Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
Il principio dettato dall'art. 1453 cod.civ. che riconosce al creditore il diritto di domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del debitore anche quando sia stato domandato l'adempimento, non soffre eccezioni neppure nel caso in cui il creditore, prima di agire per la risoluzione, abbia agito "in executivis" contro il debitore sulla base di titoli rilasciati da costui, non essendo l'azione esecutiva quale risulta delineata dagli art. 2740 e 2910 cod. civ. un'azione di adempimento (ovvero di esecuzione specifica del contratto), ma soltanto un'azione che, sulla base di uno specifico titolo, mira a far conseguire al creditore, attraverso l'aggressione immediata del patrimonio del debitore inadempiente, quel risultato che egli non ha potuto direttamente conseguire dal debitore attraverso l'esatto adempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER BE, TI LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE VATICANO 84, presso lo studio dell'avvocato SERANI GIANCO, che li difende unitamente all'avvocato GUGLIUCCI CO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DI PP CO, RO RI ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FAÀ DI BRUNO 29, presso lo studio dell'avvocato CIRRINCIONE GIOVANNI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3490/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 02/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Gianfranco SERANI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giovanni CIRRINCIONE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 14/1/89 BE RB e NA OT, premesso che con scrittura privata 27/2/85 avevano ceduto a FR Di NT e RI CE OS un terreno sito in Roma, località Tragliata, al prezzo di 11 milioni di lire, e che i convenuti, benché immessi nel possesso, non avevano adempiuto all'obbligo di pagamento del prezzo, di cui avevano corrisposto soltanto 1 milione, li convennero in giudizio davanti al Tribunale di Velletri chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna dei medesimi al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni. Costituitisi in giudizio, i convenuti opposero che il prezzo del terreno era maggiore di quello indicato dagli attori;
che essi avevano provveduto al pagamento versando il prezzo parte in contanti e parte mediante rilascio di effetti cambiari;
che, avendo i creditori proceduto a pignoramento immobiliare, essi avevano rilasciato un primo assegno a garanzia e un secondo assegno in pagamento, ma che i pagamenti erano stati sospesi in attesa dell'esito del sequestro giudiziario del terreno per lottizzazione abusiva. Sulla base di tali deduzioni, chiesero il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che fosse ordinata la trascrizione della scrittura privata.
Con sentenza 11/6/94 il Tribunale, ritenuto che non vi era stata novazione dell'obbligazione di pagamento del prezzo, e che di tale prezzo i convenuti avevano versato soltanto una minima parte (ancorché superiore all'importo dichiarato dagli attori), rilevato altresi che l'immobile era stato dissequestrato sin da 19/11/85, dichiarò risolto il contratto per inadempimento dei convenuti disponendo la restituzione ai predetti della somma di 1 milione di lire offerta dagli attori;
rigettò, invece, la domanda di risarcimento dei danni e la riconvenzionale.
Di diverso avviso fu la Corte d'appello di Roma, che, con sentenza 2/12/97, in accoglimento del gravame proposto dai soccombenti, dichiarò inammissibile la domanda di risoluzione del contratto. Secondo la corte territoriale gli attori, avendo intrapreso nei confronti dei debitori la procedura esecutiva, avevano implicitamente rinunciato all'azione di risoluzione contrattuale. Contro la sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1453 cod. civ. per avere la sentenza ritenuto che l'azione di risoluzione contrattuale era rimasta preclusa dalla procedura di espropriazione immobiliare intrapresa contro i debitori, non considerando che, per il secondo comma dell'art. 1453 cod. civ., la risoluzione può essere chiesta anche quando il giudizio è stato intrapreso per ottenere l'adempimento. Inoltre la sentenza non aveva tenuto conto che l'azione esecutiva riguardava soltanto i titoli già venuti a scadenza, per cui la domanda di risoluzione, quanto meno per i titoli non ancora scaduti, non poteva essere configurata come rinunzia.
Col secondo motivo si denuncia ancora violazione di legge (art. 2697 cod. civ.) per avere la sentenza ritenuto che la procedura esecutiva intrapresa precludeva l'azione di risoluzione contrattuale, senza che fosse stata fornita dai convenuti - su cui incombeva il relativo onere - la prova della riferibilità della suddetta procedura all'obbligazione di pagamento del prezzo del contratto di compravendita dedotto in giudizio.
Col terzo motivo integrativo del primo, si denunciano vizi di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) per non avere la sentenza esaminato i documenti (atto di precetto, atto di pignoramento) che escludevano la riferibilità della procedura espropriativa agli obblighi assunti col contratto preliminare.
II - Il primo profilo del primo motivo è fondato.
Il principio dettato dal secondo comma dell'art. 1453 cod. civ., che riconosce al creditore il diritto di domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del debitore anche quando sia stato già domandato l'adempimento, è un principio di carattere generale che non soffre eccezioni neppure nel caso in cui il creditore, prima di agire per la risoluzione, abbia agito in executivis contro il debitore sulla base di titoli rilasciati da costui, non essendo l'azione esecutiva, quale risulta delineata dagli artt. 2740 e 2910 cod. civ., un'azione di adempimento (ovvero di esecuzione specifica del contratto) ma soltanto un'azione che, sulla base di uno specifico titolo, mira a far conseguire al creditore, attraverso l'aggressione immediata del patrimonio del debitore inadempiente, quel risultato che egli non ha potuto direttamente conseguire dal debitore attraverso l'esatto adempimento.
Nel caso in esame, la corte territoriale, confondendo tra i due tipi di azione, ha invece ritenuto che l'azione coattiva intrapresa dai venditori costituisse un'azione di adempimento contrattuale, dal che ha tratto il convincimento, altrettanto erroneo, che i medesimi avessero rinunziato all'azione di risoluzione, che ha, perciò, dichiarato inammissibile.
In tal modo è stato completamente omesso il giudizio sull'inadempimento, che è il necessario presupposto della risoluzione e a formare il quale ben poteva concorrere, una volta accertata l'identità del rapporto sostanziale sottostante, anche la valutazione degli atti del procedimento esecutivo. La sentenza va, pertanto cassata con rinvio al medesimo giudice d'appello, altra sezione, per nuovo esame.
Il secondo profilo del primo motivo concerne una questione nuova, che non ha formato oggetto del giudizio d'appello ed è perciò inammissibile.
I restanti motivi, privi di autonoma rilevanza, restano assorbiti.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001