Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO CERENOVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore giudiziario pro tempore DI FA IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVONAROLA 39, presso lo studio dell'avvocato PE PALMIERI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RR PE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7311/00 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 21/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 02/07/03 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio con le quali la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.10.1984 il Consorzio Cerenova conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma PP NO chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 177.118 oltre interessi per contributi consortili. Costituendosi in giudizio il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Con decreto del 18.1.2000 la causa veniva rimessa ai sensi dell'art. 1 L. n. 479/1999 al Giudice di Pace che con sentenza del 21.6.2000
rigettava la domanda attrice.
Avverso tale sentenza il Consorzio Cerenova ha proposto un ricorso per Cassazione basato su di un unico motivo;
il NO non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Pubblico Ministero ha chiesto ai sensi dell'art. 375 c.p.c. la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha successivamente presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo articolato il ricorrente, denunciando omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che dalla documentazione depositata dalle parti nonché dall'ordinanza del Pretore del 3.6.1997 si evinceva l'indeterminatezza della domanda attrice, dato che nell'atto di citazione non erano stati indicati gli anni per i quali si chiedeva il contributo, e che inoltre il Consorzio non aveva adempiuto a quanto richiesto dal Pretore con l'ordinanza ora menzionata.
Il ricorrente rileva che dalla documentazione in atti era emerso che l'anno di riferimento dei contributi richiesti era il 1984 e che la documentazione richiesta dal Pretore era stata depositata all'udienza dell'8.4.1997.
Il ricorrente aggiunge poi che, contrariamente all'assunto del giudicante, i rapporti tra il Consorzio Cerenova ed il Comune di Cerveteri erano facilmente comprensibili, avendo quest'ultimo demandato al primo la gestione dei servizi di comune interesse del comprensorio;
infine sostiene che dalla documentazione prodotta era stata provata nella sua entità la quota consortile dovuta dal NO.
La censura è inammissibile.
Le sentenze che, come quella in esame, sono pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. (causa di valore inferiore a lire 2.000.000) non sono impugnabili per Cassazione per violazione di norme ordinarie di diritto sostanziale nè, per il profilo che attiene alla fattispecie, per vizi della motivazione che non si concretino in mancanza assoluta della motivazione, ovvero in una motivazione solo apparente ovvero del tutto illogica (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata ha indicato in modo chiaro e logico le ragioni per le quali ha rigettato la domanda, evidenziando la indeterminatezza della domanda stessa per la mancata indicazione degli anni cui si riferiva il contributo richiesto, la mancata chiarificazione dei rapporti intercorrenti tra il Consorzio ed il Comune di Cerveteri, ed anche l'impossibilità di accertare dalla documentazione in atti la sussistenza dell'obbligo del NO di corrispondere la quota consortile pretesa nonché, nell'ipotesi affermativa, il relativo ammontare.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato per manifesta infondatezza;
non occorre procedere alle pronunce sulle spese, atteso che l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004