Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
I diplomi di laurea rilasciati da Università straniere non acquistano valore di titoli legali nello Stato, se non a seguito di un'apposita procedura di "exequatur". Ne consegue che non è vietato l'uso in sé di essi, anche se ideologicamente falsi, ma solo quello finalizzato ad ottenerne il riconoscimento in Italia come titoli legali. (Fattispecie relativa a sequestro di diplomi di laurea conseguiti da giovani italiani all'estero attraverso false dichiarazioni di frequenza di corsi di laurea, in relazione ai quali la Corte ha escluso la configurabilità di un diritto alla restituzione in capo ad essi, incompatibile con l'affermata loro estraneità al reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2008, n. 42093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42093 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/10/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2892
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010943/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
01) AZ ML N. IL 08/09/1955;
02) BA NO N. IL 16/09/1947;
03) BA AU N. IL 14/02/1960;
04) UR IA N. IL 07/09/1947;
05) VA IM N. IL 28/09/1957;
06) NI IO N. IL 20/05/1970;
07) NI MP N. IL 07/06/1971;
08) IN FL N. IL 02/05/1961;
09) AN NN N. IL 01/02/1942;
10) AN CH N. IL 21/04/1969;
11) EN RC N. IL 05/01/1960;
12) LI OR AU N. IL 28/03/1964;
13) LA PI AU N. IL 29/10/1958;
14) AD EL N. IL 07/05/1965;
15) AN AR N. IL 20/03/1954;
16) TU AU N. IL 07/12/1955;
17) SI AU N. IL 02/11/1959;
18) SE VI N. IL 13/08/1966;
19) GN DR N. IL 23/01/1959;
20) OC AU N. IL 14/06/1953;
21) TU IO N. IL 23/03/1957;
22) IN RI CO N. IL 25/04/1959;
avverso ORDINANZA del 16/11/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VIGEVANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Monetti chiedeva l'inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Vigevano, quale giudice dell'esecuzione, investito della richiesta, avanzata da numerosi giovani, di restituzione di diplomi di laurea conseguiti all'estero, oggetto di sequestro preventivo nel procedimento instaurato a carico dei titolari di un istituto scolastico privato per reati di tentato falso ideologico, truffa e altro, la rigettava in data 13 ottobre 2005 e ordinava la confisca dei titoli di studio ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, quali cose l'uso delle quali era vietato.
Osservava che tali diplomi di laurea erano ideologicamente falsi in quanto conseguiti attraverso false dichiarazioni di frequentazione dei corsi di laurea e che, pertanto, dovevano essere confiscati e distrutti.
Avverso tale decisione venivano presentati atti di opposizione e il GIP in data 16/11/2006 li rigettava confermando il provvedimento di confisca.
Rilevava che era infondata l'eccezione di incompetenza funzionale formulata rispetto alla competenza del Tribunale di Vigevano, quale giudice dell'esecuzione collegiale che si era occupato della parte di processo giunto in dibattimento per il reato di associazione a delinquere e conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, in quanto l'art. 665 c.p.p., comma 4, si riferiva ai rapporti tra giudice collegiale e giudice monocratico e non invece ai rapporti tra tribunale e GIP. Rilevava che era infondata l'eccezione di nullità del procedimento fondata sul fatto che gli opponenti non avevano ricevuto la notifica dell'ordinanza con la quale il tribunale aveva rilevato la propria incompetenza funzionale con trasmissione degli atti al GIP, in quanto era un provvedimento interno di propulsione processuale che non doveva essere notificato. Esaminando il merito osservava che il procedimento si era concluso con la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione dei reati di tentato falso ideologico, truffa e altro e che i diplomi di laurea erano corpo di reato di tali fatti e dovevano ritenersi essi stessi falsi, con la conseguenza che erano suscettibili di confisca obbligatoria anche in caso di estinzione del reato;
rilevava che l'uso di tale atto falso non sarebbe mai potuto essere autorizzato e che le persone richiedenti la restituzione, pur non essendo indagate, non erano estranee al reato in quanto erano coloro che avevano consentito con un comportamento colpevole la commissione del reato da parte degli imputati quanto meno con una culpa in vigilado. Avverso la decisione presentavano ricorso 22 opponenti, nonostante che il provvedimento riguardasse solo 18 persone, con esclusione di ON MI, ON GI, ON ER e La SA CL.
In data 17 ottobre 2008 TA AR, UR AB,
AC VI, GN ND, UZ CL e RA AN rinunciavano al ricorso, pur insistendo nella richiesta di restituzione del diploma di laurea.
Tutti deducevano:
- inosservanza dell'art. 666 c.p.p., comma 3, per non aver ricevuto notifica dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Vigevano si era dichiarato incompetente in favore del GIP, per violazione del diritto di difesa;
sostenevano la sussistenza della competenza del tribunale che aveva assolto gli imputati dal delitto associativo ritenendo insussistenti i reati fine e comunque deducevano la nullità della decisione per non avere il GIP tenuto in alcun conto detta sentenza di assoluzione;
- inosservanza dell'art. 665 c.p.p., comma 4, per incompetenza funzionale del GIP;
- inosservanza dell'art. 666 c.p.p., comma 1, per avere il giudice disposto la confisca senza richiesta del P.M.;
- erronea applicazione dell'art. 240 c.p.p. in quanto è stata disposta la confisca dei diplomi senza che in sentenza ne fosse stata dichiarata la falsità ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e senza che vi fossero le condizioni per la confisca obbligatoria ed essendo i richiedenti persone del tutto estranee ai reati contestati ma persone offese degli stessi;
inoltre, risultava provata in atti l'autenticità dei diplomi, mentre il provvedimento si fondava sull'ipotetica falsità degli equipollenti rilasciati dalle università italiane.
La Corte ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili anche se con motivazione in parte diversa da quella adottata dal GIP del Tribunale di Vigevano. In primo luogo deve rilevarsi che la competenza funzionale a decidere sulla restituzione dei diplomi di laurea compete al GIP in quanto tali beni sottoposti a sequestro attengono ai reati per i quali si è pronunciato detto giudice e non a quello per il quale si è pronunciato il tribunale, cioè il reato associativo. La fattispecie prevista dall'ultimo comma dell'art. 665 c.p.p. riguarda solo i rapporti tra giudice monocratico e collegiale e non quelli riguardanti il GIP. La notifica del provvedimento del giudice che nega la propria competenza funzionale non deve avvenire nei confronti delle parti, trattandosi di un provvedimento interinale che comunque può essere oggetto di impugnazione insieme alla decisione, per cui non si è verificata alcuna violazione del diritto di difesa.
Venendo alla questione di merito, deve rilevarsi che gli oggetti in sequestro non rientrano tra quelli per i quali deve essere disposta la confisca obbligatoria anche in caso di estinzione del reato perché non rientrano tra quelli il cui uso sia vietato in modo assoluto ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, n.
2. Si tratta infatti di titoli stranieri che acquistano un qualche valore solo a seguito di un procedimento amministrativo che li converta in titoli di studio aventi valore in Italia, quindi il cui uso non è vietato in sè, ma solo qualora ne venga fatto detto uso. Nei confronti degli intestatari, infatti, non si è configurato alcun reato perché sono risultati estranei alla condotta di tentato falso ideologico e truffa;
il delitto di falso ideologico era stato contestato come tentato proprio perché i documenti affetti da falsità ideologica non erano i diplomi in se ma solo quelli che eventualmente avrebbe potuto rilasciare l'autorità italiana. Ne consegue che i titoli di studio stranieri non potevano essere dichiarati falsi ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e non ne era vietato l'uso in sè ma solo l'uso della presentazione all'autorità italiana per la conversione in un titolo usabile in Italia (Sez. 3^ 27 febbraio 1991 n. 4281, rv. 186797; Sez. 2^ 12 giugno 1991 n. 11130, rv. 188501; Sez. 5^ 14 novembre 1997 n. 5061, rv. 210110). In relazione al diritto avanzato dai ricorrenti ad avere la restituzione dei titoli di studio stranieri, oggetto del processo per tentato falso e truffa, deve affermarsi che costoro hanno avanzato la richiesta, quali persone estranee al reato, senza fornire la prova positiva del loro diritto a possedere i titoli, diritto incompatibile con la sostenuta estraneità al reato. In sostanza risulta provato in atti che le dichiarazioni depositate alle autorità straniere per ottenere quei titoli di studio erano false e se i ricorrenti sono persone offese di quei reati non si comprende come possano vantare su tali titoli lo ius possidendi, da intendersi come prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile alla restituzione e che nel caso di specie deve consistere nella prova della lecita acquisizione del titolo di studio (S.U. 3 luglio 1996 n. 9149, rv. 205705; Sez. 1^ 13 febbraio 2008 n. 8997, rv. 239517). In conclusione i ricorsi di ON TO, ON GI, ON ER e La SA CL debbono essere dichiarati inammissibili perché non risultano essere stati parte nel procedimento di esecuzione che ha portato al rigetto della richiesta in data 16/11/2006; i ricorsi di TA AR, UR AB, AC VI, GN ND, UZ CL e RA AN debbono essere dichiarati inammissibili per rinuncia;
i ricorsi di tutti debbono essere dichiarati inammissibili perché proposti da chi non aveva un interesse legittimamente tutelabile alla restituzione.
Tutti debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 300,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 300,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2008