Sentenza 21 giugno 2007
Massime • 1
Il termine di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace (nella specie ingiuria aggravata) è quello ordinario e non quello triennale previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen. - nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005 - considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive e che le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità applicabili, nella specie, in alternativa alla multa, si considerano, ex art. 58 D.Lgs. n. 274 del 2000, per ogni effetto giuridico, e quindi anche per il computo dei termini di prescrizione, come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (nella specie reclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2007, n. 40229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40229 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 21/06/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 997
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 022954/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di PADOVA;
nei confronti di:
1) DI GE ON N. IL 21/10/1927;
2) GE RO N. IL 28/10/1936;
avverso SENTENZA del 19/12/2005 GIUDICE DI PACE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Vittorio Meloni, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata con adozione dei provvedimenti consequenziali. OSSERVA
1. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ricorre avverso la sentenza del 19 dicembre 2005, con cui il Giudice di Pace di Padova aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di ingiurie aggravate, secondo l'ipotesi d'accusa consumato da Di GE TO e EL NA in danno di NT MO, rispettivamente il 31 gennaio 2001 ed il 28 febbraio 2002. Deduce il ricorrente che il reato contestato agli imputati è aggravato ai sensi dell'art. 594 c.p., commi 3 e 4; ciò comporta una comminatoria della reclusione superiore a sei mesi o della multa, ma per il disposto del comma secondo del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, al reo si applica la pena pecuniaria da Euro 258,00= ad Euro
2.582,00 o, in alternativa, quella della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità.
Poiché, tuttavia, secondo rari. 58 dello stesso decreto legislativo l'obbligo della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (nel caso in esame la reclusione), il termine di prescrizione non può essere quello di tre anni previsto dall'art. 157 c.p., comma 5, come novellato dalla L. n.251 del 2005, che riguarda i reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. 2.- Ritiene la Corte, con il Procuratore Generale, che l'interpretazione della norma proposta dal ricorrente, che qui si condivide, è runico che consente io razionalizzazione del sistemo, che allo stato della Legislazione presenta non poche antinomie. Se infatti, dovesse intendersi che il nuovo testo dell'art. 157 c.p., comma 5, si riferisce ai reati di competenza del Giudice di Pace
puniti cori pena detentiva superiore nel massimo a sei mesi o alternativamente con pena pecuniaria, si verificherebbe che i reati suddetti, più gravi perché puniti con pena più severa, si prescriverebbero i tre anni, mentre quelli meno gravi, perché puniti con pena detentiva alternativa inferiore ai sei mesi, si prescriverebbero in sei anni se delitti ed in quattro anni se contravvenzioni.
Per restare nell'ambito del caso di specie, il reato contestato, perché aggravato, era originariamente sanzionato con la pena della reclusione superiore a sei mesi o con quella della multa;
in concreto è oggi punibile con la pena, alternativa alla multa, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità: si prescriverebbe perciò in tre anni.
Se invece fosse stata contestata l'ingiuria prevista dall'art. 594 c.p., comma 1, cioè l'ipotesi base non aggravata, sanzionata in origine con la pena della reclusione fino a sei mesi o con la multa, sarebbe stata applicabile solo la pena pecuniaria della specie corrispondente, e cioè quella della multa: il termine di prescrizione sarebbe stato di sei anni, nonostante la minore gravità del reato.
La evidente contraddizione può essere superata solo facendo riferimento al dettato del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, secondo il quale l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva "per ogni effetto giuridico", e quindi anche per il computo dei termini di prescrizione.
Il ricorso pertanto è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Padova per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Padova per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2007