Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA ELR FLO】 рино02394 0 1 LA CON E D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9532/98Presidente Dott. Ettore MERCURIO Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Cron.4963 - Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere - Ud. 01/12/00 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig 2 sul ricorso proposto da: per diritti 19 FEB 2001 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELL RE rappresentante pro tempore,persona del legale CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, m presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MA IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato2000 COLA DI RIENZO 28, 5156 CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 412/98 del Tribunale di VERONA, depositata il 20/02/98 R.G.N. 155/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 9532_98 ud. 1 dicembre 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso innanzi al Pretore di Verona, giudice del lavoro, MA IE chiedeva che fosse accertato il suo diritto, quale titolare di pensione di invalidità e di altra pensione di riversibilità a non dover restituire gli importi, pari ad oltre £ 49.000.000 pretesi dall'INPS a rimborso delle somme che erano state indebitamente corrisposte alla defunta moglie, la quale si era cancellata retroattivamente dagli elenchi che apparentemente le avevano dato diritto a percepire la pensione di riversibilità del NI;
chiedeva anche il ricorrente che fosse accertata la irripetibilità della somma di L.
1.060.000 pretesa dall'INPS a rimborso rispetto alla propria pensione (di invalidità). Invocava il ricorrente l'art. 52 legge 88/89. Si costituiva parte convenuta, che insisteva per il rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondata, quanto meno nei limiti della prescrizione decennale. L'istituto, pur asserendo che la moglie defunta del ricorrente aveva per errore percepito una pensione indebita, in quanto cancellata dagli elenchi suddetti, sosteneva di aver riconosciuto al NI il diritto alla pensione di riversibilità in quanto la stessa defunta avrebbe comunque avuto diritto a percepire la pensione nella gestione della assicurazione generale obbligatoria. 3 Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, riteneva insussistente il diritto dell'INPS a recuperare nei confronti dell'erede quanto indebitamente percepito dal de cuius. Rigettava il ricorso quanto alla chiesta irripetibilità delle somme trattenute sulla pensione direttamente spettante al NI (L. 1.060.000) perché, trattandosi di importo relativo ad assegni familiari, le prestazioni pensionistiche in materia sono ripetibili. Avverso la decisione interponeva appello l'INPS, al quale resisteva il NI che proponeva anche appello incidentale. -Con sentenza del 16 gennaio 25 febbraio 1998 il tribunale di Verona rigettava l'appello dell'INPS ed accoglieva quello -principale dichiarando non dovuta all'INPS la somma di £ 1.060.000 a titolo di assegni familiari nei limiti di 3/4 ex art. 1 comma 260 n.1 legge n.662 del 1996. Avverso tale pronuncia notificata il 30 marzo 1998 ha proposto ricorso per cassazione l'INPS con due motivi;
ricorso notificato il 20 maggio 1998. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'INPS deduce la violazione dell'art. 1, comma 260, legge n.662 del 1996. Osserva che il comma 260 sopra citato, fa un chiaro riferimento al recupero dell'indebito e quindi, a parere del ricorrente, 4 sottintende che il recupero non sia avvenuto. Ma se, come nel caso in specie, l'importo - in tutto ° in parte è stato recuperato per la parte recuperata mancano i presupposti per l'applicazione di detto comma.
2. Con il secondo motivo l'INPS deduce la violazione dell'art. 1, comma 260, legge n.662 del 1996, oltre che dell'art. 52 legge n.88 del 1989 e art. 2033 c.c. Osserva in particolare la difesa dell'Istituto che trattandosi di un indebito relativo ad un periodo precedente l'entrata in vigore della L. 662/96 e già recuperato, valgono le considerazioni di cui al primo motivo, con la conseguente applicazione dell'art. 2033 c.c. in quanto, come evidenziato dal Pretore, trattandosi di importo relativo ad assegni familiari, le prestazioni pensionistiche in materia sono ripetibili, non rientrando nel campo di applicazione dell'art. 52 L. 88/89. i cui due motivi possono essere trattati 3. Il ricorso -- è fondato. congiuntamente La questione sollevata dalla difesa dell'Istituto è stata da ultimo risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 21 febbraio 2000 n.30) che hanno affermato che: a) l'art. 1, commi attraverso il260 e segg., 1. n. 662 del 23 dicembre 1996, digenerale riferimento agli "enti pubblici previdenza obbligatoria", si applica ai pagamenti non dovuti, effettuati nei periodi anteriori al 1° gennaio 1996 anche dall'Enasarco, che 5 qualificato come ente pubblico di in quei periodi era ancora ne' la generalita' della previsione ivi previdenza obbligatoria;
dal successivo comma 265, ove il cancellata contenuta e' all'l'Inps e all'Inail soltanto ha un valore riferimento esemplificativo;
b) le prestazioni previdenziali meramente indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del lo gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 265 1. n. 662 del 1996, che sostituisce per intero la precedente disciplina;
c) che l'art. 1, commi citt., 1. n. 662 del 1996 non si applica ai recuperi gia' avvenuti, onde esso non attribuisce azioni di ripetizione in favore degli assicurati. Quindi la sentenza impugnata è viziata per violazione di legge nella parte in cui erroneamente afferma che la nuova (seppur transitoria) disciplina dell'indebito previdenziale, introdotta dall'art. 1, commi 260 e segg., 1. n. 662 del 23 dicembre 1996, si applica anche alle somme già recuperate dagli istituti previdenziali, dovendo invece farsi applicazione della disciplina previgente. La pronuncia impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia che si adeguerà al principio di diritto affermato nella citata pronuncia delle Sezioni Unite.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e 6 rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Чилий (Giovanni Amoroso) (Ettore Mercurig) вредени Дмосто Hell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 19 FEB. 2001 oggi, GASVIL LABORATONE D CANCELLERIA I D A , S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 O , R B A . A I S ' N E D L P L S 3 A E I 7 T D - N S I 8 G O S - P O 1 N 1 E M A I S D E I A E A G D , G O E O E R T T T L T N S I E I R S G A I E E L D R L E O D 7