Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17637 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7 63 7 / 02 REPUBBLICA ITALI LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONFLITTO DI INTERESSI TRA SEZIONE TERZA CIVILE PARTI CHE HANNO SOTTO SCRITTO LA STESSA PROCURA AD LITEM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 22468/99 w w w w Cron. 41488 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO 4708 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud.17/10/02 - Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO OM, CI CC, CI UA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che li difende unitamente all'avvocato VITTORIO CASTRIOTA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ASSITALIA SPA, Le Assicurazioni d'Italia., in persona dell'Amministratore Delegato dott. Lucioano Roasio, domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI elettivamente 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, 2002 che lo difende, giusta delega in atti;
1958 -1- - controricorrente nonchè
contro
PI CI, ND NA, ND IO, NORDITALIA ASSICURAZIONI SPA;
intimati avverso la sentenza n. 208/98 della Corte d'Appello di POTENZA, sezione Civile emessa il 30/9/1998, depositata il 09/10/98; RG.69/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato VITTORIO CASTRIOTA;
udito l'Avvocato GREGORIO IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Il 3 aprile 1972 l'autovettura di proprietà di CC CO e condotta da PA CO si scontrò con l'autovettura guidata dal proprietario DO SS. A causa dello scontro morì TA RA, di anni 23 e incinta al quarto mese, moglie del SS e trasportata nel suo veicolo, mentre altre persone trasportate nei due veicoli riportarono lesioni. Nel processo penale a carico di PA CO, in cui si costituirono parti civili, tra gli altri, il SS ed i prossimi congiunti della RA, il CO fu dichiarato responsabile dello scontro e condannato a risarcire i danni da liquidarsi in separata sede a favore di tutte le parti civili, con la colpa concorrente del Š SS nella misura del 20 %. کیا Con atto di citazione notificato nel maggio 1985 IA Vulpio, in proprio e quale rappresentante legale del figlio minore RD RA, nonché OV OR RA e AN RA (la prima quale madre e gli altri due quali germani della vittima TA RA), convennero davanti al Tribunale di EL CC e PA CO e le Assicurazioni d'Italia s.p.a. (quale compagnia assicuratrice dell'autovettura del CO) e, altresì, DO SS e la Assicurazioni s.p.a. (quale compagnia assicuratrice Norditalia dell'autovettura del SS) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni. Tutti i convenuti, costituitisi, chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, con la sentenza depositata 1'8 marzo 1996, accolse la domanda attorea nei soli confronti dei due CO e del SS, 3 4 condannando i primi al pagamento di L.40.000.000 e quest'ultimo al pagamento di L.10.000.000, mentre ritenne l'AL liberata dagli obblighi verso gli attori in applicazione dell'art.27 della legge n.990 del 1969, avendo essa “pagato, anche oltre il limite del massimale”, gli altri danneggiati che avevano autonomamente agito in precedenza. DO SS, CC e PA CO proposero appello principale con un unico atto. Gli attori proposero appello incidentale. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza depositata il 9 ottobre 1998, ha dichiarato inammissibile l'appello principale per nullità della procura a proporre l'atto di impugnazione perché conferita ai medesimi difensori da più parti in conflitto di interessi tra loro;
di conseguenza, ha dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo degli attori. Avverso la sentenza della Corte di appello DO SS, CC e PA CO hanno proposto ricorso per cassazione. Degli intimati solo la società AL-Le Assicurazioni d'Italia ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. 1.- Con l'unico motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata "per erronea applicazione dei principi in materia di incompatibilità di un unico difensore per tutti gli appellanti, sul presupposto dell'addotto conflitto di interessi tra costoro - travisamento delle richieste delle parti, del comune interesse degli appellanti della (recte: alla) riforma dell'impugnata pronuncia di primo grado". I ricorrenti osservano che l'esame dei motivi di appello rende evidente l'assenza di alcun conflitto di interessi tra gli appellanti, perché il SS aveva chiesto la riforma 4 5 della sentenza di primo grado nel capo che l'aveva condannato a pagare L.10.000.000 ed i CO avevano chiesto la condanna della società AL a pagare la somma di L.40.000.000 posta a loro carico. I ricorrenti soggiungono che essi avevano tutti prestato acquiescenza al giudicato penale formatosi in precedenza, non avendo CC CO coltivato in appello la richiesta di mezzi istruttori formulata in primo grado sulla sua responsabilità. I tre appellanti, pertanto, erano "portatori di autonomi interessi alla riforma della sentenza di primo grado, assolutamente non in contrasto tra loro", onde essi “avrebbero potuto ricevere tutela senza che vi fosse necessità di un correlativo sacrificio" di alcuno di loro. з и کیا 2.- Infondate sono le due eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione opposte nel controricorso dell'AL.
2.1. I motivi per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata sono indicati dai ricorrenti, mentre è irrilevante che non si deduca la violazione di specifiche disposizioni di legge, essendo stata lamentata la violazione dei principi giuridici in tema di conflitto di interessi di più parti difese da uno stesso procuratore. 2.2.- La procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione dai tre ricorrenti non è nulla perché non vi è conflitto di interessi tra i tre ricorrenti in ordine all'annullamento della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle tre parti. Tutti e tre i ricorrenti, infatti, hanno il medesimo interesse a sostenere che l'inammissibilità è stata erroneamente dichiarata dalla Corte di appello. 5 6 3.- Il ricorso per cassazione è, pertanto, ammissibile, ma è infondato. Sussiste, invero, il conflitto di interessi ravvisato dalla Corte di appello tra i tre appellanti principali che hanno rilasciato agli stessi difensori la procura ad impugnare la sentenza di primo grado. Tale conflitto si desume proprio dai motivi dell'atto di appello, che questa Corte può direttamente esaminare in relazione alla questione di natura processuale che il ricorso pone. Nell'atto di appello il SS ha chiesto che la domanda 5 risarcitoria (proposta dagli attori nei suoi confronti ed accolta dal Tribunale) venisse respinta. In tal modo egli ha addossato la کی responsabilità esclusiva dello scontro agli altri due appellanti CC e PA CO (proprietario e conducente dell'altra autovettura scontratasi con quella del SS), che il Tribunale ha dichiarato responsabili dell'evento dannoso nella parziale misura dell'80 %. I CO avevano un interesse necessariamente opposto all'accoglimento della domanda proposta dall'appellante SS, la quale avrebbe comportato che il pagamento della somma di L.10.000.000 (oltre gli interessi) a cui era stato condannato il SS avrebbe fatto carico ai CO (rimanendo fermo l'ammontare complessivo del danno liquidato dal Tribunale, che anzi gli appellanti incidentali avevano chiesto di aumentare con la liquidazione del danno biologico). Nel ricorso per cassazione si sottolinea che gli appellanti CO avevano chiesto che a risarcire il danno subito dagli attori fosse condannata la compagnia assicuratrice AL, onde la loro domanda 6 7 non sarebbe in conflitto con quella dell'appellante SS. La considerazione esposta dai ricorrenti non tiene presente che, rispondendo l'AL come assicuratore della responsabilità civile dei CO, la condanna dell'AL (chiesta dagli appellanti CO) presuppone l'accertamento della responsabilità degli assicurati, che si sarebbe aggravata per effetto dell'accoglimento della domanda del SS. Devesi aggiungere che l'obbligo risarcitorio dell'AL era stato considerato già completamente adempiuto dalla sentenza di primo grado, onde l'eventuale conferma in appello di questo capo della sentenza del 5 Tribunale avrebbe aggravato anche in concreto la posizione debitoria dei CO. j Non può, quindi, condividersi l'osservazione dei ricorrenti secondo cui il conflitto di interessi tra il SS ed i due CO in ordine al risarcimento dei danni subiti dai congiunti della defunta RA (moglie del SS e trasportata nell'autovettura del medesimo) era ormai venuto meno in appello. Al contrario, il concorso di responsabilità dei due conducenti nella produzione dell'evento dannoso (lo scontro tra i veicoli e quindi la morte della RA), concorso affermato dalla sentenza di primo grado, rendeva necessariamente conflittuale la posizione delle dette parti nel giudizio di appello in cui si poneva ancora in discussione la responsabilità del SS (e di riflesso quella contrapposta dei due CO). Sussiste, in conclusione, il conflitto di interessi tra le tre parti che hanno sottoscritto la procura a proporre appello. Tale conflitto, come ha affermato la sentenza impugnata (e come non è contestato dai ricorrenti), 7 comporta la nullità della detta procura, poiché ogni soggetto, portatore di un proprio interesse contrastante con quello altrui, non può essere rappresentato e difeso da chi contestualmente rappresenta e difende il titolare dell'interesse opposto, venendo a trovarsi, per effetto del detto conflitto, privo di rappresentanza (v., tra le altre, Cass. 28 gennaio 1997 n.835). 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 17 novembre 2002. Il Relatore-Estensore Il Presidente Рабат шата Емине про IL CANCELLIERE C1 EN FA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 DJC. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 EN BA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 21-1-03 serie 4 al n. 2467 versate € 141,77 FFR E apposta in calde alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/6/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Alf 0 08