Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2007, n. 40229
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Sentenza 21 giugno 2007

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Il termine di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace (nella specie ingiuria aggravata) è quello ordinario e non quello triennale previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen. - nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005 - considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive e che le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità applicabili, nella specie, in alternativa alla multa, si considerano, ex art. 58 D.Lgs. n. 274 del 2000, per ogni effetto giuridico, e quindi anche per il computo dei termini di prescrizione, come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (nella specie reclusione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2007, n. 40229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40229
    Data del deposito : 21 giugno 2007

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