Sentenza 6 ottobre 2005
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento (art. 624 e 625, comma primo, n. 2 cod. pen.), la condotta di colui che sottrae merce dagli scaffali di un supermercato, avvalendosi di una "panciera", la quale costituisce mezzo fraudolento, preordinato a superare gli accorgimenti previsti dal soggetto passivo a tutela dei propri beni.
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- 1. Alle Sezioni unite una questione sul furto in supermercato aggravatoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Furto, mezzo fraudolento, aggravante, self service, merce, occultamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2005, n. 11143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11143 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/10/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1933
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 017942/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST MM, N. IL 30/08/1929;
avverso SENTENZA del 30/05/2003 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O. che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale di Brindisi, in data 12/04/2002, dichiarava ST MM colpevole del reato di cui all'art. 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 2, per avere sottratto merce varia sottratta dagli scaffali di un supermercato e la condannava alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa. Spese.
La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata del 30/05/2003, confermava la decisione.
Ricorre per Cassazione l'imputata deducendo, con un unico motivo di annullamento, la erronea applicazione della legge penale con riguardo all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, non integrando una attività fraudolenta ed insidiosa l'utilizzazione di una panciera all'interno della quale nascondere le merci prelevate. Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.
Invero, fermo restando che non è assolutamente contestato il furto di merce alimentare varia dagli scaffali del supermercato "SOSTY", si lamenta da parte della ricorrente la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, ritenendo, nella specie, la non ricorrenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento. La censura è infondata.
Invero, nella specie, l'imputata non si era limitata ad impossessarsi della merce esposta, nascondendola e sottraendola al controllo degli addetti del supermercato, ma aveva operato con una maggiore astuzia, avvalendosi dell'uso di apposita "panciera", predisposta per superare gli accorgimenti approntati dal soggetto passivo a tutela delle proprie cose e, quindi, agendo avvalendosi di un mezzo fraudolento. Manifestamente infondata risulta, poi, la censura con la quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte puntualmente motivato sul punto, negandole in considerazione dei numerosi precedenti penali specifici e, quindi, con riguardo alla personalità dell'imputata, ricavata dalla sua capacità a delinquere. Infatti, il giudice, nel valutare in ordine alle circostanze attenuanti generiche, non deve certamente motivare con riguardo a tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., ma solamente con riguardo a quelli presi in considerazione e ritenuti utili ai fini della decisione, così come avvenuto nella specie.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2006