Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
In tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, in consonanza con il precetto generale inderogabile degli artt. 2109 cod. civ. e 36 della Costituzione (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni), le disposizioni speciali di cui alla legge n. 591 del 1969, al d.P.R. n. 1372 del 1971, al d.P.R. n. 1188 del 1977 ed al d.P.R. n. 374 del 1983 (recante sostituzione del capo II del d.P.R. n. 1372), evidenziano che ai lavoratori turnisti dev'essere attribuito un solo giorno di "riposo settimanale" e che da esso si devono distinguere i giorni di riposto "compensativi", accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese, per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate dell'orario settimanale (di 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza della organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore, per un totale di 40 ore la settimana), di modo che i giorni suddetti non possono considerarsi "festivi" o assimilarsi al giorno di "riposo settimanale", in quanto corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia da ricomprendersi nella prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, essendo le ore di cui si compongono di lavoro ordinario e diventando di riposo perché già lavorate nei giorni precedenti. Anche la disciplina della contrattazione collettiva (CCNL del 23 gennaio 1988 e CCNL 18 luglio 1990), recepisce la suddetta normativa legale e - con il solo limite di garantire ai propri dipendenti un giorno di riposo dopo sei di lavoro e di non protrarre la prestazione lavorativa per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere - consente all'ente ferroviario di regolamentare con proprie determinazioni unilaterali, secondo le necessità del servizio, la formazione degli orari e dei turni di lavoro, ivi compresa la possibilità di spostare a data diversa da quella programmata il "riposo compensativo" o di chiamare i dipendenti a lavorare nei giorni programmati per detto riposo, senza alcun compenso nel primo caso e corrispondendo loro il compenso per lavoro straordinario feriale nel secondo caso. (Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse considerato infondata la domanda con la quale alcuni lavoratori turnisti avevano chiesto la concessione di un giorno di riposo compensativo e l'indennità di chiamata, quale conseguenza per il lavoro effettuato nelle giornate destinate al turno di riposo settimanale, pur compensato come giorno di lavoro straordinario)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8605 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. RI PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR OM AN, IO RI, NI AM EL, MO SA, elettivamente, domiciliati in ROMA VIA S. PRISCA 14, presso lo studio dell'avvocato LUIGI BENNI, che li rappresenta difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e difende, giunta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 844/00 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 05/07/00 R.G.N. 443/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 luglio 2000 il Tribunale di Civitavecchia confermava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 4 marzo 1999, con cui era stata respinta la domanda proposta dai dipendenti della spa Ferrovie dello Stato, NN DA, EI CO RA, CA RI, IM AM EL e MO TO i quali chiedevano, per il lavoro effettuato nelle giornate destinate al turno di riposo settimanale, il compenso per straordinario festivo, avendo percepito solo la maggiorazione per il lavoro straordinario feriale;
chiedevano altresì la concessione di un giorno di riposo compensativo e l'indennità di chiamata. Affermava il Tribunale che per il lavoro prestato nei giorni destinati al riposo settimanale di turno la disciplina posta dall'art. 51 del CCNL era diversa da quella riguardante il lavoro svolto nelle festività vere e proprie;
in quest'ultimo caso infatti spetta una giornata di riposo da godere nei trenta giorni dalla data della festività lavorata, nonché l'aliquota di straordinario festivo;
nel primo caso invece il comma settimo dello stesso articolo si limita a prescrivere lo spostamento del riposo in altro giorno della settimana (che deve essere prefissato, con possibilità di differimento per una sola volta e con obbligatorio godimento entro la stessa settimana o in quella successiva) senza prevedere però l'erogazione dello straordinario festivo. Inoltre il richiamo in servizio nei giorni destinati al riposo compensativo, che viene concesso proprio per ragguagliare l'orario di fatto all'orario contrattuale di trentasei ore, determina sicuramente, ove il riposo non venga spostato in altra giornata, il superamento dell'orario legale, che viene correttamente ed esaurientemente compensato con l'aliquota dello straordinario feriale, non essendovi alcuna disposizione che valga a tramutare il riposo non goduto in giorno festivo, dal momento che il CCNL non ha inteso aumentare a dismisura il numero dei giorni festivi nella settimana, poiché la legge e la Costituzione garantiscono un solo giorno di riposo su sette. Se dunque il giorno di riposo compensativo è destinato ad assorbire il superamento dell'orario settimanale e non costituisce vantaggio ulteriore, il suo mancato godimento non determina neppure il diritto al risarcimento richiesto per il recupero delle energie psico- fisiche, ma solo il diritto al compenso per lavoro straordinario conseguente al superamento dell'orario settimanale. 19 Tribunale confermava altresì il rigetto della domanda relativa all'indennità di chiamata per mancanza di prova sui relativi presupposti.
Avverso detta sentenza i lavoratori soccombenti, ad eccezione di NN DA, propongono ricorso affidato a quattro motivi. La spa Ferrovie dello Stato ha depositato controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 4 del DPR n. 1372 del 1971, perché il Tribunale, affermando che il riposo settimanale è garantito dalla Costituzione nella misura di un giorno su sette, avrebbe violato la disposizione citata, la quale prevede che ove l'orario settimanale sia distribuito su cinque giorni, il riposo non possa essere inferiore a 48 ore, ossia alle due giornate che in genere corrispondono al sabato e alla domenica, ma anche nel caso di non coincidenza, le medesime due giornate avrebbero la natura di giorni festivi, in quanto destinati al recupero delle energie psico-fisiche.
Con il secondo motivo si denunzia violazione art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1362 cod. civ. per avere il Tribunale,
senza considerare ne' la lettera ne' la ratio dell'art. 51 del CCNL, erroneamente escluso la natura festiva del giorno destinato al riposo settimanale di turno, la quale invece emergerebbe chiaramente dalla disposizione contrattuale, che è norma di miglior favore, essendo intesa ad aumentare il numero delle giornate da considerare festive per i lavoratori inseriti nei turni.
Con il terzo motivo si denunzia contraddittorietà ed illogicità di motivazione perché il Tribunale, avrebbe omesso o illogicamente valutato gli statini, dalle cui risultanze doveva escludersi che l'azienda avesse considerato festivi esclusivamente i giorni di riposo cadenti in festività infrasettimanali.
Con il quarto motivo si denunzia carenza di motivazione per avere omesso di valutare la fondatezza dei motivi d'appello sul diritto al risarcimento del danno biologico, che avrebbe dovuto essere esaminata a prescindere dalla natura festiva dei giorni di riposo, perché la società, impedendo il recupero delle energie mediante la concessione dei riposi compensativi ex art. 51 del CCNL, avrebbero posto in essere un illecito contrattuale.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, si richiamano le argomentazioni svolte da una giurisprudenza copiosa e consolidata (cfr. tra le molte pronunzie Cass. 14174/99, 20 gennaio 1999 n. 505, 6 aprile 1999 n. 3322) con cui si è proceduto alla distinzione tra il "giorno di riposo compensativo" scaturito dalla concentrazione del (normale) orario contrattuale di lavoro dei turnisti su cinque anziché su sei giorni lavorativi la settimana (in sostanza un secondo giorno di riposo settimanale che si aggiunge a quello inderogabilmente previsto dagli artt. 2109 cod.civ. e 36 Cost.), dal "giorno di riposo compensativo", che periodicamente (nell'arco di un mese) viene attribuito a recupero delle ore di lavoro supplementari.
Con le suddette pronunzie è stato escluso che i giorni di riposo compensativo, nei due tipi esaminati, siano da considerarsi festivi alla stregua della disciplina legale e contrattuale del rapporto di lavoro controverso.
Quanto alla disciplina legale, il precetto inderogabile degli artt.2109 cod. civ. e 36 Cost. impone di considerare festivo un solo giorno nell'arco di una settimana, anche quando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni (cfr., fra tante, 3 maggio 1984 n. 2711, 30 gennaio 1985 n. 593, 9 ottobre 1985 n. 4901, 21 aprile 1986 n. 2798, 3 Cass. 15 febbraio 1990 n. 1132). A loro volta le disposizioni della legge 13 agosto 1969 n.591, recante norme per la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (art.2), del d.p.r. 9 novembre 1971 n.1372 attuativo della stessa legge (artt.4 e 6 nel testo modificato dalla legge 2 marzo 1974 n.77), del d.p.r. 16 settembre 1977 n.1188, che contiene la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del detto personale (art.2) e del d.p.r. 23 giugno 1983 n.374, recante la sostituzione del capo 2^ del d.p.r. n. 1372 del 1971, esprimono sufficientemente ed univocamente l'intento di attribuire ai lavoratori turnisti un (solo) giorno di "riposo settimanale" e di voler distinguere da esso i giorni di riposo "compensativo" accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate lavorative dell'orario di lavoro settimanale (pari a 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa della organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore (per un totale di 40 ore la settimana).
Nel contesto normativo considerato, i giorni di "riposo compensativo" di cui si discute non costituiscono giorni "festivi" ne' comunque possono intendersi come un tempo di riposo assimilabile al "giorno di riposo settimanale", ma corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, in quanto le ore di cui esse si compongono sarebbero di lavoro (ordinario) ma diventano di riposo perché già lavorate nei giorni precedenti (cfr. Cass. 2 dicembre 1998 n. 12224 in motivazione). Non sussiste pertanto la lamentata violazione di legge. La contrattazione collettiva, nell'interpretazione datane dal giudice di appello, recepisce sostanzialmente l'anzidetta normativa di legge, consentendo all'Ente datore di lavoro - con il solo limite di garantire ai propri dipendenti un giorno di riposo dopo sei di lavoro e di non protrarre la prestazione lavorativa per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere - di regolamentare con proprie determinazioni unilaterali e in ragione delle necessità del servizio la formazione degli orari e dei turni di lavoro, con la possibilità di spostare a data diversa da quella programmata il "riposo compensativo" spettante ai suoi dipendenti, ovvero di chiamarli a lavorare nei giorni di riposo compensativo, senza alcun compenso nel primo caso e corrispondendo loro, nel secondo caso, il compenso per il lavoro straordinario feriale.
Quanto al secondo motivo di ricorso che riguarda la interpretazione data dal Tribunale al citato art. 51 del CCNL, la censura è inammissibile perché formulata genericamente, senza la precisazione dei canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dal giudice di merito, di talché il motivo di doglianza si concreta in una semplice contrapposizione della propria interpretazione della norma contrattuale a quella operata dai Giudici di merito. Altrettanto inammissibile perché generico è il terzo motivo;
infatti, non essendo stato esplicitato il contenuto dei cartellini, non è stato spiegato il motivo per cui da essi si dovrebbe escludere che l'azienda abbia considerato festivi solo i giorni di riposo cadenti in festività infrasettimanali.
Infondato è anche il quarto motivo, perché, in forza della argomentazioni sopra esposte, il Tribunale ha ritenuto correttamente che l'unilaterale spostamento del riposo compensativo ad altra giornata (nella quale il turnista avrebbe dovuto prestare servizio e che invece non viene lavorata) come pure la mancata fruizione di esso (compensata dall'azienda come lavoro straordinario feriale) non abbia concretato violazione della normativa legale e contrattuale e non abbia prodotto, per il ricorrente, alcuna situazione di vantaggio sul piano retributivo, risarcitorio o indennitario neppure sotto il profilo di un possibile danno da usura psico-fisica: nel primo caso perché i lavoratori, fruendo regolarmente del "giorno di riposo settimanale" che la legge e la Costituzione garantiscono (nell'evidente presupposto che sia particolarmente usurante l'attività lavorativa svolta continuativamente per più di sei giornate), non prestano alcuna ora di lavoro in più rispetto a quella dedotta in contratto;
nel secondo caso, perché l'usura determinata dal protrarsi delle ore lavorative al di là di quelle dedotte in contratto riceve già un adeguato ristoro, costituito dalla loro retribuzione come ore di lavoro straordinario. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese liquidate in euro 24,00, oltre duemila cinquecento curo per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002