Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
fell I L L 9 O 8 B 6 E . ály E N N , n O 02328/01 1 I e Z 8 p A 9 a R 1 T m - IS 1 te 1 is G - E s 4 R l 2 a . A e D L h E 3 ific T 2 N . d E S T o E R m LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto Mauziona SEZIONE TERZA CIVILE amministrative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18388/98 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - Rel. Consigliere Cron.4805 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Ud. 25/09/00 - ConsigliereDott. Giuliano LUCENTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL CI, titolare della omonima ditta corrente in Minerbe (Vr), elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GIULIO CEVOLOTTO, che lo difende anche disgiuntamente Richiesta copia studio all'avvocato SILVIO TOSI, giusta delega in atti;
dal Sig. IL SOLE.24.ORE 3000 pedig FEB. 2001 diritti. - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI CANCELLERIA FORESTALI, ISPETTORATO REPRESSIONE FRODI DI MODENA;
- intimati 2000 avverso la sentenza n. 4/98 della Pretura di VERONA SEZ 1470 DIST LEGNAGO, emessa il 13/01/98 e depositata il 1 12/02/98 (R.G. 20197/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza-ingiunzione dell'1/4/1997 il diretto- re dell'Ufficio repressione frodi di Modena ha intimato a AP IA il pagamento della somma di 4. 4.000.000, a titolo di sanzione amministrativa, addebi- tandogli di avere, in violazione dell'art. 63 co. II della legge 29/12/1990, n. 428, inviato al servizio provinciale dell'agricoltura e dell'alimentazione, ol- tre il termine previsto, la documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali. Il Cappella- ri ha proposto opposizione dinanzi al RE di Vero- na. Con sentenza del 13/1/1998 il RE ha rigettato la opposizione. Ricorre il AP con quattro moti- vi. L'intimato Ufficio Repressione Frodi di Modena non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente assume che l'art. 63 II della legge n. 428 del 1990 sanzionerebbe sol- co. 2 tanto la omessa e non anche la ritardata trasmissione della documentazione relativa al prelievo di correspon- sabilità. Lamenta, quindi, d'essere state, in violazio- ne dell'art. 63 cit., intimate del pagamento della san- zione amministrativa, pur avendo inviato detta documen- tazione al competente servizio provinciale dell'agricoltura con solo qualche giorno di ritardo ri- spetto al termine previsto. La doglianza non ha fonda- mento poiché l'assunto che la sorregge: 1) contrasta insanabilmente col tenore letterale del dettato norma- tivo, che sanziona l'inottemperanza dell'obbligo di in- vio della documentazione "nei temini prescritti”; 2) è, inoltre, contraddetto dal rilievo che se si prescindes- se dai termini stabiliti dalla normativa ministeriale l'inosservanza dell'obbligo di invio della documenta- zione non sarebbe in alcun caso configurabile, stante la possibilità per l'obbligato - implicita nell'assunto di ottemperare all'obbligo in un qualsiasi mo- stesso- mento indefinito nel tempo. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che la interpretazione dell'art. 63 co. II, che qui si ritiene di dovere esprimere, comporterebbe la applicazione del- la stessa sanzione a due condotte di diversa gravità, consistenti rispettivamente nel mancato e nel ritardato invio della documentazione relativa al prelievo di cor- 3 responsabilità. Eccepisce, quindi, la illegittimità dell'art. 63 co. II - così interpretato- per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L'eccezione è manife- stamente infondata. Ai fini sanzionatori l'art. 63 co. II della legge considera soltanto la inosservanza del termine previsto dalla normativa ministeriale per l'invio della documentazione di che trattasi e l'inosservanza si realizza sia quando la documentazione non sia affatto inviata al competente ufficio dell'agricoltura, sia quando sia inviata dopo la sca- denza del termine. Ne consegue che non è dato ravvisare in quest'ultima ipotesi una condotta (asseritamente me- jj no grave) contemplata dalla legge e punita con la stes- sa sanzione prevista per la condotta (asseritamente più grave) di chi ometta del tutto di inviare la documenta- zione, ma deve ravvisarsi un fatto assolutamente privo di rilevanza giuridica, essendosi la infrazione già ve- rificata in tutti i suoi estremi nel momento stesso in cui il termine per l'invio della documentazione sia inutilmente spirato. Col terzo e col quarto motivo, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, la ricorrente afferma che la sua associazione di categoria (che, in quanto abilitata dall'art. 14 del d.m. 13.06.1989 n. 242 a predisporre i moduli relativi alla documentazione da inviare al servizio provinciale dell'agricoltura avreb- - ad avviso della stessa ricorrente - acquisito per be ciò solo un "potere chiarificatore e comunque esplica- tivo della complessa problematica posta in essere con il decreto stesso”) non soltanto aveva assicurato agli associati che il termine in discorso non era "perentorio", ma aveva per di più trasmesso con ritardo la documentazione all'ufficio competente. Sostiene, quindi, d'essere incorso in errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere e lamenta che il RE, in violazione degli artt. 3 della legge 24/11/1981, n. 689, 5 Cod Pen. 112 e 115 Cod. Proc. Civ., abbia esclu- So la ravvisabilità nel caso di specie dell'estremo della ignoranza incolpevole del precetto, senza neppure ammettere la prova testimoniale dedotta a sostegno di tali allegazioni difensive. La doglianza è priva di fondamento. Dal fatto puro e semplice che il decreto ministeriale n. 242 ha attribuito alle associazioni di categoria (oltre che agli stessi interessati) la facol- tà di predisporre moduli conformi agli allegati del de- creto stesso non può evidentemente desumersi che a det- te associazioni (che sono e restano organismi privati) sia stato demandato anche il compito di illustrare agli associati il senso della legge, esonerandoli (come la ricorrente sembra pretendere) dall'incombenza di veri- ficare personalmente la consistenza dei loro doveri. L'art. 63 co. II della legge n. 428 non dispone, inol- tre, che la documentazione in argomento debba essere inviata all'ufficio dell'agricoltura per il tramite dell'associazione di categoria e, quindi, la ricorrente non può addurre a propria discolpa il ritardo in cui assume sia incorsa la sua associazione. Non a torto, dunque, il RE ha escluso che nella specie potesse ravvisarsi l'ignoranza incolpevole del precetto, previ- sta dall'art. 3 della legge n. 689, ed ha denegato la prova testimoniale, inammissibile per ininfluenza. Il ricorso va, dunque rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'Ufficio intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 25.9.2000 nsigli Il PresidentePresidente Augal Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 01 ON Amendola LLI Oggi, 16 FEB. 2001 O 9 B 8 E 6 IL CANCELLIERE C1 E . N penale N ZIO ON ND , ON 1 A 8 R 9 IST -1 a al sistem 1 G 1 E - R 4 2 A . D L E e T 3 difich N 2 SE . T E o R m A