CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32365 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG SENTENZA sul ricorso proposto da: XHYDOLLARI ALTIN nato il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA Penale Sent. Sez. 4 Num. 32365 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale HY LT ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, dal quale è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., secondo i seguenti profili. I) Sostiene che sin dall'inizio non sarebbero emersi indizi gravi, tali da giustificare la misura della custodia cautelare in carcere. Sarebbe stata posta in essere una procedura di mandato di arresto europeo sulla scorta di poche conversazioni intercorse tra consanguinei, senza, invece, tener conto del fatto che non esistevano i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare custodiale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. L'interessato si era proclamato innocente fin dall'inizio e aveva rilevato che le frequentazioni con HY BI e HA NO erano giustificate da rapporti di parentela, sì che non potevano definirsi ambigue. II) La pronuncia non avrebbe spiegato in che modo il ricorrente, frequentando il fratello e avendo colloqui telefonici con lui, avrebbe potuto concorrere a dar corso alla misura cautelare disposta nei suoi confronti o a creare situazioni di allarme sociale. Denuncia anche travisamento degli elementi probatori. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. 2 E' infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801). 3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha legittimamente ritenuto che il comportamento 3 del ricorrente, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia colposamente dato causa all'emissione della misura cautelare. Allo scopo, sono stati valorizzati specifici comportamenti del richiedente, emersi dalle indagini, da cui è stato desunto - con valutazione di merito insindacabile in questa sede - che costui risultava intrattenere contatti plurimi ed equivoci con i coimputati, in primis con il fratello ER (capo dell'associazione, peraltro latitante), avendo addirittura in utilizzo una macchina intestata a quest'ultimo. Diverse intercettazioni sono state ritenute di contenuto ambiguo e fortemente indiziario, come quella in cui lo HY aveva pronunciato frasi stringate, ma significative di un suo possibile coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, del tipo "Io l'ho aperta si è sbriciolata", rispetto alle quali non era stata fornita una spiegazione da parte del medesimo. È stata richiamata un'altra telefonata in cui il ER chiamava in causa il ricorrente e altro coimputato per effettuare un prelievo di denaro in Svizzera da utilizzare per pagare le "spese fisse" dell'associazione. In un'altra telefonata, il ricorrente aveva comunicato al fratello che qualcuno si era introdotto furtivamente all'interno del loro magazzino sottraendo la sostanza stupefacente ivi depositata. In seguito a tale vicenda, il ER, allo scopo di vendicarsi, aveva dato incarico ad altro sodale di recarsi in Germania a prendere una pistola, portando con sé il telefono del ricorrente. Il 29 marzo 2016, il 4 aprile 2016 e il 19 aprile 2016 erano state captate altre comunicazioni dalle quali appariva il coinvolgimento del ricorrente ed altro coimputato nell'attività di traffico di sostanze stupefacenti perpetrata dal Berim, il quale impartiva loro disposizioni. Essi consegnavano alcuni campioni di droga propedeutici a future forniture. Il 23 aprile 2016 i due fratelli discutevano di un carico di eroina del quale LT aveva constatato la buona qualità (LT: "non l'ho aperta adesso vado a prendere 50 e ti dico perché la vuole uno.. sembrava buona...ma si sbriciolava...è molto polverosa"). Nella conversazione del 23 marzo 2016, il ER, colloquiando con l'LT, faceva espresso riferimento al nome di battesimo di D'EL LF (corriere che conduceva in Italia un apprezzabile quantitativo di stupefacente), indicandolo come colui che avrebbe dovuto consegnare 3.500 euro "a quello del garage" per pagare le spese di locazione. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi dianzi indicati, avendo esplicitato le ragioni per le quali le frequentazioni con i membri del sodalizio e le attività poste in essere su direttive del fratello hanno avuto un ruolo sinergico determinante per l'emissione del provvedimento limitativo della libertà personale, così da integrare la condizione ostativa della colpa grave. In questa prospettiva, va qui ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua 4 Il Presidente contiguità ad ambienti criminali (cfr. Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 273996-01). Si tratta, in definitiva, di motivazione ampia ed esauriente, non manifestamente illogica, né erronea in diritto, rispetto alla quale il ricorso neanche si confronta adeguatamente, peccando in tal modo anche di aspecificità. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigli estensore
lette le conclusioni del PG SENTENZA sul ricorso proposto da: XHYDOLLARI ALTIN nato il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA Penale Sent. Sez. 4 Num. 32365 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale HY LT ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, dal quale è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., secondo i seguenti profili. I) Sostiene che sin dall'inizio non sarebbero emersi indizi gravi, tali da giustificare la misura della custodia cautelare in carcere. Sarebbe stata posta in essere una procedura di mandato di arresto europeo sulla scorta di poche conversazioni intercorse tra consanguinei, senza, invece, tener conto del fatto che non esistevano i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare custodiale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. L'interessato si era proclamato innocente fin dall'inizio e aveva rilevato che le frequentazioni con HY BI e HA NO erano giustificate da rapporti di parentela, sì che non potevano definirsi ambigue. II) La pronuncia non avrebbe spiegato in che modo il ricorrente, frequentando il fratello e avendo colloqui telefonici con lui, avrebbe potuto concorrere a dar corso alla misura cautelare disposta nei suoi confronti o a creare situazioni di allarme sociale. Denuncia anche travisamento degli elementi probatori. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. 2 E' infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801). 3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha legittimamente ritenuto che il comportamento 3 del ricorrente, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia colposamente dato causa all'emissione della misura cautelare. Allo scopo, sono stati valorizzati specifici comportamenti del richiedente, emersi dalle indagini, da cui è stato desunto - con valutazione di merito insindacabile in questa sede - che costui risultava intrattenere contatti plurimi ed equivoci con i coimputati, in primis con il fratello ER (capo dell'associazione, peraltro latitante), avendo addirittura in utilizzo una macchina intestata a quest'ultimo. Diverse intercettazioni sono state ritenute di contenuto ambiguo e fortemente indiziario, come quella in cui lo HY aveva pronunciato frasi stringate, ma significative di un suo possibile coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, del tipo "Io l'ho aperta si è sbriciolata", rispetto alle quali non era stata fornita una spiegazione da parte del medesimo. È stata richiamata un'altra telefonata in cui il ER chiamava in causa il ricorrente e altro coimputato per effettuare un prelievo di denaro in Svizzera da utilizzare per pagare le "spese fisse" dell'associazione. In un'altra telefonata, il ricorrente aveva comunicato al fratello che qualcuno si era introdotto furtivamente all'interno del loro magazzino sottraendo la sostanza stupefacente ivi depositata. In seguito a tale vicenda, il ER, allo scopo di vendicarsi, aveva dato incarico ad altro sodale di recarsi in Germania a prendere una pistola, portando con sé il telefono del ricorrente. Il 29 marzo 2016, il 4 aprile 2016 e il 19 aprile 2016 erano state captate altre comunicazioni dalle quali appariva il coinvolgimento del ricorrente ed altro coimputato nell'attività di traffico di sostanze stupefacenti perpetrata dal Berim, il quale impartiva loro disposizioni. Essi consegnavano alcuni campioni di droga propedeutici a future forniture. Il 23 aprile 2016 i due fratelli discutevano di un carico di eroina del quale LT aveva constatato la buona qualità (LT: "non l'ho aperta adesso vado a prendere 50 e ti dico perché la vuole uno.. sembrava buona...ma si sbriciolava...è molto polverosa"). Nella conversazione del 23 marzo 2016, il ER, colloquiando con l'LT, faceva espresso riferimento al nome di battesimo di D'EL LF (corriere che conduceva in Italia un apprezzabile quantitativo di stupefacente), indicandolo come colui che avrebbe dovuto consegnare 3.500 euro "a quello del garage" per pagare le spese di locazione. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi dianzi indicati, avendo esplicitato le ragioni per le quali le frequentazioni con i membri del sodalizio e le attività poste in essere su direttive del fratello hanno avuto un ruolo sinergico determinante per l'emissione del provvedimento limitativo della libertà personale, così da integrare la condizione ostativa della colpa grave. In questa prospettiva, va qui ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua 4 Il Presidente contiguità ad ambienti criminali (cfr. Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 273996-01). Si tratta, in definitiva, di motivazione ampia ed esauriente, non manifestamente illogica, né erronea in diritto, rispetto alla quale il ricorso neanche si confronta adeguatamente, peccando in tal modo anche di aspecificità. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigli estensore