Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8605
CASS
Sentenza 14 giugno 2002

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In tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, in consonanza con il precetto generale inderogabile degli artt. 2109 cod. civ. e 36 della Costituzione (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni), le disposizioni speciali di cui alla legge n. 591 del 1969, al d.P.R. n. 1372 del 1971, al d.P.R. n. 1188 del 1977 ed al d.P.R. n. 374 del 1983 (recante sostituzione del capo II del d.P.R. n. 1372), evidenziano che ai lavoratori turnisti dev'essere attribuito un solo giorno di "riposo settimanale" e che da esso si devono distinguere i giorni di riposto "compensativi", accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese, per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate dell'orario settimanale (di 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza della organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore, per un totale di 40 ore la settimana), di modo che i giorni suddetti non possono considerarsi "festivi" o assimilarsi al giorno di "riposo settimanale", in quanto corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia da ricomprendersi nella prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, essendo le ore di cui si compongono di lavoro ordinario e diventando di riposo perché già lavorate nei giorni precedenti. Anche la disciplina della contrattazione collettiva (CCNL del 23 gennaio 1988 e CCNL 18 luglio 1990), recepisce la suddetta normativa legale e - con il solo limite di garantire ai propri dipendenti un giorno di riposo dopo sei di lavoro e di non protrarre la prestazione lavorativa per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere - consente all'ente ferroviario di regolamentare con proprie determinazioni unilaterali, secondo le necessità del servizio, la formazione degli orari e dei turni di lavoro, ivi compresa la possibilità di spostare a data diversa da quella programmata il "riposo compensativo" o di chiamare i dipendenti a lavorare nei giorni programmati per detto riposo, senza alcun compenso nel primo caso e corrispondendo loro il compenso per lavoro straordinario feriale nel secondo caso. (Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse considerato infondata la domanda con la quale alcuni lavoratori turnisti avevano chiesto la concessione di un giorno di riposo compensativo e l'indennità di chiamata, quale conseguenza per il lavoro effettuato nelle giornate destinate al turno di riposo settimanale, pur compensato come giorno di lavoro straordinario)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8605
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8605
    Data del deposito : 14 giugno 2002

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