Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/1999, n. 4853
CASS
Sentenza 19 maggio 1999

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In tema di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, il sistema vigente non prevede, nella ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di un intero compendio immobiliare, del quale facciano parte distinte unità immobiliari, locate a diversi soggetti, il diritto di prelazione (e quello, ad esso correlato, di riscatto nel caso in cui l'esercizio del primo sia impedito) sull'intero compendio a favore del conduttore della singola unità, in caso di rinuncia degli altri aventi titolo. Ed infatti, le disposizioni degli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, che tali diritti rispettivamente contemplano, presuppongono la coincidenza dell'oggetto del trasferimento con quello della locazione, e, pertanto, prevedono, bensì, la prelazione (e, correlativamente, il riscatto) congiunta, ma con esclusivo riferimento all'ipotesi di alienazione di una stessa unità immobiliare locata a più soggetti (ciascuno dei quali stipulante dell'unico contratto, ovvero subentrato ad un conduttore originario per effetto di cessione del contratto o di successione "mortis causa e non a quella del trasferimento di immobili diversi, condotti in locazione da soggetti distinti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/1999, n. 4853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4853
    Data del deposito : 19 maggio 1999

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