini predetti, la Corte territoriale - rispetto alle censure sollevate con l'atto di appello - non ha compiutamente chiarito quale delle distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale nella specie ricorra, con quel che ne consegue sotto il profilo del prescritto elemento soggettivo. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annulla con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 07/11/2022.