Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto, ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 3821 del 1985 - che, in forza della portata del richiamo contenuto nel comma ottavo dell'art. 179 del codice della strada, trova applicazione nel periodo di dieci giorni dalla diffida - prevista dal comma settimo dello stesso articolo - con la quale l'agente che ha accertato la circolazione del veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, ingiunge al conducente di regolarizzare la strumentazione - , l'obbligo della riparazione durante il percorso sussiste esclusivamente nella ipotesi in cui il ritorno alla sede non possa essere effettuato che dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso. Ne consegue che risulta viziata da difetto di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito rigetta l'opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento irrogata per violazione del citato art. 179 c.s. in relazione alla mancata riparazione durante il percorso, senza accertare la sussistenza del suddetto presupposto oggettivo per l'applicazione della sanzione amministrativa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG EL ER e AL TO, quale legale rappresentante della VIVAI IV TO s.r.l., elettivamente domiciliati in Roma, Via F.
Orestano n.21, presso l'Avv. Fabio Pontesilli che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Fulvio Basso del foro di Pordenone, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO di ASCOLI PICENO, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n.582 pubblicata il 2.5.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.6.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.2.1998, la Vivai IV LI s.r.l. e UG LA IB proponevano opposizione davanti al Pretore Circondariale di Fermo, presso la sezione distaccata di Ripatransone, avverso l'ordinanza emessa il 9.1.1998 dal Prefetto di Ascoli Piceno con la quale era stato loro ingiunto il pagamento in solido della somma di lire 4.320.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere, in violazione dell'art. 179, secondo comma, del codice stradale, nella rispettiva veste di proprietaria e di conducente dell'automezzo targato PN 114148, posto in circolazione il suddetto veicolo malgrado questo avesse il cronotachigrafo alterato siccome fatto oggetto di interventi tesi a falsarne le relative registrazioni.
Gli opponenti, pur ammettendo che l'apparecchiatura di cui sopra non risultasse in effetti funzionante, contestavano la circostanza da ultimo indicata, significando, a riprova dell'assunto, che non si rinvenivano manomissioni di sorta ai sigilli.
Si costituiva l'Autorità opposta per mezzo di funzionario designato, chiedendo il rigetto del gravame.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, frattanto subentrato al giudice adito, con sentenza del 12.4/2.5.2000, respingeva l'opposizione e, per l'effetto, confermava l'impugnata ordinanza, assumendo:
a) che dalla documentazione prodotta (foglio di registrazione) e dall'istruttoria svolta (testimonianze degli accertatori) fosse dato di ricavare che il cronotachigrafo era alterato;
b) che dalla prova delegata assunta, raccolta peraltro irritualmente, si evincesse che gli autisti avevano percorso ben 182 chilometri con l'apparecchiatura guasta, mentre avrebbero dovuto provvedere durante il percorso alla relativa riparazione. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione il LA IB ed AL LI, in qualità di legale rappresentante della Vivai IV LI s.r.l., deducendo due motivi di impugnazione, illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso il Prefetto di Ascoli Piceno.
MOTIVI EL DECISIONE
Deve in primo luogo essere riconosciuto che l'odierno ricorso, là dove ritualmente notificato il 5.2.2001 alla Prefettura di Ascoli Piceno presso la sede di questa, si palesa validamente (e tempestivamente) proposto, avendo in effetti l'Autorità di cui sopra partecipato al giudizio di opposizione davanti al giudice a quo attraverso l'intervento di un proprio funzionario designato. Consegue da quanto precede l'inammissibilità del controricorso proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse del medesimo Prefetto di Ascoli Piceno, essendo stato siffatto controricorso notificato il 6.4.2001, ovvero oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 370 c.p.c.. Ciò posto, si osserva che, con il primo motivo di gravame, i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 360, n.5, c.p.c, deducendo come, nella motivazione della decisione impugnata, il giudice del merito:
a) sia incorso in una evidente contraddizione, avendo iniziato con l'affermare che il cronotachigrafo dell'automezzo risultava alterato (poiché segnava una velocità costante di 60 Km/h, mentre in realtà il veicolo aveva tenuto una velocità di circa 78 Km/h, secondo quanto provato dal foglio di registrazione e dalla testimonianza degli accertatori) per poi accogliere, nella seconda parte della pronuncia, la tesi del guasto meccanico, affermando la responsabilità del conducente non per avere alterato il cronotachigrafo ma per non avere proceduto immediatamente alla riparazione una volta accortosi del guasto stesso;
b) non abbia tenuto conto degli elementi di prova allegati dai ricorrenti, là dove tali elementi erano rivolti a dimostrare che il non perfetto funzionamento dell'apparecchiatura era dovuto ad un guasto appunto e che non vi era stata alcuna manomissione dell'anzidetto cronotachigrafo.
Il motivo non è fondato.
Premesso, infatti, che la contraddittorietà della motivazione è ravvisabile nell'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte dal giudice del merito, tale che queste ultime non consentano l'identificazione del procedimento logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione (Cass. 4 giugno 2001, n. 7476; Cass. 14 gennaio 2002, n. 350), deve nella specie escludersi la sussistenza di un simile vizio in capo alla sentenza impugnata, atteso che il Tribunale, dando espressamente atto, nella seconda parte della decisione, del "guasto" del cronotachigrafo, ha affermato, nella prima parte della decisione medesima, come dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria svolta si evincesse che siffatto cronotachigrafo "era alterato" (risultando una velocità costante di 60 Km/h, mentre, calcolando i chilometri effettuati, si evidenziava che il mezzo aveva tenuto una velocità di circa 78 Km/h), con ciò stesso non ribadendo esattamente l'assunto della contestazione, relativo appunto al fatto che l'apparecchiatura in esame era stata fatta "oggetto di interventi tendenti a falsarne le registrazioni", ma esprimendo, secondo quanto traspare dalla stessa terminologia adoperata in concreto ("alterato"), un concetto di per sè non incompatibile con l'ipotesi del "guasto" o, comunque, del cattivo funzionamento.
In questo senso, niente affatto decisiva si palesa la mancata considerazione delle prove del guasto medesimo meglio specificate dai ricorrenti alle pagine 4 e 5 del ricorso, avendo in ogni caso detto giudice, nella sentenza impugnata, espressamente dato atto di tale guasto, ponendo anzi quest'ultimo, sotto il profilo della sua mancata riparazione, a fondamento della propria decisione. Con il secondo motivo di impugnazione, lamentano ancora i ricorrenti violazione dell'art. 360, n.3, c.p.c, deducendo come il Tribunale abbia affermato che il conducente del mezzo in questione sia incorso in un comportamento giustamente sanzionato dal momento che, pur essendosi accorto del guasto, non ebbe a procedere immediatamente alla sua riparazione, laddove, si assume, una tale affermazione appare erronea, tanto non potendo assolutamente desumersi dal disposto dell'art. 79 del codice stradale.
Il motivo è fondato.
Giova premettere come la sentenza impugnata non rechi in realtà l'affermazione secondo cui il conducente anzidetto dovesse provvedere immediatamente alla riparazione del cronotachigrafo, ivi leggendosi, piuttosto, che "i testi sentiti in delega affermano che il cronotachigrafo era guasto...gli stessi se ne erano accorti già la sera ed il giorno successivo erano ripartiti per aggiustarlo:
tale circostanza viene smentita dai fatti;
gli autisti percorrono ben 182 Km con l'apparecchiatura guasta mentre avrebbero dovuto anche per la direttiva depositata dalla difesa del ricorrente (art. 16) provvedere durante il percorso alla riparazione del guasto", onde si palesa che il giudice a quo abbia ricavato "la piena legittimità del verbale e della relativa ordinanza impugnata" dal fatto appunto che "gli autisti percorrono ben 182 Km con l'apparecchiatura guasta mentre avrebbero dovuto...provvedere durante il percorso alla riparazione del guasto".
Un simile assunto, tanto più se posto in relazione all'art. 16 della "direttiva" genericamente richiamata da detto giudice (ed appresso meglio specificata), risulta destituito di fondamento, atteso che: a) l'art. 179 del vigente codice stradale (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e quindi modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 94 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360), al comma settimo dispone che, "ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti (e dal secondo, in particolare, nel caso che qui interessa), il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni...", laddove, al successivo comma ottavo, dispone che, "decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n.3821/85 (ovvero del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada), è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso...";
b) l'art. 16 del regolamento CEE n.3821/85 sopra richiamato, a propria volta, dispone al primo comma che "in caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzati, appena le circostanze lo consentono. Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso";
c) appare quindi evidente come il già citato art. 16, in forza della portata espressa del richiamo contenuto nell'ottavo comma dell'art. 179 del codice stradale, possa venire in considerazione soltanto durante il decorso del termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma settimo del medesimo art. 179 e come, in ogni caso, l'obbligo della riparazione "durante il percorso", ovvero l'unico evocato dal giudice di merito in termini specifici, sussista esclusivamente, per effetto del disposto del predetto art. 16, là dove "il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso";
d) la statuizione del giudice di merito risulta perciò viziata non avendo detto giudice provveduto ad accertare ne' la sussistenza dei richiamati presupposti oggettivi per l'applicazione della normativa in esame, ne' la sussistenza dei presupposti soggettivi per il riconoscimento della responsabilità dell'agente, onde, in quest'ultimo senso, si configura altresì il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza sotto le specie dell'omessa considerazione delle prove testimoniali specificate dai ricorrenti alla pagina 6 del ricorso, intese a dimostrare la mancanza di colpa dell'autore della violazione derivante dall'impossibilità, non imputabile, di procedere alla riparazione del guasto.
Pertanto, il primo motivo del ricorso medesimo deve essere rigettato, mentre il secondo merita accoglimento, sì che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, al Tribunale di Fermo in persona di diverso magistrato, affinché detto giudice provveda a statuire sulla controversia demandata alla sua cognizione facendo applicazione dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese, al Tribunale di Fermo in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2003