Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 1
In materia di concorso di persone nel reato, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., deve ritenersi che essa sia configurabile quando le modalità concrete della condotta implichino o, comunque, manifestino di per sè la partecipazione di un numero di persone superiore a cinque. (In ordine al principio affermato ha precisato la Corte che, nella fattispecie, la configurabilità dell'aggravante risultava implicita nella rappresentazione del fatto prospettata nell'imputazione, ritenuta provata, sia in primo sia in secondo grado: ciò in quanto le modalità esecutive della condotta, così come descritte, implicavano e manifestavano l'esigenza della partecipazione di un numero elevato di correi, un'esigenza che non poteva sfuggire alla percezione del ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PP Consoli Presidente del 25/1/2000
Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
" Alfonso Amato " N. 183
" Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 27109/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da
OS AN, n. a Condrò il 18 luglio 1959 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 19 maggio 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. G Veneziano che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. M. Krogh.
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano confermò la dichiarazione di colpevolezza di AN OS in ordine al delitto di contraffazione di banconote tedesche per un valore di circa undici milioni di marchi, commesso in concorso con più di cinque persone, tra le quali ER OV, in epoca prossima al 15 giugno 1989, data dell'arresto in Germania di OR AI, PP RT, FR IP e IO ON per detenzione delle banconote contraffatte.
Infatti l'1 marzo 1993 OR AI, già associato alla 'ndrangheta, aveva iniziato a collaborare con gli investigatori italiani e aveva indicato AN OS come colui che dava ordini al titolare della stamperia nella quale venivano contraffatte le banconote, precisando, poi, in successivi interrogatori che era stato appunto OS, insieme a OV, a consegnargli la partita di marchi falsi con i quali egli era stato arrestato in Germania. E questa chiamata in correità doveva ritenersi attendibile, secondo i giudici del merito, perché AI non aveva motivi di rancore nei confronti di OS, non affiliato alla 'ndrangheta dalla quale si era sentito abbandonato, e perche', il delitto che ne aveva determinato l'arresto era sostanzialmente marginale nel contesto della sua confessione, sicché il collegamento di OS a quello specifico episodio non poteva considerarsi tardivo;
ma seguiva logicamente lo sviluppo del suo racconto, coerente e dettagliato. Le dichiarazioni di AI, del resto, risultavano riscontrate, oltre che dall'effettivo suo arresto con le banconote in Germania, anche da talune intercettazioni telefoniche che confermavano l'inserimento di OS nell'ambiente criminale indicato dal chiamante in correità, del fatto che OV era stato effettivamente arrestato per falso nummario nel giugno del 1993 e dalla deposizione di un altro collaboratore di giustizia, OG RC, che le aveva sostanzialmente confermate senza che vi fosse alcuna prova di una possibile collusione tra i due. Infatti RC, appartenente alle stessa organizzazione criminale di AI, aveva riconosciuto OS come colui che aveva messo AI in contatto con i contraffattori delle banconote tedesche sequestrategli all'atto dell'arresto, inquadrando l'affare nei rapporti di collaborazione tra mafia e 'ndrangheta. E le marginali divergenze tra le due deposizioni ne confermavano la spontaneita' e veridicità, piuttosto che inficiarne il valore probatorio. Nè le dichiarazioni di RC potevano essere considerate solo indirette, in quanto il collaborante, pur avendo riconosciuto che dell'affare dei marchi si era occupato AI, da solo, sapeva per scienza diretta del ruolo svolto in quell'affare da OS.
La certezza del coinvolgimento di più di cinque persone con ben precisi e distinti ruoli, infine, giustificava, secondo i giudici del merito, l'addebito della relativa aggravante a OS, anche nel caso in cui l'imputato non fosse consapevole della partecipazione di tutti gli altri concorrenti;
mentre la comparazione delle circostanze attenuanti generiche con questa aggravante e con la recidiva non poteva andare oltre l'equivalenza, perché, nonostante i precedenti non eccessivamente gravi e risalenti al 1993, l'accertato inserimento di OS in pericolosi ambienti criminali era valutabile come sintomatico di una propensione all'illegalità.
2. Ricorre AN OS, che propone quattro motivi d'impugnazione. Con i primi due motivi il ricorrente deduce violazione dell'art.192 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente valutato la chiamata in correità di AI, senza considerarne adeguatamente la tardività rispetto all'inizio della sua collaborazione e senza esaminarne criticamente l'attendibilità intrinseca, posto che le dichiarazioni dell'altro collaborante, AL RC, non possono offrirle un idoneo riscontro. Anche le accuse di RC, infatti, sono tardive e tuttavia perfettamente sincronizzate con quelle di AI, tanto che i giudici del merito avrebbero dovuto almeno dubitare almeno di una collusione tra i due accusatori, legati da stretti rapporti di collaborazione criminale. Inoltre le dichiarazioni di RC sono de relato e perciò inidonee a riscontrare quelle di AI. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 59 c.p., lamentando che i giudici del merito abbiano ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. anche in mancanza di prova della sua consapevolezza circa il numero dei concorrenti nel reato.
Con il quarto motivo, infine, lamenta che i giudici del merito gli abbiano negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo riconosciuto la non eccessiva gravità dei suoi risalenti precedenti penali.
3. Il ricorso è infondato.
Quanto ai primi due motivi va premesso che la giurisprudenza di questa corte è univoca nel richiedere una triplice verifica della chiamata di correo, che deve essere sottoposta prima a un controllo di attendibilità personale del dichiarante, poi a un controllo di attendibilità intrinseca della dichiarazione e, infine, a un controllo di attendibilità estrinseca attraverso i riscontri che alla dichiarazione possono venire da altri elementi probatori di qualsiasi "tipo e natura" (Cass. sez. II, 22 marzo 1996, Arena, Cass., sez. IV, 1 agosto 1996, De Stefano), essendo indiscusso che chiamate di correo indipendenti ciascuna dall'altra possano fornirsi reciproco riscontro (Cass., sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi, m. 200994).
Nel caso in esame i giudici del merito hanno compiuto una valutazione delle dichiarazioni di OR AI del tutto conforme a questi criteri, perché hanno valutato i motivi della sua decisione di collaborare con gli investigatori e, la sua credibilità personale, hanno verificato l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, coerenti e riferite a conoscenze dirette e personali, e ne hanno individuato i riscontri non solo nelle dichiarazioni di RC, bensì anche negli accertati collegamenti di OS con l'ambiente criminale nel quale si inserì il delitto addebitatogli. In particolare, quanto alla denunciata tardività delle accuse rivolte a OS, i giudici del merito hanno fornito una plausibile spiegazione della progressione del racconto di AI, che, come riconosce peraltro lo stesso ricorrente, sin dal primo interrogatorio individuò OS come responsabile di "una stamperia in grado di riprodurre valuta italiana ed estera" Nè il ricorrente indica elementi di prova idonei a dimostrare l'erroneità del convincimento dei giudici del merito circa l'inesistenza di una collusione tra AI e RC, posto che le dichiarazione di quest'ultimo furono rilasciate quando già da alcuni mesi AI aveva collegato OS al traffico di banconote false e poi, più specificamente, alla partita di marchi contraffatti che ne aveva determinato l'arresto. Deve, pertanto, concludersi che è infondata la denuncia di violazione dell'art. 192 c.p.p., perché la valutazione delle dichiarazioni di AI compiuta dai giudici del merito è conforme ai parametri normativi, così come interpretati da una giurisprudenza ormai consolidata di questa corte. Mentre è inammissibile la censura di illogicità della motivazione esibita a sostegno di tali valutazioni, perché attiene al merito della decisione impugnata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Inammissibile, per le medesime ragioni, è anche il quarto motivo del ricorso, perché i giudici del merito hanno adeguatamente giustificato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti contestate, essendo del tutto corrispondente ai parametri normativi indicati dall'art. 133 c.p. il riferimento al contesto criminale in cui AN OS operava. Più articolato discorso merita il terzo motivo del ricorso. Secondo quanto prevede oggi l'art. 59 comma 2 c.p., così come modificato dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, "le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa". Sicché, ai fini che qui interessano, non è più attuale la giurisprudenza secondo la quale è irrilevante che i concorrenti nel reato sappiano dell'altrui partecipazione in numero sufficiente a integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. (Cass., sez. IV, 27 novembre 1992, Santus, m. 198436, Coss., sez. II, 30 novembre 1982, Licciardiello, m. 159403).
Tuttavia la dottrina prevalente ritiene rilevante anche in relazione ai reati dolosi l'ipotesi dell'ignoranza colposa delle circostanze;
e, quindi, interpreta la norma nel senso che, ai fini dell'imputabilità delle circostanze aggravanti, se ne richieda almeno la conoscibilità da parte dell'agente. Sicché, con riferimento alla circostanza di cui all'art. 112 n. 1 c.p., deve ritenersi che sia configurabile quando le modalità concrete della condotta implichino o, comunque, manifestino di per sè la partecipazione di un numero di persone superiore a cinque. E nel caso in esame non pare possa dubitarsi che si versi in una situazione tipica di immediata riconoscibilità di una situazione riconducibile all'art. 112 n. 1 c.p., sia perché lo stesso ricorrente ammette l'ipotizzabilità di contatti diretti con altre tre persone sia perché l'ipotesi di accusa, ritenuta accertata dai giudici del merito, addebitava a OS l'accordo per la detenzione delle monete contraffatte oltre che in Germania, dove furono sequestrate, anche a Catania a Milano a Como e a Varese.
Deve pertanto concludersi che, al di là della specifica giustificazione offerta in proposito dai giudici del merito, la configurabilità dell'aggravante risultava implicita nella rappresentazione del fatto prospettata nell'imputazione ritenuta provata sia in primo sia in secondo grado: e non perché effettivamente superiore a cinque è il numero dei concorrenti nel reato indicato nell'imputazione, bensì perché le modalità esecutive della condotta, così come descritte, implicavano e manifestavano l'esigenza della partecipazione di un numero elevato di correi, un'esigenza che non poteva sfuggire alla percezione del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2000