Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2007, n. 39497
CASS
Sentenza 3 ottobre 2007

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Una volta richiesti dal condannato il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione del rinvio dell'esecuzione non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misura richiesta in via subordinata, stante l'identità dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'una o dell'altra misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2007, n. 39497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39497
    Data del deposito : 3 ottobre 2007

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