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Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/08/2023, n. 34839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34839 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SIENA NPL 2018 JULIET S.P.A. avverso l'ordinanza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del PG, LUIGI ORSI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34839 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 21/04/2023 2058/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La società «guliet S.p.a.», ricorre, non in proprio ma quale procuratrice speciale della società «Siena NPL 2018 S.r.l.», per l'annullamento dell'ordinanza del 28/10/2022 della Corte di appello di Potenza che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca dei beni di proprietà di AR SC disposta dal GIP del Tribunale di Potenza con sentenza di condanna del SC stesso per il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, sentenza riformata dalla Corte di appello con sentenza pre-dibattimentale del 17/05/2019 (irrevocabile) che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione senza nulla disporre in merito alla confisca. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di mancanza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato. Osserva, al riguardo, che la Corte di appello, a seguito di annullamento della precedente ordinanza da parte della Corte di cassazione, ha ribadito il provvedimento annullato senza entrare nel merito delle questioni all'epoca devolute limitandosi ad osservare che dalla discussione non erano emersi fatti nuovi e/o sopravvenuti, senza spiegare, né chiarire perché tali elementi, rappresentati anche per iscritto, non integrassero fatti nuovi. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 2915, cod. civ., e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, osservando che il pignoramento effettuato e trascritto il 12/01/2010 da «Siena NPL 2018 S.r.l.» nei confronti della società LA SC è di gran lunga anteriore al sequestro preventivo disposto dal GIP con decreto del 30/10/2014, alla confisca disposta con sentenza di condanna del 09/11/2016 e della successiva sentenza della Corte di appello. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e 578-bis cod. proc. pen., lamentando, quanto alla violazione dell'art. 578-bis, l'applicazione retroattiva e il malgoverno della norma sul rilievo che la confisca è stata confermata in sede esecutiva e non di cognizione ed in assenza di un compiuto accertamento della responsabilità dell'imputato, quanto alla violazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, la sua applicazione in assenza di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a ricorrente agisce quale procuratrice speciale della società «Siena NPL 2018 S.r.l.», cessionaria di crediti della società «MPS CAPITAL SERVICE S.p.a.» tra i quali quello vantato nei confronti del sig. AR SC, garantito da ipoteca perfezionata il 05/06/2007; 3.2.con atto trascritto il 12/01/2010, MPS ha sottoposto a pignoramento i beni di proprietà della società «Azienda LA SC Società LA a r.1.»; 3.3.con decreto del 30/07/2014 (trascritto il successivo 08/10/2014) il GIP del Tribunale di Potenza, nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di AR SC per il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 27/12/2010, aveva sottoposto a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, i beni mobili ed immobili, il denaro, i titoli di credito, partecipazioni societarie ed ogni altra sostanza o attività patrimoniale intestati o cointestati o comunque riconducibili alla persona sottoposta a indagini fino alla concorrenza della somma di euro 250.100,00, equivalente all'importo dell'IVA non versata;
3.4.con sentenza di condanna del 09/11/2016, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, il GIP aveva ordinato, ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca dei beni sequestrati fino all'importo di euro 250.100,00; 3.5.con sentenza del 17/05/2019 la Corte di appello di Potenza aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR SC perché il reato era estinto per prescrizione, senza nulla statuire sulla confisca;
3.6.investita della richiesta di «Juliet s.p.a.» di "revoca del sequestro preventivo", la Corte di appello, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22/03/2022 aveva confermato la confisca osservando, preliminarmente, che non tutti i beni pignorati coincidevano con quelli sequestrati ed aggiungendo, nel resto, di ritenere applicabile, al caso di specie, l'art. 578-bis cod. proc. pen., con conseguente autonoma affermazione della effettiva sussistenza del reato e della penale responsabilità del SC;
3.7.quanto alla coesistenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e della procedura esecutiva civile sul medesimo bene, la Corte di appello, citando il principio affermato da Sez. 6, n. 6814 del 04/12/2019, aveva ritenuto necessario che il terzo risulti aggiudicatario in sede civile del medesimo bene, circostanza nel caso di specie insussistente con conseguente prevalenza delle ragioni di Stato;
3.8.investita del ricorso per cassazione della Juliet, questa Terza Sezione penale, riqualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione, ha restituito gli atti alla Corte di appello che, con l'ordinanza oggi impugnata, l'ha rigettata trascrivendo il contenuto del provvedimento a suo tempo impugnato ed 2 aggiungendo che (testualmente) «[r]ilevato che dalla discussione camerale non sono emersi fatti nuovi e/o sopravvenuti legittimanti una modifica della citata ordinanza del 22.3.2022 che, pertanto, va confermata per incorporazione». 4.Tanto premesso, è fondato e assorbente il terzo motivo. 4.1.La questione posta dalla ricorrente ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale risolto con sentenza Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01, secondo cui la disposizione di cui all'art. 578- bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. 4.2.Le Sezioni Unite partono dal dato incontestato della natura "eminentemente sanzionatoria" della confisca per equivalente (o di valore) desumibile dal fatto che tale misura colpisce beni privi di alcun rapporto di pertinenzialità con il reato, caratteristica che, pur in costanza dei medesimi effetti (l'espropriazione di beni a favore dello Stato) ne svilisce la natura di misura di sicurezza patrimoniale rendendo inapplicabile la regola stabilita, per le misure di sicurezza, dall'art. 200 cod. pen. (e dall'art. 236, comma secondo, cod. pen., che consente la confisca anche in caso di estinzione del reato). Mentre la confisca diretta, reagendo alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di determinati beni, assolve a una funzione essenzialmente preventiva, la confisca per equivalente, che raggiunge beni che non hanno alcun rapporto con il reato, palesa una connotazione prevalentemente afflittiva. La funzione punitiva assolta dalla confisca per equivalente proietta quest'ultima nell'alveo tracciato dal primo comma dell'art. 25 Cost., non essendovi ragioni per escluderne la natura di sanzione penale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, CEDU. Si tratta, ricordano le Sezioni Unite, di un approdo al quale la Corte di cassazione era già pervenuta da tempo (Sez. U, 23/04/2013, n. 18374, Adami;
Sez. U, 21/07/2015, n. 31617, Lucci), sicché il fatto che la confisca di valore risulti parametrata al profitto od al prezzo dell'illecito solo da un punto di vista "quantitativo" e che dunque possa assolvere anche una funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, nulla toglie al suo carattere marcatamente afflittivo/sanzionatorio, poiché l'oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento col reato. L'entità del profitto costituisce solo l'unità di misura del "quantum", non un predicato della misura stessa che resta fondamentalmente sanzionatoria risolvendosi in una forma di prelievo pubblico a compensazione di 3 prelievi illeciti. Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in più occasioni, riconosciuto alla confisca natura di pena ai sensi dell'art. 7, CEDU, rilevando che tale misura non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma si pone obiettivi preventivi e repressivi, funzioni queste che appartengono alle sanzioni penali. E' la funzione sanzionatoria della confisca per equivalente che assorbe quella ripristinatoria e/o le eventuali altre concorrenti funzioni non penali, cui la confisca di valore si atteggi, e non viceversa. Per queste ragioni, del resto, prima dell'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità non dubitava dell'assoluta impossibilità di disporre la confisca in assenza di condanna, costituendo la condanna stessa presupposto essenziale della sua applicazione, con conseguente impossibilità della confisca per equivalente in caso di prescrizione del reato. 4.3.Assodata la natura sanzionatoria della confisca di valore, le Sezioni Unite hanno risolto la questione relativa all'ambito applicativo dell'art. 578-bis cod. proc. pen. escludendo, proprio per tale ragione, l'applicabilità della disposizione ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma stessa;
ciò sulla base del divieto di retroattività connaturato alla natura penale dell'istituto (ex art. 25, secondo comma, Cost.) e alle garanzie convenzionali (art. 7 CEDU) applicabili nella materia penale. Il fatto che una norma, collocata topograficamente nel codice di rito, non disciplini i requisiti tipici di una incriminazione non vale ad escluderne per ciò solo la natura sostanziale e la sua sussunzione nell'area regolata dal principio di legalità in materia penale e di tutti i suoi corollari esplicitamente o implicitamente enunciati da norme costituzionali poste a presidio dei diritti fondamentali della persona (principalmente gli artt. 2, 3, 13, 25, 27, 101, 111 Cost.), tra cui il divieto di retroattività "in pelus" delle norme penali. 4.4.11 divieto di retroattività delle leggi penali sfavorevoli ricomprende nel concetto di "punizione" e di "legge penale" tutte le norme che incidano negativamente sull'an, sul quantum e sul quomodo della punibilità. La chiave di lettura sta nel principio di prevedibilità delle conseguenze dell'azione che è codificato (o comunque ricavabile) dall'art. 25, secondo comma, Cost., e dall'art. 7, CEDU: siccome una delle ragioni poste a fondamento del divieto di retroattività della norma penale "in pelus" risiede nell'esigenza di garantire al destinatario della norma una ragionevole prevedibilità circa le conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale (le cosiddette libere scelte d'azione), il tempo in cui è realizzata la condotta vietata è centrale rispetto alle modifiche temporali del quadro esistente al momento del compimento delle scelte individuali. Lo impongono il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., il quale esige che, al momento del fatto commesso, il soggetto abbia non soltanto la necessaria conoscibilità del precetto, ma anche la conoscibilità e 4 prevedibilità della sanzione penale prevista per la relativa violazione, e quello del "nulla poena sine lege" di cui all'art. 7, CEDU, il quale non consente nemmeno l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale (il cd. "diritto vivente"), allorquando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione era stata commessa. 4.5.Nel "fuoco della prevedibilità" devono farsi rientrare, sottolineano le Sezioni Unite, tutte le conseguenze sanzionatorie della condotta, in modo da garantire l'effettiva prevedibilità anche di esse al momento della commissione del fatto, senza che il legislatore, modificando la normativa, possa realizzare nei confronti del destinatario un effetto "a sorpresa" e, dunque, imprevedibile, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 7 CEDU e, quindi, con l'art. 117 Cost. La prima garanzia per l'individuo, nell'ottica della Convenzione europea, consiste nell'esclusione della "sorpresa" e richiede invece la "prevedibilità" del limite posto dallo Stato al godimento di un diritto o all'esercizio di una libertà dell'individuo, sicché, in tale ottica, la "sorpresa" è essa stessa costitutiva di abuso. Da ciò si ricava, da un lato, un obbligo per lo Stato di una preventiva e adeguata informazione sui precetti da osservare nonché su tutte le conseguenze sanzionatorie che derivano dalla loro violazione e, dall'altro, il diritto dei cittadini di accedere e calcolare in un preciso arco temporale, ossia al momento in cui è posta messere la condotta, se e quale comportamento tenere, avendo essi il diritto a non essere sorpresi "ex post" da estensioni interpretative o da mutamenti dello stato di fatto non conoscibili e, dunque, non prevedibili "ex ente". Quando una disposizione che il diritto interno definisce processuale influisce sulla severità della pena da infliggere, per la Corte EDU tale disposizione deve essere qualificata come «diritto penale materiale», a cui è applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 7, § 1, CEDU. Occorre pertanto avere riguardo all'intera disciplina «in forza» della quale si è o non si è «puniti». Il che porta a superare una visione tutta incentrata sul momento statico, pure importante, dell'incriminazione, incapace tuttavia di "leggere" le nuove forme di penalità e le questioni, che si agitano nel diritto vivente, sulla modifica della natura della pena, tradizionalmente intesa, e sul conseguente "ampliamento" del concetto di sanzione. 4.6.Dunque, concludono le Sezioni Unite, l'art. 578-bis c.p.p. ha natura mista, sostanziale e processuale, trattandosi di norma non meramente ricognitiva di un principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, ma che ha natura costitutiva "In parte qua", perché attributiva del potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che, anteriormente all'introduzione dell'articolo 578-bis c.p.p., non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di 5 declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il che esclude che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti-reato commessi quando tale misura non era in alcun modo adottabile (come in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione ancorché pronunciata a seguito di pieno accertamento della responsabilità penale dell'imputato). 4.7.Nel caso di specie, la confisca per equivalente è stata illegittimamente applicata in reazione sanzionatoria ad un reato estinto per prescrizione in appello, commesso prima della entrata in vigore prima dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. 4.8.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con revoca della confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e revoca la confisca. Così deciso in Roma, il 21/04/2023.
lette le richieste del PG, LUIGI ORSI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34839 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 21/04/2023 2058/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La società «guliet S.p.a.», ricorre, non in proprio ma quale procuratrice speciale della società «Siena NPL 2018 S.r.l.», per l'annullamento dell'ordinanza del 28/10/2022 della Corte di appello di Potenza che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca dei beni di proprietà di AR SC disposta dal GIP del Tribunale di Potenza con sentenza di condanna del SC stesso per il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, sentenza riformata dalla Corte di appello con sentenza pre-dibattimentale del 17/05/2019 (irrevocabile) che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione senza nulla disporre in merito alla confisca. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di mancanza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato. Osserva, al riguardo, che la Corte di appello, a seguito di annullamento della precedente ordinanza da parte della Corte di cassazione, ha ribadito il provvedimento annullato senza entrare nel merito delle questioni all'epoca devolute limitandosi ad osservare che dalla discussione non erano emersi fatti nuovi e/o sopravvenuti, senza spiegare, né chiarire perché tali elementi, rappresentati anche per iscritto, non integrassero fatti nuovi. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 2915, cod. civ., e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, osservando che il pignoramento effettuato e trascritto il 12/01/2010 da «Siena NPL 2018 S.r.l.» nei confronti della società LA SC è di gran lunga anteriore al sequestro preventivo disposto dal GIP con decreto del 30/10/2014, alla confisca disposta con sentenza di condanna del 09/11/2016 e della successiva sentenza della Corte di appello. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e 578-bis cod. proc. pen., lamentando, quanto alla violazione dell'art. 578-bis, l'applicazione retroattiva e il malgoverno della norma sul rilievo che la confisca è stata confermata in sede esecutiva e non di cognizione ed in assenza di un compiuto accertamento della responsabilità dell'imputato, quanto alla violazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, la sua applicazione in assenza di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a ricorrente agisce quale procuratrice speciale della società «Siena NPL 2018 S.r.l.», cessionaria di crediti della società «MPS CAPITAL SERVICE S.p.a.» tra i quali quello vantato nei confronti del sig. AR SC, garantito da ipoteca perfezionata il 05/06/2007; 3.2.con atto trascritto il 12/01/2010, MPS ha sottoposto a pignoramento i beni di proprietà della società «Azienda LA SC Società LA a r.1.»; 3.3.con decreto del 30/07/2014 (trascritto il successivo 08/10/2014) il GIP del Tribunale di Potenza, nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di AR SC per il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 27/12/2010, aveva sottoposto a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, i beni mobili ed immobili, il denaro, i titoli di credito, partecipazioni societarie ed ogni altra sostanza o attività patrimoniale intestati o cointestati o comunque riconducibili alla persona sottoposta a indagini fino alla concorrenza della somma di euro 250.100,00, equivalente all'importo dell'IVA non versata;
3.4.con sentenza di condanna del 09/11/2016, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, il GIP aveva ordinato, ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca dei beni sequestrati fino all'importo di euro 250.100,00; 3.5.con sentenza del 17/05/2019 la Corte di appello di Potenza aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR SC perché il reato era estinto per prescrizione, senza nulla statuire sulla confisca;
3.6.investita della richiesta di «Juliet s.p.a.» di "revoca del sequestro preventivo", la Corte di appello, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22/03/2022 aveva confermato la confisca osservando, preliminarmente, che non tutti i beni pignorati coincidevano con quelli sequestrati ed aggiungendo, nel resto, di ritenere applicabile, al caso di specie, l'art. 578-bis cod. proc. pen., con conseguente autonoma affermazione della effettiva sussistenza del reato e della penale responsabilità del SC;
3.7.quanto alla coesistenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e della procedura esecutiva civile sul medesimo bene, la Corte di appello, citando il principio affermato da Sez. 6, n. 6814 del 04/12/2019, aveva ritenuto necessario che il terzo risulti aggiudicatario in sede civile del medesimo bene, circostanza nel caso di specie insussistente con conseguente prevalenza delle ragioni di Stato;
3.8.investita del ricorso per cassazione della Juliet, questa Terza Sezione penale, riqualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione, ha restituito gli atti alla Corte di appello che, con l'ordinanza oggi impugnata, l'ha rigettata trascrivendo il contenuto del provvedimento a suo tempo impugnato ed 2 aggiungendo che (testualmente) «[r]ilevato che dalla discussione camerale non sono emersi fatti nuovi e/o sopravvenuti legittimanti una modifica della citata ordinanza del 22.3.2022 che, pertanto, va confermata per incorporazione». 4.Tanto premesso, è fondato e assorbente il terzo motivo. 4.1.La questione posta dalla ricorrente ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale risolto con sentenza Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01, secondo cui la disposizione di cui all'art. 578- bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. 4.2.Le Sezioni Unite partono dal dato incontestato della natura "eminentemente sanzionatoria" della confisca per equivalente (o di valore) desumibile dal fatto che tale misura colpisce beni privi di alcun rapporto di pertinenzialità con il reato, caratteristica che, pur in costanza dei medesimi effetti (l'espropriazione di beni a favore dello Stato) ne svilisce la natura di misura di sicurezza patrimoniale rendendo inapplicabile la regola stabilita, per le misure di sicurezza, dall'art. 200 cod. pen. (e dall'art. 236, comma secondo, cod. pen., che consente la confisca anche in caso di estinzione del reato). Mentre la confisca diretta, reagendo alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di determinati beni, assolve a una funzione essenzialmente preventiva, la confisca per equivalente, che raggiunge beni che non hanno alcun rapporto con il reato, palesa una connotazione prevalentemente afflittiva. La funzione punitiva assolta dalla confisca per equivalente proietta quest'ultima nell'alveo tracciato dal primo comma dell'art. 25 Cost., non essendovi ragioni per escluderne la natura di sanzione penale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, CEDU. Si tratta, ricordano le Sezioni Unite, di un approdo al quale la Corte di cassazione era già pervenuta da tempo (Sez. U, 23/04/2013, n. 18374, Adami;
Sez. U, 21/07/2015, n. 31617, Lucci), sicché il fatto che la confisca di valore risulti parametrata al profitto od al prezzo dell'illecito solo da un punto di vista "quantitativo" e che dunque possa assolvere anche una funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, nulla toglie al suo carattere marcatamente afflittivo/sanzionatorio, poiché l'oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento col reato. L'entità del profitto costituisce solo l'unità di misura del "quantum", non un predicato della misura stessa che resta fondamentalmente sanzionatoria risolvendosi in una forma di prelievo pubblico a compensazione di 3 prelievi illeciti. Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in più occasioni, riconosciuto alla confisca natura di pena ai sensi dell'art. 7, CEDU, rilevando che tale misura non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma si pone obiettivi preventivi e repressivi, funzioni queste che appartengono alle sanzioni penali. E' la funzione sanzionatoria della confisca per equivalente che assorbe quella ripristinatoria e/o le eventuali altre concorrenti funzioni non penali, cui la confisca di valore si atteggi, e non viceversa. Per queste ragioni, del resto, prima dell'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità non dubitava dell'assoluta impossibilità di disporre la confisca in assenza di condanna, costituendo la condanna stessa presupposto essenziale della sua applicazione, con conseguente impossibilità della confisca per equivalente in caso di prescrizione del reato. 4.3.Assodata la natura sanzionatoria della confisca di valore, le Sezioni Unite hanno risolto la questione relativa all'ambito applicativo dell'art. 578-bis cod. proc. pen. escludendo, proprio per tale ragione, l'applicabilità della disposizione ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma stessa;
ciò sulla base del divieto di retroattività connaturato alla natura penale dell'istituto (ex art. 25, secondo comma, Cost.) e alle garanzie convenzionali (art. 7 CEDU) applicabili nella materia penale. Il fatto che una norma, collocata topograficamente nel codice di rito, non disciplini i requisiti tipici di una incriminazione non vale ad escluderne per ciò solo la natura sostanziale e la sua sussunzione nell'area regolata dal principio di legalità in materia penale e di tutti i suoi corollari esplicitamente o implicitamente enunciati da norme costituzionali poste a presidio dei diritti fondamentali della persona (principalmente gli artt. 2, 3, 13, 25, 27, 101, 111 Cost.), tra cui il divieto di retroattività "in pelus" delle norme penali. 4.4.11 divieto di retroattività delle leggi penali sfavorevoli ricomprende nel concetto di "punizione" e di "legge penale" tutte le norme che incidano negativamente sull'an, sul quantum e sul quomodo della punibilità. La chiave di lettura sta nel principio di prevedibilità delle conseguenze dell'azione che è codificato (o comunque ricavabile) dall'art. 25, secondo comma, Cost., e dall'art. 7, CEDU: siccome una delle ragioni poste a fondamento del divieto di retroattività della norma penale "in pelus" risiede nell'esigenza di garantire al destinatario della norma una ragionevole prevedibilità circa le conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale (le cosiddette libere scelte d'azione), il tempo in cui è realizzata la condotta vietata è centrale rispetto alle modifiche temporali del quadro esistente al momento del compimento delle scelte individuali. Lo impongono il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., il quale esige che, al momento del fatto commesso, il soggetto abbia non soltanto la necessaria conoscibilità del precetto, ma anche la conoscibilità e 4 prevedibilità della sanzione penale prevista per la relativa violazione, e quello del "nulla poena sine lege" di cui all'art. 7, CEDU, il quale non consente nemmeno l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale (il cd. "diritto vivente"), allorquando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione era stata commessa. 4.5.Nel "fuoco della prevedibilità" devono farsi rientrare, sottolineano le Sezioni Unite, tutte le conseguenze sanzionatorie della condotta, in modo da garantire l'effettiva prevedibilità anche di esse al momento della commissione del fatto, senza che il legislatore, modificando la normativa, possa realizzare nei confronti del destinatario un effetto "a sorpresa" e, dunque, imprevedibile, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 7 CEDU e, quindi, con l'art. 117 Cost. La prima garanzia per l'individuo, nell'ottica della Convenzione europea, consiste nell'esclusione della "sorpresa" e richiede invece la "prevedibilità" del limite posto dallo Stato al godimento di un diritto o all'esercizio di una libertà dell'individuo, sicché, in tale ottica, la "sorpresa" è essa stessa costitutiva di abuso. Da ciò si ricava, da un lato, un obbligo per lo Stato di una preventiva e adeguata informazione sui precetti da osservare nonché su tutte le conseguenze sanzionatorie che derivano dalla loro violazione e, dall'altro, il diritto dei cittadini di accedere e calcolare in un preciso arco temporale, ossia al momento in cui è posta messere la condotta, se e quale comportamento tenere, avendo essi il diritto a non essere sorpresi "ex post" da estensioni interpretative o da mutamenti dello stato di fatto non conoscibili e, dunque, non prevedibili "ex ente". Quando una disposizione che il diritto interno definisce processuale influisce sulla severità della pena da infliggere, per la Corte EDU tale disposizione deve essere qualificata come «diritto penale materiale», a cui è applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 7, § 1, CEDU. Occorre pertanto avere riguardo all'intera disciplina «in forza» della quale si è o non si è «puniti». Il che porta a superare una visione tutta incentrata sul momento statico, pure importante, dell'incriminazione, incapace tuttavia di "leggere" le nuove forme di penalità e le questioni, che si agitano nel diritto vivente, sulla modifica della natura della pena, tradizionalmente intesa, e sul conseguente "ampliamento" del concetto di sanzione. 4.6.Dunque, concludono le Sezioni Unite, l'art. 578-bis c.p.p. ha natura mista, sostanziale e processuale, trattandosi di norma non meramente ricognitiva di un principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, ma che ha natura costitutiva "In parte qua", perché attributiva del potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che, anteriormente all'introduzione dell'articolo 578-bis c.p.p., non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di 5 declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il che esclude che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti-reato commessi quando tale misura non era in alcun modo adottabile (come in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione ancorché pronunciata a seguito di pieno accertamento della responsabilità penale dell'imputato). 4.7.Nel caso di specie, la confisca per equivalente è stata illegittimamente applicata in reazione sanzionatoria ad un reato estinto per prescrizione in appello, commesso prima della entrata in vigore prima dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. 4.8.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con revoca della confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e revoca la confisca. Così deciso in Roma, il 21/04/2023.