Sentenza 18 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2002, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
ee 60899 CORTE SUPREM039 3 3 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto PROCESSO TRIBUTARIO SEZIONE TRIBUTARIA -APPELLO - SPECIFICITA' Imposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DEI MOTIVI R.G.N. 14472/98 ott. Michele CANTILLO Presidente "Dott. Enrico PAPA Consigliere Rel. Consigliere Cron.5168 Dott. Enrico ALTIERI Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 06/12/01 Consigliere Dott. Stefano MONACI CORTE SUPREMA DI CASSAZION: ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 60899 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CI LE RI, NG AS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato TARDELLA GIANMARCO, che li difende unitamente all'avvocato PERRONE LEONARDO, 2001 giusta delega a margine;
2483 controricorrente - avverso la decisione n. 43/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 18/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il resistente, 1'Avvocato MARINI (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo har La commissione tributaria di primo grado di Napoli accoglieva i ricorsi di LE RO CI e Pa- squalina GA avverso gli accertamenti ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r. per gli anni 1982, 1983 e 1984 e le conseguenti iscrizioni a ruolo. La decisione veniva riformata, a seguito di appello dell'ufficio, dalla commissione di secondo grado. I contribuenti proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Centrale la quale, con decisione 7 luglio 18 settembre 1997, annullava gli atti impugnati con la seguente motivazione: - per gli anni 1982 e 1983 l'accertamento dell'uf- ficio, di tipo induttivo, era fondato su versamenti in conto corrente per lire 1.704.677 e lire 2.276.366.509, 2 intestati alla s.r.l. Centro Scolastico Nazionale L. Settembrini. Come risultava dalla nota della Guardia di Finanza, acquisita agli atti del giudizio di secondo grado, tali somme erano da ricollegare all'attività di- dattica del detto istituto, tanto che erano state ri- portate negli accertamenti nei confronti dello stesso. A parte l'evidente duplicazione d'imposta, gli accerta- menti induttivi effettuati non risultavano basati su presunzioni gravi, precise e concordanti;
quanto all'accertamento per il 1984, la notifi- eseguita mediante affissione all'albo pretorio del ca, سمعنا comune per ritenuta irreperibilità dei contribuenti, doveva considerarsi illegittima per violazione del- l'art. 140 cod. proc. civ., non esistendo alcuna attesta- zione dell'irreperibilità. Avverso tale decisione l'Amministrazione finanzia- ria dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. LE RO CI e PA GA resi- stono con controricorso. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 112 cod. proc. civ., 251 172, 342 e 324 comma secondo, del d. P. R. n.636 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., in relazione all'art.360, 3 comma primo, n.3, cod.proc.civ., l'Amministrazione ri- corrente deduce che i contribuenti non avevano svolto alcuna censura dinanzi alla Commissione Centrale sul punto dell'irregolarità della notificazione dell'accer- tamento per il 1984, con conseguente formazione del giudicato sul punto.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art.38, comma 4, e falsa applicazione dell'art. 39 del d. P. R. n. 600/73, in relazione all'art. 360, comma primo, n.1, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanzia- ria lamenta che nella decisione impugnata l'accerta- mento sia stato erroneamente definito come induttivo, haw mentre si trattava di accertamento analitico sinte- tico, ai sensi dell'art. 38, comma quarto. Tale norma, infatti non fa alcun riferimento a presunzioni, ma si limita a prevedere che l'ufficio può rettificare il reddito in base al contenuto induttivo di alcuni ele- menti e circostanze di fatto certi, che nella specie erano costituiti da investimenti immobiliari e mobilia- ri effettuati dai contribuenti. § 3. Motivi della decisione 3.1. Il primo motivo merita accoglimento. Nel ri- corso dei contribuenti alla Commissione Tributaria Cen- trale che la Corte, trattandosi di vitium in proce- dendo, può direttamente esaminare non risulta formu- 4 lata alcuna censura sulla regolarità della notifica- zione dell'accertamento relativo al 1984, nei termini ritenuti nella decisione impugnata.
3.2. E' invece infondato il secondo motivo. La decisione impugnata, per quanto attiene agli anni d'im- posta 1982 e 1983, si fonda su un apprezzamento circa la valenza probatoria degli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza, elementi che non sono stati consi- derati sufficienti per attribuire al CI e alla Fa- langa redditi propri di una società. Tale valutazione è sostenuta da una motivazione che, pur nella sua sinte- si, è immune da rilievi di legittimità, considerato che чает le decisioni della Commissione Tributaria Centrale non sono sindacabili sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione, ma soltanto nell'ambito del con- - quanto la motivazione trollo di cui all'art.111 Cost. - sia totalmente carente о contraddittoria, ovvero con- trasti col dispositivo, sì da non consentire la rico- struzione della ratio decidendi. Pertanto resta del tutto irrilevante salvo che ai fini di una correzione della motivazione in diritto discutere se, nella spe- cie, si sia trattato di accertamento induttivo ovvero analitico sintetico ex art.38, comma quarto, del d. P. R. n.600/73. 3.3. L'accoglimento del primo motivo comporta la 5 cassazione della decisione relativamente all'anno 1984, in relazione al quale la decisione stessa non offre elementi per ritenere che le valutazioni compiute sulla fondatezza dell'accertamento per gli anni 1982 e 1983 possano estendersi al 1984. La cassazione viene pronunciata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, alla quale è rimessa anche la pronuncia sulla spese del pre- sente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il primo motivo e rigetta il secondo;
cas- sa la decisione impugnata in relazione al motivo accol- to e rinvia, anche per le spese, alla commissione tri- butaria regionale della Campania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 6 dicembre 2001. Il Consigliere estensorensiglie Il Presidente Miche llo Enrico Altieri лость IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 18 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 6