Sentenza 15 gennaio 2001
Commentario • 1
- 1. Danno da illecita percezione di indennità da parte di amministratoriMingarelli Alberto , Brunelli Marco · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2005
La sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Calabria n. 1051 del 2003 che qui si commenta presenta un caso di illecita percezione della indennit? spettante ad un amministratore, ossia il Presidente di una Comunit? Montana calabrese ha fatto operare a suo favore l'art. 3 della legge 816/1985, secondo comma, dove? dispone il raddoppio dell'indennit? di carica per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti che svolgano attivit? lavorativa non dipendente o che quali lavoratori dipendenti siano collocati in aspettativa non retribuita . La Procura ritiene del tutto illecito e dolosamente preordinato dal Presidente beneficiario, il procedimento con cui viene …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B 0 0458 / 0 1 In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.5641/98 -cron. 832 Dott. Erminio Ravagnani Presidente " BR LO Rel.- Consigliere -Rep. . FA Foglia -Ud. 10.10.2000 " Florindo Minichiello -Oggetto: Stefano M. Evangelista - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'OR OS, NA TA, TI FA, CI NC, SO AR, SO RA, OR AR OS- ria, OR EM e TI EN, elett.te dom.ti in Roma alla via Cavour n. 221 presso l'avv. Fabio Fabbrini che unitamente all'avv. Leopoldo Spedaliere del Foto di Napoli li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a mar- gine del ricorso ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COFIE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Rilasciata copia legale 3090 al Sig. INPS per diritti L.
1.5 GEN. 2001 per diritti L. il 4060 IL CANCELLIERE 12 FEB. 2001 CG407384 IL CANCELLIERE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Giuseppe Fabiani, NC Gorga e Umberto Luigi Picciotto, con domicilio eletto in Roma in via della l'Avvocatura centraleFrezza n. 17 presso dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torre An- nunziata n° 656 in data 6 maggio 1997 (R.G. 1471/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal cons. dott. BR LO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al sig. SPEDAUERE per diritti L. ✓ IL CANCELLIERE 23 2 Svolgimento del processo I lavoratori in epigrafe indicati ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 656/97, dolendosi che abbia dichiarato la nullità "dell'atto di citazione e del giudizio di primo grado" per nullità del ricorso, in quanto proposto in forza di procura speciale ri- lasciata al difensore su foglio spillato a detto atto intro- duttivo, con il quale si era chiesto, nei confronti dell'INPS, il ricalcolo dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 1985 e 1986. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Le censure dei ricorrenti sono articolate in due motivi riassumibili nei termini che seguono. Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c. e della legge n. 141 del 1997 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume che la pronuncia di nullità del ricorso introdutti- vo, dell'intero giudizio e della sentenza di primo grado, è erronea alla stregua dello ius superveniens costituito dalla legge 27 maggio 1997 n. 141, che, con norma (art. 1) applica- bile anche ai procedimenti in corso alla data della sua en- trata in vigore, ha modificato l'art. 83 c.p.c., disponendo che "la procura si considera apposta in calce anche se rila- sciata su foglio separato che sia però congiunto materialmen- te all'atto cui si riferisce". Si aggiunge che la pronuncia del Tribunale è comunque erronea e fondata su non condivisibile interpretazione restrittiva dell'art. 83 (vecchio testo) c.p.c., in quanto la procura al- le liti avrebbe dovuto considerarsi parte integrante del ri- corso, per la presenza di apposita fascetta rossa di congiun- ! zione intestata allo studio legale, come tale idonea a forma- re un documento unico e completo. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato. Invero - alla stregua della norma suddetta (applicabile al presente giudizio) e secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 2642 e 2646 del 10 marzo 1998 la procura rilasciata (come, nella spe- cie, per il ricorso introduttivo del giudizio) su foglio se- parato ma congiunto materialmente all'atto è idonea, al pari di quella rilasciata in calce о a margine, "a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappre- sentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede", restando irri- levante l'eventuale presenza, nello stesso atto, di spazi vuoti utilizzabili (per apporvi almeno parte del testo della procura) e non utilizzati. il ricorso deve essere accolto e Conseguentemente, cassata, con rinvio della causa alla l'impugnata sentenza Corte d'Appello di Napoli, che provvederà anche in ordine al- le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Maminis Ravagman BR Battimiell что IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 15 GEN. 2001 oggi, LABORATORE DICASIL A M E DI CANCELLERIA R P U ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 11-8-73 N. 533 LEGGE DELLA 3