Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
Una volta richiesti dal condannato il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione del rinvio dell'esecuzione non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misura richiesta in via subordinata, stante l'identità dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'una o dell'altra misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2007, n. 39497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39497 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
O S C U RA TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTEDott. MOCALI PIERO
1. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI CONSIGLIERE
2. Dott. GRANERO FRANCANTONIO #
3. Dott.URBAN GIANCARLO 11
4. Dott. PIRACCINI PAOLA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) P.G. N.
avverso ORDINANZA del 18/07/2006
TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
URBAN GIANCARLO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
l'emullamento
39497 /0 7
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 03/10/2007
SENTENZA
N. 3172107
REGISTRO GENERALE
N. 038349/2006
IL "omissis"
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OSSERVA
Con ordinanza in data 18 luglio 2006 il Tribunale di Sorveglianza di Roma
P.G. dirigettava l' istanza proposta nell' interesse di concessione del differimento della esecuzione della pena e di detenzione domiciliare per motivi di salute.
Il Tribunale di Sorveglianza rilevava che i gravi precedenti penali (3 rapine e omicidio) sconsigliassero la concessione dei benefici richiesti, anche in presenza di un aggravamento della situazione sanitaria (infezione da HIV) in considerazione del rischio che il suddetto avesse potuto contrarre infezioni opportunistiche.
Propone ricorso per cassazione a mezzo difensore il condannato, rilevando la contradditorieta' e la illogicita' della motivazione per la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 147 comma 1 n. 2 c.p. e cioe' la compatibilita' del regime carcerario con il grave stato di malattia dal quale il P. e' affetto.
Con il secondo motivo si rileva l'assoluta assenza di motivazione in ordine alla istanza di concessione della detenzione domiciliare
Il ricorso e' infondato.
L'ordinanza impugnata assolve all' obbligo di dar conto, con motivazione coerente e puntuale delle ragioni che hanno comportato una valutazione negativa della richiesta di differimento della esecuzione della pena, avuto riguardo alla rilevante pericolosita' del soggetto desunta dal pesante curriculum penale risultante agli atti.
Quanto alla mancata pronunzia sulla richiesta di detenzione domiciliare, si deve rilevare come i presupposti per ambedue le misure alternative (sospensione della esecuzione della pena e detenzione domiciliare) siano identici: "e' pertanto da escludere, avuto riguardo anche alla chiara lettera della disposizione in questione (art. 47 ter ord. pen), che essa possa trovare applicazione sulla base di presupposti diversi da quelli che potrebbero dar luogo al rinvio obbligatorio o facoltativo de ll'esecuzione de lla pena.” (Cass. Sez. 1^, 7 dicembre 1999, ric. O S C U R A T A
Saraco, RV 215203). Di conseguenza, la valutazione negativa per la concessione della sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell' art. 147 c.p. costituisce motivo sufficiente a ritencre non praticabile nemmeno la possibilita' di applicazione della detenzione domiciliare.
Il ricorso deve essere quindi rigettato;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2007.
Il Presidente Il Consigliere estensore me. fiemertoUchen
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
25 OTT 2007
IL CANCELLIERE
Rosanna Pani
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