Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2011, n. 48544
CASS
Sentenza 7 ottobre 2011

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In tema di diffamazione, sussiste l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - allorché le espressioni offensive siano contenute in uno scritto indirizzato dal dipendente al Collegio di conciliazione dell'Ufficio provinciale del lavoro, previsto dall'art. 410 cod. proc. civ., in quanto l'attività svolta dinanzi a detta Commissione - cui è demandato dalla legge il compito di svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie di lavoro - costituisce un'attività strumentale e, quindi, paragiudiziale e propedeutica a quella giudiziaria, posto che deve essere obbligatoriamente esperita a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro; inoltre, la predetta Commissione è organo istituito dal Ministero del Lavoro, con la conseguenza che detta attività si svolge dinanzi ad una autorità amministrativa; infine, le suddette espressioni offensive, in quanto descrittive della condotta ingiusta e persecutoria del soggetto attivo, concernono in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia e sono, quindi, strumentali all'esercizio del diritto di difesa, che il legislatore vuole garantire nella sua pienezza, anche a costo di soccombenza dei beni protetti dagli art. 594 e 595 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2011, n. 48544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48544
    Data del deposito : 7 ottobre 2011

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