Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4494
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

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Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento di assegnazione di crediti di cui all'art. 552 cod. proc. civ., emesso dal giudice dell'esecuzione, è configurato come una "cessio pro solvendo" in favore del creditore; cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione. Ne consegue che la cosiddetta "materiale assegnazione delle somme" attiene al pagamento o all'adempimento dell'obbligazione di consegna ed è estranea all'ordinanza di assegnazione, che per tale profilo non può essere sospesa.

Allorquando nell'ordinanza di assegnazione di crediti di cui all'art. 553 cod. proc. civ. sia disposto che i titoli in possesso del terzo (nella specie Certificati di Credito del Tesoro e libretti di risparmio) siano convertiti in danaro e le parti non sollevino obbiezioni sul punto, la corrispondente operazione di trasformazione non appartiene all'esecuzione dell'ordinanza, ma si risolve nella attuazione della dichiarazione del terzo relativa al possesso dei titoli appartenenti al debitore esecutato. Siffatta attuazione non incide sull'ordinanza di assegnazione, la quale non è modificabile o revocabile se ha avuto già esecuzione nella parte in cui ha disposto l'assegnazione.

Commentario1

  • 1La tassazione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione ex art. 553 c.p.c.: tra funzione esecutiva e presunto effetto traslativo. Profili…
    Alessandro Amaolo · https://ratioiuris.it/archivio/ · 7 luglio 2025

    (Nota a sent. 3 febbraio 2025, n. 5317 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno) 1. Introduzione La sentenza in commento si inserisce all'interno di un dibattito giurisprudenziale e dottrinale ormai decennale, concernente la corretta qualificazione giuridica dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, ex art. 553 c.p.c., ai fini dell'imposta di registro. In particolare, oggetto di contesa è la scelta tra l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, ex art. 8, comma 1, lett. a), della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e quella dell'imposta in misura fissa, ai sensi della lett. d) del medesimo articolo. La questione, di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4494
Data del deposito : 28 marzo 2001

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