Sentenza 7 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di diffamazione, sussiste l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - allorché le espressioni offensive siano contenute in uno scritto indirizzato dal dipendente al Collegio di conciliazione dell'Ufficio provinciale del lavoro, previsto dall'art. 410 cod. proc. civ., in quanto l'attività svolta dinanzi a detta Commissione - cui è demandato dalla legge il compito di svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie di lavoro - costituisce un'attività strumentale e, quindi, paragiudiziale e propedeutica a quella giudiziaria, posto che deve essere obbligatoriamente esperita a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro; inoltre, la predetta Commissione è organo istituito dal Ministero del Lavoro, con la conseguenza che detta attività si svolge dinanzi ad una autorità amministrativa; infine, le suddette espressioni offensive, in quanto descrittive della condotta ingiusta e persecutoria del soggetto attivo, concernono in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia e sono, quindi, strumentali all'esercizio del diritto di difesa, che il legislatore vuole garantire nella sua pienezza, anche a costo di soccombenza dei beni protetti dagli art. 594 e 595 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2011, n. 48544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48544 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 07/10/2011
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2364
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 42718/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RM VI, N. IL 22/08/1942;
avverso la sentenza n. 199/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 24/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. Proc. Gen. Dott. Monetti V., che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
La CdA di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato n.d.p. nei confronti di MI VI per essere il reato a lei ascritto estinto per prescrizione;
ha confermato la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili, condannando la MI al rimborso delle spese sostenute dalla PC, NA RI.
La MI è imputata del reato ex art. 595 c.p., perché, mediante ricorso indirizzato al Collegio di conciliazione dell'Ufficio provinciale del lavoro - e quindi comunicando con più persone - offendeva la reputazione di NA RI con le seguenti frasi:
"l'avvocato capo assunse nei confronti della ricorrente un atteggiamento strano e contraddittorio e soprattutto discriminatorio, per nulla rispettoso delle qualità e dignità professionali dell'ancora dirigente avv. MI, atteggiamenti che non trovano riscontri oggettivi se non nei contrasti personali...avuti nello svolgimento dell'attività difensiva del Comune...l'apoteosi del capo che di fatto, senza motivazione, esonerò la ricorrente dalla difesa del Comune... con l'esercizio onnipotente del suo potere".
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata e deduce: 1) violazione e falsa applicazione di legge, atteso che nei confronti della MI avrebbe dovuto essere emessa sentenza di assoluzione nel merito, 2) manifesta illogicità di motivazione, atteso che la CdA, pur avendo preso in considerazione il clima di forte tensione determinatosi all'interno dell'ufficio nel quale la ricorrente prestava servizio, ha illogicamente ritenuto le espressioni utilizzate dalla MI come esorbitanti i limiti del diritto di critica. In realtà, la predetta, avvocato in servizio presso l'amministrazione municipale catanese, si era vista immotivatamente retrocedere, per disposizione dell'NA, nelle funzioni e nelle competenze. I giudici del merito, per altro, hanno operato una maldestra commistione tra le espressioni utilizzate nell'atto scritto riferibile alla ricorrente (le uniche rilevanti) e quelle emerse in corso di dibattimento. A ben vedere, la MI si è limitata a reagire ad un atto extra ordinem assunto dal suo superiore, ma, come è noto, i limiti del diritto di critica sono ben più ampi rispetto a quelli del diritto di cronaca. Tanto ciò è vero che, in sede di indagini, il PM aveva concluso per l'archiviazione e, in dibattimento, il PG aveva chiesto assolversi l'imputata, 3) violazione e falsa applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della esimente ex art. 598 c.p.. Secondo la CdA, nello scritto manca il requisito della continenza, ma è da osservare al proposito che la ratio della norma si fonda sulla esigenza di assicurare libera e piena esplicazione della difesa, senza remore che possano derivare dal rischio di incriminazione per espressioni eventualmente considerate offensive. La sentenza poi è immotivata con riferimento alle ulteriori richieste subordinate, in tema di statuizioni civili, la cui superficiale valutazione è del tutto consequenziale ai difetti che caratterizzano la impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima e la terza censura sono fondate.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Le espressioni offensive nei confronti dell'NA, per quel che si legge nel capo di imputazione sopra trascritto, sono contenute in uno scritto indirizzato al Collegio di conciliazione dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Ebbene, al proposito, questa Sezione ha ritenuto (ASN 200533656-RV 232335) la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 598 c.p., allorché le espressioni offensive siano contenute in note inviate dal lavoratore alla Commissione provinciale di conciliazione prevista dall'art. 410 c.p.c.; ciò inquanto l'attività svolta dinanzi a detta Commissione (cui è demandato dalla legge il compito di operare il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie di lavoro) ha natura strumentale, vale a dire che essa è
"paragiudiziale" e certamente propedeutica a quella giudiziaria, posto che essa deve essere obbligatoriamente esperita a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro: La Commissione in questione, inoltre, è organo istituito dal Ministero del Lavoro, con la conseguenza che detta attività si svolge dinanzi ad una autorità amministrativa.
Nel caso in esame, poi, le espressioni offensive, in quanto descrittive della condotta pretesamente ingiusta e persecutoria dell'NA, concernevano in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia.
Nè ha senso, al proposito, discutere della continenza, in quanto, se dette espressioni fossero state continenti, non vi sarebbe stata offesa, ovvero, si sarebbe dovuto valutare se ricorressero gli estremi del diritto di critica.
Diverso è il fondamento della causa di non punibilità della c.d. libertas convicii, per la quale l'offensore non è punibile (penalmente) se le offese riguardano l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Si tratta, come premesso, di offese "strumentali" all'esercizio del diritto di difesa, diritto che il legislatore vuole garantire nella sua pienezza, anche a costo di veder soccombere il bene protetto dagli artt. 594 e 595 c.p.. Tanto ciò è vero, che l'unica forma di reazione dell'ordinamento, in caso di condotte di tal genere, è quella prevista all'art. 598 c.p., comma 2 (soppressione o cancellazione della espressione offensiva ed eventuale assegnazione alla PO di somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale).
Tanto premesso, va ricordato che, come hanno chiarito le SU di questa Corte (sent. n. 35490 del 2009, ric. Tettamanti, RV 244274) la pronunzia "nel merito" (ex art. 129 c.p.p., comma 2), in presenza di una causa di estinzione del reato è possibile e doverosa quando le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato, o - come nel caso in esame - la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
Nel caso in esame, pacifici essendo i fatti (e documentale essendo la prova degli stessi) la "constatazione" era certamente agevole, dovendosi dare, per quel che si è detto, prevalenza alla operatività della scriminante rispetto alla declaratoria di improcedibilità per prescrizione.
E quel che vale per le scriminanti pleno jure vale, per altro, anche per le semplici cause di non punibilità, atteso che nella previsione dall'art. 129 c.p.p., comma 2, rientra anche il fatto non punibile per l'esistenza di una scriminante intesa in senso lato, dal momento che la formula "perché il fatto non costituisce reato" comprende tutte le ipotesi - generali e speciali - di esclusione della punibilità (ASN 200115955-RV 218875, relativa proprio ad un "caso" in cui il giudice di merito aveva fatto erroneamente prevalere la prescrizione sulla causa di non punibilità ex art. 598 c.p.). La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, ne' possono essere "salvate" le statuizioni civili, atteso che la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese eventualmente contenute negli scritti presentati nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa e sulla soppressione o cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, spetta solo al giudice della causa, nell'ambito della quale furono scritte le frasi offensive (ASN 200836627-RV 241345);
egli infatti è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale, eventualmente patito da colui cui furono rivolte (ASN 200606701-RV 234006).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011