Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
L'omessa comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'Erario non comporta alcuna sanzione processuale, né l'imputato ha interesse a dedurne la violazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2007, n. 6096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6096 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/12/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 3122
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 22889/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO UG, N. IL 14/06/1964;
2) CA GI, N. IL 24/06/1918;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 10/11/2006 di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del CA;
rigetto del ricorso del AR;
udito il difensore avv.to DI PIERRO Nicola, sost. proc.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione 12 aprile 2005 del Tribunale di Milano, la Corte di Appello della stessa città ha ritenuto AR GO e CA RG, nello loro rispettive qualifiche di amministratore di fatto e di legale rappresentante della Distel srl e della SH International srl, responsabili del reato previsto dalla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d, ora D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (per avere emesso fatture per operazioni inesistenti fino al
1999) e li ha condannati alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, per quanto riguarda la posizione del AR, i Giudici hanno avuto cura di elencare le prove testimoniali, in sunto riportate in sentenza, dalle quali hanno tratto la conclusione che l'imputato fosse l'amministratore di fatto delle due società non potendo essere amministratore di diritto per la carica nella concorrente Micromedia. Inoltre, la Corte ha evidenziato che l'imputato, il quale introduceva abusivamente materiale informatico in Italia senza assolvere i vincoli tributati, per rivenderlo in forma apparentemente regolare, doveva intessere una complessa trama i società che, assumendo la veste di cedente o cessionaria, riuscissero a dare una apparenza fiscalmente corretta alle operazioni. Ora la Distel era una società fantasma destinata a fare giungere il materiale in termini apparentemente legittimi alla Micromedia di cui era amministratore il AR;
tale emergenza, secondo la Corte, conforta la tesi che l'imputato fosse un amministratore di fatto della Distel.
In merito alla prescrizione, i Giudici hanno ritenuto che fosse applicabile la normativa del D.Lgs. n. 74 del 2000, perché più favorevole, con la conseguenza che il solo reato commesso nell'anno 1997, ove era riscontrabile l'ipotesi attenuata, era estinto per prescrizione.
Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione.
CA rileva che dello esercizio della azione penale non è stato dato l'avviso, richiesto dall'art. 129 disp. att. c.p.p., comma 3, al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, con conseguente nullità del rinvio a giudizio.
AR deduce:
- che, in merito alla prescrizione, l'applicazione della L. n. 516 del 1982 avrebbe determinato un risultato più favorevole allo imputato;
- che la conclusione sulla sua qualifica di amministratore di fatto non è sorretta da congrua motivazione: i testimoni, che hanno fatto dichiarazioni in tale senso erano coimputati o soggetti interessati a fare ricadere su di altra persona le proprie responsabilità;
- che non è congrua la motivazione sulla quantificazione della pena. Le deduzioni del AR non sono manifestamente infondate dal momento che le censure dell'appellante (specialmente quelle relative alla sua qualità di amministratore di fatto della Distel) avrebbero meritato, da parte della Corte territoriale, una più esaustiva confutazione.
Tale circostanza permette a questo Collegio di applicare l'art. 129 c.p.p. e di rilevare che si è maturato il periodo prescrizionale.
Sul punto, la deduzione del ricorrente è fondata dal momento che la pregressa normativa è più favorevole della attuale, in relazione alla fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 1, per quanto concerne il regime sanzionatorio e la durata delle pene accessorie;
di conseguenza, la disciplina della L. n. 516 del 1982 va applicata in toto anche relativamente al tempo necessario per la prescrizione (che assomma ad anni nove tenuto conto della interruzione).
Poiché l'ultima fattura per operazioni inesistenti è stata emessa dallo imputato in data 7 ottobre 1998, si è maturato il periodo prescrizionale. In tale contesto, la Corte deve annullare senza rinvio la impugnata sentenza, perché il reato è estinto per la ricordata causa, dando atto che è carente la evidente prova favorevole allo imputato che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito. La censura del CA è manifestamente infondata per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che il Collegio ritiene equo quantificare in Euro mille/00 - alla Cassa delle Ammende.
L'art. 129 disp. att. c.p.p., comma 3, prevede che il Pubblico Ministero dia notizia al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti dello avvenuto esercizio dell'azione penale per un reato che ha cagionato danno allo erario;
la mancanza di tale informativa non comporta alcuna sanzione processuale ne' l'imputato ha un interesse giuridicamente rilevante a dedurre la violazione della norma. Poiché il ricorso è inammissibile per causa originaria, che impedisce il corretto instaurarsi del rapporto di impugnazione, è inibito alla Corte di rilevare che il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR GO perché il reato è estinto per prescrizione: dichiara inammissibile il ricorso di CA RG che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008