Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
L'esercente di un servizio ferroviario è responsabile della sicurezza del servizio stesso ed assume pertanto una posizione di garanzia non solo nei confronti del personale dipendente e dei viaggiatori, ma anche nei riguardi di terze persone che vengano in contatto con la ferrovia ogni qual volta il suo esercizio determini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato all'attività, venendo dunque chiamato a rispondere per colpa della mancata adozione delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi dell'incolumità anche di queste persone. (Fattispecie avente ad oggetto la mancata predisposizione degli obbligatori dispositivi acustici e luminosi in prossimità di un passaggio a livello con barriere, posizionato dopo una curva, in relazione alle lesioni riportate dal conducente di un ciclomotore, il quale non avvertito del fatto che la sbarra si stava chiudendo, era stato colpito dalla stessa).
Commentario • 1
- 1. Breve riflessione sul vizio dell’opera appaltata, e sulla opportunità degli interventi legislativi che ostacolano le impugnazioni delle sentenzeScornajenghi Filippo · https://www.diritto.it/ · 20 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2008, n. 10857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10857 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 13/02/2008
Dott. GALBIARI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 254
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 032293/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) AF CO imputato n. il 25/09/1949;
e da:
2) ET NO ricorrente - p. civile - N. IL 02/01/1980;
3) RESPONSABILE CIVILE;
avverso SENTENZA del 15/04/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito, per la parte civile, l'avv.to Melucco Andrea;
udito il difensore avv.to Nicolosi Petringa Roberto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RI NA veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Brescia - Sezione distaccata di Breno - per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p. perché, nella qualità di Direttore di esercizio e Responsabile delle Ferrovie Nord di Milano S.P.A. - ramo d'Iseo -, per negligenza imprudenza ed imperizia e violazione delle norme che disciplinano l'organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale, aveva cagionato lesioni personali ai danni del minore EF TR, il quale, mentre stava percorrendo alla guida del proprio ciclomotore la S.S. 345 con direzione Breno- Darfo, non si avvedeva per distrazione della manovra in atto di abbassamento della barriera del passaggio a livello posto nel comune di Malegno e andava ad urtare contro la stessa, cadendo, poi, all'indietro e riportando lesioni consistite in "lesione vertebro midollare cervicale traumatica e frattura cranica"; dal che conseguiva l'indebolimento permanente dei sensi ed organi relativi alla mano ed alla gamba e piede sinistro.
In particolare, l'imputato era accusato di avere violato l'art. 44 C.d.S., e art. 186 reg. C.d.S. omettendo di predisporre in corrispondenza del passaggio a livello dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici, strumenti questi obbligatori in relazione alle caratteristiche del passaggio a livello, trattandosi di barriere non visibili direttamente dal casellante dal posto di manovra. In punto di fatto, si osservava, ancora, che l'occorso era avvenuto il 10-8-1996 verso le ore 16,00; la strada nelle vicinanze del passaggio a livello presentava una curva a sinistra il che rendeva più difficile la visibilità del passaggio a livello;
il minore TR aveva colpito con il capo la sbarra che era in fase di chiusura;
in loco in tempi precedenti erano avvenuti altri incidenti e talora era stato lo stesso casellante che, accortosi che gli utenti non rallentavano l'andatura malgrado le sbarre fossero chiuse, aveva avvertito a voce i sopraggiungenti del pericolo.
2. Il Giudice monocratico del Tribunale di Brescia - Sezione di Breno -, con sentenza in data 5-3-2002, riconosceva NA RI colpevole per il reato contestato e, concesse le attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sull'aggravante contestata, lo condannava alla pena di Euro 284 di multa, con il beneficio della sospensione della pena. Condannava il NA e la responsabile civile Soc. Ferrovie Nord Milano Esercizio S.P.A. in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, riconoscendo la provvisionale di Euro 45.000. Il Giudice rilevava che la penale responsabilità del prevenuto trovava conferma negli elementi di fatto sopra indicati;
nell'evenienza per cui sicuramente il passaggio a livello posto nel comune di Malegno, attese le sue caratteristiche, imponeva obbligatoriamente la collocazione di dispositivi luminosi ed acustici per rendere consapevoli gli utenti del pericolo incombente;
nonché nella vigenza della norma di cui al D.P.R. n. 753 del 1980, art. 8 che imponeva, nell'esercizio delle ferrovie, l'adozione delle misure e cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare incidenti.
Quindi, pur considerando il comportamento colposo gravemente disattento tenuto dalla parte offesa, non vi era dubbio che l'evento non si sarebbe verificato in presenza di idonei dispositivi visivi ed acustici che sicuramente avrebbero richiamato l'attenzione del ciclomotorista EF TR.
3. Il NA proponeva appello.
La Corte di Appello di Brescia, pur risultando il reato prescritto in data 10-2-2004, con sentenza in data 15-4-2005 assolveva l'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste".
Osservava che a suo avviso non ricorrevano le condizioni per la collocazione obbligatoria nei pressi del passaggio a livello dei dispositivi previsti nell'art. 44 C.d.S.; piuttosto, l'occorso era stato determinato, in base ad una attenta ricostruzione di esso, per colpa esclusiva della parte offesa che, procedendo a bordo del ciclomotore in modo del tutto distratto, non si era avveduta dell'approssimarsi del passaggio a livello con le sbarre ormai in fase di chiusura.
4. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia. Rilevava la manifesta illogicità della decisione;
si doleva per la violazione del disposto di cui all'art.41 c.p. in tema di concorso di cause. Chiedeva l'annullamento della sentenza agli effetti penali, con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Avanzava, altresì, ricorso la parte civile - EF TR -. Censurava l'erronea esclusione del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'imputato e l'incidente verificatosi a danno di esso istante, e la non corretta applicazione dell' art. 41 c.p. in tema di eventuali cause concorrenti. Aggiungeva che il prevenuto era titolare di una posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, in relazione alla sicurezza del servizio ferroviario in tutti i suoi aspetti ed anche nei riguardi di terze persone che comunque vengano in contatto con il relativo esercizio;
al riguardo, la normativa di fondamento trovava riferimento non solo nell'art. 44 C.d.S. e D.P.R. n. 753 del 1980, art. 8 ma anche nell'art. 2050 c.c. (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose). Chiedeva l'annullamento della decisione senza rinvio, confermando le statuizioni di carattere civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso del Procuratore Generale appare fondato. Si osserva che la sentenza manifesta delle incongruenze in ordine alle argomentazioni svolte in tema di nesso di causalità tra l'evento ed il comportamento di RI NA, escluso in radice dalla Corte di Brescia, la quale è pervenuta all'assoluzione dell'imputato appunto con la formula "il fatto non sussiste": detta statuizione presuppone che il fatto-reato contestato all'imputato non trovi conferma nelle risultanze processuali, nel senso che il fatto storico non appare configurare l'elemento oggettivo del reato nei suoi elementi costitutivi quali la condotta, l'evento ed il rapporto di causalità. All'uopo, va detto che, come è noto, in tema di causalità vige il principio della pari equivalenza delle cause, nel senso che la partecipazione materiale di più fatti alla produzione di un certo evento impone di porre tutti questi in correlazione con l'evento come elementi causali di esso, salvo che emerga la prova sicura che una causa sola, preminente, ha provocato l'accadimento. Peraltro, una siffatta delibazione non appare essere stata compiuta dal Collegio di Appello, il quale si è limitato a prospettare un'ipotesi di verificazione del fatto, non idonea ad escludere in modo certo il contributo causale di ulteriori circostanze ascrivibili anche alla condotta di NA - Responsabile delle Ferrovie Nord di Milano -.
D'altro canto, il reato contestato risulta essersi prescritto il 10/2/2004 essendo avvenuto in data 10-8-1996.
Al riguardo, si rileva che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di assolvere per motivi di merito si riscontra solo quando gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale al prevenuto emergono in modo incontrovertibile, tanto che la valutazione di essi da parte del giudice sia assimilabile più ad una constatazione che ad un accertamento. Il che non è ravvisabile, come detto, nel caso di specie.
Ne discende, che la sentenza impugnata va annullata relativamente alle statuizioni penali, per essere il reato oggetto d'imputazione estinto per prescrizione.
6. Peraltro, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non comporta, come è noto, l'automatico accoglimento del ricorso della parte civile in ordine agli interessi civili, ma in relazione a tale aspetto giuridico il giudice anche di legittimità deve prendere in esame i motivi di ricorso, con accertamento di essi in modo esaustivo e non limitato al riscontro della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato ex art. 129 c.p.p., comma 2 (v. così, Cass 8-6-2004 n. 31464). Sul punto, va detto che, nel caso di specie, l'impugnazione di EF TR appare fondata.
La parte civile, parimenti al Procuratore Generale ricorrente, fa corretto richiamo ai criteri del concorso di cause stabiliti dal legislatore (v. art. 41 c.p.), che non hanno trovato, invece, adeguata applicazione da parte della Corte di Appello di Brescia, in riferimento agli elementi di fatto e probatori della vicenda in esame.
Inoltre, il giudice di Appello non risulta avere adeguatamente apprezzato e valutato la posizione di garanzia facente carico all'esercente dei servizi ferroviari, il quale è responsabile della sicurezza del servizio non solo per tutto ciò che riguarda il personale dipendente e gli utenti diretti del servizio (i viaggiatori), ma anche nei riguardi di terze persone che vengano in contatto con la ferrovia in situazioni, quali la manutenzione e la vigilanza sui binari, che sono espressamente disciplinate dal D.P.R. n. 753 del 1980, contenente le norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità del servizio (v. Cass. 4/5/2000 - Patti). In presenza di una situazione di pericolosità concretamente accertata, eccedente il normale livello di rischio collegato all'attività, la mancata adozione da parte dei responsabili dell'esercizio ferroviario delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi dell'incolumità delle persone è fonte di responsabilità penale per colpa. In specie, la gestione di un passaggio a livello con barriere, costituendo un'interruzione improvvisa della viabilità, deve essere improntata a criteri di cautela, con il connesso obbligo di adottare gli interventi più opportuni per evitare eventi dannosi a terzi.
D'altro canto, nel caso di esame, ulteriori fonti dell'obbligo di garanzia, di cui tener conto, sono costituite, come evidenziato dalla parte civile ricorrente, dal citato art. 44 C.d.S. e dai principi in tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, ex art. 2050 c.c.. 7. Di conseguenza, l'applicazione dei menzionati principi, mancante appunto nelle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, comporta il necessario annullamento della decisione, per quanto concerne gli interessi civili, con rinvio, a norma dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione ed, in ordine alle statuizioni civili, rinvia al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008