Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
In tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento della stipula dell'atto poi impugnato, e non anche la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte. Ne consegue che, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza ben possono risultare da semplici indizi, quali i protesti cambiari (attesane la natura di "anomalia" rispetto all'ordinario adempimento dei debiti d'impresa), purché ad essi sia attribuita l'efficacia probatoria delle cosiddette presunzioni semplici (e non assolute, o legali), onde formare necessariamente oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva attribuito il valore di prova per presunzione all'incontestata esistenza della pubblicazione di più protesti ed alla necessaria conoscenza che ne doveva avere la società imprenditrice chiamata in revocatoria; peraltro, il giudice di merito aveva desunto la "scientia decoctionis" dalla fatto che la stessa società aveva ricevuto due assegni a vuoto della ditta poi fallita, sicché la conoscenza da parte della prima dell'insolvibilità della seconda poteva dirsi accertata in via diretta e non presuntiva).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22698 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 11/08/2021), n.22698 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 32043-2019 proposto da: 4S HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO N. 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA LENOCI, rappresentata e difesa dall'avvocato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7064 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CITROITALIA DEMAIO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 110, presso l'avvocato SCOTTI E.- studio MERLA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO PENTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NA AL nella qualità di Curatore del Fallimento della SPEDA ROCCALUMERA SpA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. EMILIO 7, presso l'avvocato G. ANTONUCCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO BRUSCHETTA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza di revocazione ex art. 391 bis della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 17/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/04/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede che la S. Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari ammissibile la domanda di revocazione e rigetti il ricorso per Cassazione con le pronunce di legge. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 24 ottobre 1988, il curatore del fallimento della S.p.a. Speda Roccalumera convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, la S.r.l. IT, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione di una somma di denaro ricevuta dalla Speda a titolo di pagamento di un debito, sul presupposto che tale pagamento - eseguito entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, quando era ormai noto che la società versava nello stato di insolvenza - violava la par condicio creditorum e doveva essere, pertanto, revocato, ai sensi del secondo comma dell'art. 67 legge fall. Il Tribunale accolse la domanda con sentenza che, gravata d'appello, fu confermata dalla Corte di Messina.
La IT propose, allora, ricorso per cassazione, svolgendo due motivi. La curatela si costituì con controricorso. Questa Corte, con la sentenza n. 2325 del 17 marzo 1997, dichiarò improcedibile il ricorso.
La IT propone ora ricorso per la revocazione della citata sentenza di questa S.C., chiedendo, quanto all'eventuale fase rescissoria, l'accoglimento del ricorso per cassazione. Il curatore del fallimento s'è costituito con controricorso.
Motivi della decisione
1) La sentenza ora impugnata ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto dalla IT sul presupposto che esso fu depositato oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. ì69 c.p.c., ossia il 3) maggio 1994, invece che il 2 maggio dello stesso anno.
Quanto alla fase rescindente il ricorso va accolto e la sentenza va revocata.
Risulta, infatti, documentalmente che il deposito del ricorso è avvenuto tempestivamente il giorno 2 maggio 1994, come emerge dalla ricevuta di ritorno, relativa al plico inviato per raccomandata a mezzo del servizio postale alla Cancelleria della Corte di cassazione, Ufficio Deposito, la quale reca, per l'appunto, la dichiarazione di ricezione datata 2 maggio 1994, in relazione alla spedizione effettuata dall'Ufficio postale di Messina il 23 aprile 1994, sotto il numero di raccomandata 2464.
Quello in cui è incorsa questa Corte (che nella sua decisione ha tenuto conto del timbro apposto sulla nota di deposito e non dei menzionati documenti) costituisce un tipico errore revocatorio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. (in relazione al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice), in quanto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ha costituito l'effetto di un errore di fatto risultante dai documenti della causa;
in particolare, la decisione è stata fondata sulla supposizione del tardivo deposito del ricorso, la cui verità è incontrastabilmente esclusa dai documenti postali cui s'è fatto riferimento in precedenza. Tale fatto non ha, peraltro, costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
2) Operata la fase rescindente, può passarsi ora a quella rescissoria. Alla certezza dell'esperibilità di entrambe le fasi in sede camerale, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5 febbraio 1999, n. 1000; 24 giugno 1998, n. 6252) è pervenuta sulla base della considerazione che il secondo comma dell'art. 391 bis c.p.c. indica le forme del rito camerale e non distingue a proposito dell'eventuale fase rescissoria. Il legislatore ha scelto una sede naturalmente volta a tutelare esigenze di economia degli interventi processuali, come può desumersi dall'introdotto parallelismo tra revocazione e correzione di errore materiale o di calcolo, laddove è impensabile che per la sola eliminazione di questo si debba avere una sede processuale pubblica. La sistemazione parallela delle due diverse patologie sconta il fatto che il giudizio di cassazione sulla sentenza di merito è stato aià introdotto ed è in quei termini, già precisati, che deve essere definito. Il giudizio camerale è, dunque, la forma che al legislatore è apparsa più idonea a chiudere un giudizio che, al più, deve essere ripetuto, ma in alcun modo mutato. Sicché la camera di consiglio deve valutare prima l'esistenza di ragioni rescindenti e, all'esito positivo (come è avvenuto nella fattispecie), deve nuovamente esaminare il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito.
Tale esame conduce al rigetto del ricorso.
La Corte di Messina ha riconosciuto che: in tema di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis può essere desunta da elementi presuntivi, quali la presenza di protesti cambiari, che costituiscono segni rivelatori e sintomatici dell'incapacità dell'imprenditore ad adempiere le proprie obbligazioni;
è ragionevole presumere che un imprenditore non trascuri di controllare, consultando il bollettino dei protesti, le condizioni economiche del soggetto con il quale intende promuovere o con il quale intrattiene rapporti commerciali;
nella specie, numerosi erano i protesti a carico della società poi fallita e, peraltro, il rappresentante della IT aveva una conoscenza effettiva e non meramente potenziale dello stato di insolvenza della Speda, in quanto in precedenza aveva ricevuto assegni di conto corrente di quest'ultima (in date 13 e 20 giugno 1986) risultati privi della necessaria copertura e protestati. I motivi addotti a sostegno del ricorso - con il primo si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 67 legge fall., mentre con il secondo si censura la sentenza impugnata per omessa e insufficiente motivazione - possono essere congiuntamente esaminati. In essi la ricorrente non nega che esistessero, a carico della Speda, dei protesti, ne' che l'amministratore della stessa fosse imputato per emissione di assegni a vuoto, ma sostiene di avere invano eccepito e provato, davanti alla Corte di Messina, di essere stata del tutto all'oscuro di tali circostanze;
infatti, i bollettini dei protesti furono pubblicati quando ormai gli effetti cambiari erano stati regolarmente pagati per il tramite della banca ed il decreto penale di citazione emesso nei confronti dell'amministratore della Speda (imputato di emissione di assegnì a vuoto) non le fu mai notificato.
Tali motivi di ricorso si manifestano in parte infondati ed in parte inammissibili. Sono, infatti, inammissibili nella parte in cui tendono a conseguire dal giudice di legittimità la rivalutazione di circostanze di fatto che il giudice di merito ha già valutato e sulle quali esso ha emesso il proprio giudizio che, in quanto logicamente e congruamente motivato, sfugge al controllo di questa Corte regolatrice.
Il ricorso è, altresì, infondato quando censura la sentenza d'appello per presunta violazione di legge. Al contrario, il giudice siciliano ha fatto corretta applicazione dell'art. 67 legge fall., applicando il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale, in tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento della stipula dell'atto poi impugnato, e non anche la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte. Ne consegue che, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza ben possono risultare da semplici indizi, quali i protesti cambiari (attesane la natura di "anomalia" rispetto all'ordinario adempimento dei debiti d'impresa), purché ad essi sia attribuita l'efficacia probatoria delle cd. presunzioni semplici (e non assolute, o legali), onde formare necessariamente oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c. Da tale principio s'è fatto ulteriormente conseguire che, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può senz'altro assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare Il curatore dalla prova che essi fossero ben noti al convenuto in revocatoria, ma non impedisce, per converso, a quest'ultimo la dimostrazione contraria della mancata conoscenza degli stessi al momento della stipula dell'atto.
Ancora più in particolare va ribadito che nella valutazione del giudice può trovare ampio spazio ed adeguata rilevanza il numero dei protesti stessi, la qualità dei titoli insoluti (presentandosi il protesto di assegni maggiormente significativo, in pejus del protesto di cambiali), l'ammontare di essi, la loro collocazione cronologica, la eventuale diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quello di residenza e domicilio del soggetto che avrebbe dovuto averne conoscenza, lo status professionale del medesimo, per la differenziazione che questo può comportare in ordine alla valutazione della normale diligenza da lui esigibile, con correlata attenuazione dell'onere di conoscenza nei confronti del quisque de populo ed accentuazione di esso con riferimento all'operatore economico qualificato (per questi concetti, cfr. tra le varie, Cass.4 novembre 1998, n. 11060; 27 aprile 1998, n. 4277; 20 giugno 1997,
n. 5540). Va però precisato (come, peraltro, risulta già precisato dalla (giurisprudenza citata che tali principi assumono rilevanza qualora i protesti non siano riferibili a titoli rilasciati proprio al medesimo convenuto in revocatoria, infatti, in quest'ultimo caso non può più parlarsi di prova per presunzione, ma da tale circostanza il giudice può ricavare la prova diretta della scientia decoctionis. Nella specie, il giudice di merito ha fondato la propria decisione su una duplice motivazione: per un verso ha attribuito il giusto valore di prova per presunzione all'incontestata esistenza della pubblicazione di più protesti ed alla necessaria conoscenza che ne doveva avere l'imprenditrice chiamata in revocatoria, per altro verso ha desunto la scientia decoctionis dal fatto che la stessa IT aveva ricevuto due assegni a vuoto della ditta poi fallita, sicché la conoscenza da parte della prima della difficoltà della seconda a far fronte alle proprie obbligazioni poteva dirsi accertata in via diretta e non presuntiva.
A fronte di tali circostanze le censure della ricorrente non colpiscono nel segno: infatti, il giudizio espresso dalla Corte di Messina non si fonda solo su elementi presuntivi (contro i quali la IT era senz'altro ammessa a provare) ma anche su elementi di prova diretta, i quali, così come ricostruiti e valutati dal giudice di merito sfuggono al vaglio di questa Corte di legittimità. Sussistono i giusti motivi per dichiarare totalmente compensate tra le partì le spese del giudizio.
Per questi motivi
La Corte revoca la sentenza della Corte Suprema di cassazione n. 23 ) 25 del 17 marzo 1997 e rigetta il ricorso proposto dalla IT s.r.l. per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina il 25 gennaio 1994. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999