CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29888 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/ser~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29888 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/04/2023 Il Procuratore generale, Giulio Romano, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. NE QU ricorre avverso l'ordinanza del 22 settembre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Bari, che ha rigettato l'opposizione ex artt, 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 28 aprile 2022, con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di riabilitazione per l'assorbente e decisiva considerazione che l'interessato non aveva corrisposto quanto dovuto a titolo di spese di mantenimento dovute in relazione alla detenzione sofferta dal 5 aprile al 27 settembre 2000 in espiazione della pena inflitta con la sentenza del 30 novembre 1999 del G.i.p. del Tribunale di Foggia. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, tra le obbligazioni civili derivanti dal reato (in adempimento delle quali l'art. 178, sesto comma, n. 2, cod. pen. subordina la concessione dell'istituto), rientrino, oltre che le gli importi dovuti a titolo di spese processuali, anche quelli dovuti a titolo di spese di mantenimento in carcere. In assenza della corresponsione di tali importi, pertanto, non vi erano i presupposti per la concessione all'interessato del beneficio richiesto. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che gli importi dovuti a titolo di spese di mantenimento in carcere non erano più dovuti, posto che il relativo diritto si era prescritto per il decorso decennale di prescrizione, non avendo il detenuto mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento nel termine di dieci anni dalla nascita dell'obbligazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Giova evidenziare che il divieto di concessione della riabilitazione al condannato che non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato non viene meno nel caso in cui sia maturato il termine di prescrizione delle stesse obbligazioni (Sez. 1, n. 45765 del 25/11/2008, Piedigaci, Rv. 242340). In tale sentenza, la Corte ha evidenziato che la prescrizione dell'obbligazione ex art. 2938 cod. civ., la quale presuppone la condotta inadempiente, protratta nel tempo, del condannato, consegue esclusivamente all'eccezione in senso stretto del debitore, ma non è idonea a rimuovere il divieto normativo dell'art. 179, sesto comma, cod. 2 pen., costituito dal mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Tale conclusione trova conferma nel fatto che il legislatore ha subordinato la concessione della riabilitazione all'adempimento di tutte le obbligazioni civili derivanti dal reato in funzione del suo valore dimostrativo della resipiscenza del condannato, sicché era onere dell'interessato alla concessione del provvedimento di riabilitazione adoperarsi per il pagamento delle spese di mantenimento in carcere, indipendentemente da una richiesta dell'amministrazione. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/04/2023
lette/ser~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29888 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/04/2023 Il Procuratore generale, Giulio Romano, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. NE QU ricorre avverso l'ordinanza del 22 settembre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Bari, che ha rigettato l'opposizione ex artt, 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 28 aprile 2022, con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di riabilitazione per l'assorbente e decisiva considerazione che l'interessato non aveva corrisposto quanto dovuto a titolo di spese di mantenimento dovute in relazione alla detenzione sofferta dal 5 aprile al 27 settembre 2000 in espiazione della pena inflitta con la sentenza del 30 novembre 1999 del G.i.p. del Tribunale di Foggia. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, tra le obbligazioni civili derivanti dal reato (in adempimento delle quali l'art. 178, sesto comma, n. 2, cod. pen. subordina la concessione dell'istituto), rientrino, oltre che le gli importi dovuti a titolo di spese processuali, anche quelli dovuti a titolo di spese di mantenimento in carcere. In assenza della corresponsione di tali importi, pertanto, non vi erano i presupposti per la concessione all'interessato del beneficio richiesto. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che gli importi dovuti a titolo di spese di mantenimento in carcere non erano più dovuti, posto che il relativo diritto si era prescritto per il decorso decennale di prescrizione, non avendo il detenuto mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento nel termine di dieci anni dalla nascita dell'obbligazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Giova evidenziare che il divieto di concessione della riabilitazione al condannato che non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato non viene meno nel caso in cui sia maturato il termine di prescrizione delle stesse obbligazioni (Sez. 1, n. 45765 del 25/11/2008, Piedigaci, Rv. 242340). In tale sentenza, la Corte ha evidenziato che la prescrizione dell'obbligazione ex art. 2938 cod. civ., la quale presuppone la condotta inadempiente, protratta nel tempo, del condannato, consegue esclusivamente all'eccezione in senso stretto del debitore, ma non è idonea a rimuovere il divieto normativo dell'art. 179, sesto comma, cod. 2 pen., costituito dal mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Tale conclusione trova conferma nel fatto che il legislatore ha subordinato la concessione della riabilitazione all'adempimento di tutte le obbligazioni civili derivanti dal reato in funzione del suo valore dimostrativo della resipiscenza del condannato, sicché era onere dell'interessato alla concessione del provvedimento di riabilitazione adoperarsi per il pagamento delle spese di mantenimento in carcere, indipendentemente da una richiesta dell'amministrazione. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/04/2023