Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 2
Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento di assegnazione di crediti di cui all'art. 552 cod. proc. civ., emesso dal giudice dell'esecuzione, è configurato come una "cessio pro solvendo" in favore del creditore; cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione. Ne consegue che la cosiddetta "materiale assegnazione delle somme" attiene al pagamento o all'adempimento dell'obbligazione di consegna ed è estranea all'ordinanza di assegnazione, che per tale profilo non può essere sospesa.
Allorquando nell'ordinanza di assegnazione di crediti di cui all'art. 553 cod. proc. civ. sia disposto che i titoli in possesso del terzo (nella specie Certificati di Credito del Tesoro e libretti di risparmio) siano convertiti in danaro e le parti non sollevino obbiezioni sul punto, la corrispondente operazione di trasformazione non appartiene all'esecuzione dell'ordinanza, ma si risolve nella attuazione della dichiarazione del terzo relativa al possesso dei titoli appartenenti al debitore esecutato. Siffatta attuazione non incide sull'ordinanza di assegnazione, la quale non è modificabile o revocabile se ha avuto già esecuzione nella parte in cui ha disposto l'assegnazione.
Commentario • 1
- 1. La tassazione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione ex art. 553 c.p.c.: tra funzione esecutiva e presunto effetto traslativo. Profili…Alessandro Amaolo · https://ratioiuris.it/archivio/ · 7 luglio 2025
(Nota a sent. 3 febbraio 2025, n. 5317 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno) 1. Introduzione La sentenza in commento si inserisce all'interno di un dibattito giurisprudenziale e dottrinale ormai decennale, concernente la corretta qualificazione giuridica dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, ex art. 553 c.p.c., ai fini dell'imposta di registro. In particolare, oggetto di contesa è la scelta tra l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, ex art. 8, comma 1, lett. a), della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e quella dell'imposta in misura fissa, ai sensi della lett. d) del medesimo articolo. La questione, di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOIA 18, presso lo studio dell'avvocato MAZZETTI FEDERICO, che lo difende unitamente all'avvocato BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LUALDI PORTE SPA, in persona del suo amministratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MANZONI 26, presso lo studio dell'avvocato DIASTICE FRANCESCO, che la difende unitamente all'avvocato DE SANNA EDUARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BANCA CARIGE SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 583/98 della Corte d'Appello di GENOVA, Sez. I Civile emessa il 15/5/98, depositata il 14/07/98; R.G. 456/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato RENZO TOSTI (per delega Avv. A. Bongiorno Gallegra);
udito l'Avvocato EDUARDO DE SANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Società AL s.p.a., creditrice di RG OL della somma di oltre lire 148 milioni portata da decreto ingiuntivo del 14 febbraio 1992 emesso dal presidente del tribunale di Milano, iniziò un procedimento di esecuzione forzata in danno del suo debitore con le forme del pignoramento presso il terzo Cassa di Risparmio di NO (di seguito: CARIGE) di quanto il OL aveva depositato in CCT (certificati di credito del Tesoro) e libretti di risparmio. Dopo la dichiarazione resa dal terzo, RG OL, con ricorso del 28 aprile 1992 al pretore di NO, propose opposizione all'esecuzione e chiese la sospensione dell'esecuzione anche con provvedimento d'urgenza e sostenendo che le somme pretese non erano dovute.
Il pretore con ordinanza del 6 giugno 1992 dispose l'assegnazione del credito previa liquidazione dei titoli. Il 27 giugno 1992 il OL propose altro ricorso al pretore chiedendo nuovamente la sospensione dell'esecuzione, sostenendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stata sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto.
Il pretore, con decreto del 27 giugno 1992 confermato con ordinanza, sospese l'esecuzione e l'assegnazione della somma pignorata;
qualificata poi l'opposizione come all'esecuzione, fissò un termine per la riassunzione della causa davanti al tribunale di Chiavari competente per valore.
2. La CARIGE, poiché la Società AL le aveva intimato di eseguire l'ordinanza di assegnazione ed aveva iniziato l'esecuzione forzata, ha proposto opposizione al precetto ed all'esecuzione davanti al tribunale di Chiavari, sostenendo, in entrambe, l'inefficacia del titolo esecutivo posto a base del precetto e del pignoramento, in quanto era sopravvenuta la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo.
3. Il tribunale, riunite le cause di opposizione, ha dichiarato cessati gli effetti della procedura esecutiva e non dovuto l'adempimento della pretesa della Società AL oggetto del decreto ingiuntivo azionato come titolo esecutivo.
4. La Società AL Porte s.p.a., incorporante per fusione la AL s.p.a., con atto del 20 dicembre 1989 ha impugnato la decisione.
Il OL si è costituito nel giudizio ed ha proposto appello incidentale, sostenendo la nullità del processo esecutivo, perché quando era iniziata l'esecuzione forzata la Società AL si era estinta per intervenuta fusione per incorporazione nella AL & C. a sua volta trasformatasi nella AL Porte spa.
5. La Corte di Appello di NO, con sentenza del 14 luglio 1998, ha accolto l'appello della AL ed ha rigettato quello incidentale del OL.
La Corte di NO, con riferimento all'appello incidentale in particolare, ha ritenuto: che l'opposizione proposta da RG OL il 27 giugno 1992 non si poteva qualificare come opposizione agli atti escutivi;
che l'ordinanza di assegnazione disposta dal pretore aveva chiuso il processo esecutivo;
che contro l'ordinanza di assegnazione non si poteva proporre opposizione all'esecuzione; che la carenza di capacità della Società AL a promuovere l'esecuzione forzata doveva essere dedotta nel processo nel quale si era formato il titolo esecutivo.
6. Per la cassazione di questa sentenza RG OL ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la Società AL Porte s.p.a. Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'ordine logico deve essere esaminato prima il secondo motivo del ricorso che si riferisce al rigetto dell'appello incidentale con il quale RG OL aveva sostenuto la nullità, rilevabile d'ufficio, dell'esecuzione forzata e dei successivi atti del procedimento esecutivo, fondandola sul fatto che, quando aveva iniziato l'esecuzione, la Società AL era estinta essendo stata fusa per incorporazione nella Società AL & C. a sua volta trasformata nella Società AL Porte spa.
La Corte di appello su questo punto ha ritenuto: a) che la legittimazione della Società AL a promuovere l'esecuzione forzata derivava dalla sua indicazione come creditore nel titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione; b) che l'estinzione della Società AL, fatta risalire al 20 dicembre 1989, non era stata dedotta come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, non era stata rilevata d'ufficio dal tribunale di Milano e non aveva formato oggetto dell'opposizione all'esecuzione; c) che la fattispecie non era assimilabile a quella della citazione in un giudizio di cognizione ordinario di una società estinta, perché essa contrastava con il fatto che il titolo esecutivo si era formato in capo alla Società AL e perché il debitore esecutato non può opporsi all'esecuzione presso terzi dopo che questa si è conclusa con l'assegnazione delle somme.
Il ricorrente sostiene che la decisione non ha tenuto conto del fatto che gli atti preliminari all'esecuzione e l'esecuzione stessa erano stati condotti da procuratore non munito di procura, in quanto la Società AL, dopo la sua estinzione, non poteva conferire valida procura al difensore: censura violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125 e 480 cod. proc. civ. e difetto di motivazione. La censura contenuta nel motivo non è ammissibile.
1.1. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente affermato che, nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione si deve rivolgere contro ciascuna di queste, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma in base ad esse:
sent. 23 settembre 1996, n. 8405, esemplificativamente. Il principio è condiviso dal Collegio, perché deriva dalla considerazione che, per quanto sia un mezzo ordinario di impugnazione che impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione non è un mezzo di gravame, ma una impugnazione a critica vincolata ed a cognizione conformata dalle denunce che sono formulate attraverso i motivi. Sicché, quando i motivi non coprono tutta la decisione, questa rimane in piedi per le ragioni che non sono state criticate.
1.2. RG OL, con il ricorso per cassazione, ha sostenuto che dall'inesistenza della Società AL come soggetto giuridico derivava che il difensore di questa aveva agito in giudizio non munito di idonea procura, in quanto questa non può essere rilasciata da soggetto inesistente.
La censura non tiene conto delle altre ragioni, peraltro esatte, della decisione della Corte genovese e, in particolare, delle seguenti: che la fattispecie non era assimilabile alla citazione nel giudizio di cognizione ordinario della società estinta;
che nel processo esecutivo la legittimazione del creditore procedente si misura attraverso il titolo esecutivo, perché la titolarità della situazione sostanziale in esso descritta consente da sola l'esercizio del potere di promuovere l'esecuzione forzata;
che ciò non può essere messo in discussione nel processo esecutivo, quando si tratti di titolo di formazione giudiziale.
La sentenza impugnata, pertanto, si regge sulle ragioni della decisione prima indicate e non censurate.
2. Il primo motivo del ricorso si riferisce alla decisione della Corte di appello che ha negato efficacia al provvedimento del 27 giugno 1992 con il quale era stata disposta la sospensione dell'esecuzione e, sostanzialmente, come si legge nel ricorso, ha ritenuto che "il provvedimento non potesse essere emesso".
2.1. Il problema della sospensione del processo esecutivo è stato affrontato nella sentenza impugnata:
a) quando la Corte genovese ha indicato che la richiesta di sospensione era contenuta nel ricorso per opposizione agli atti esecutivi del 27 giugno 1992, nel quale il OL aveva dichiarato che era stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
b) quando la Corte genovese ha dichiarato che detta opposizione non si poteva qualificare come agli atti esecutivi per incompatibilità della domanda di sospensione con l'opposizione agli atti esecutivi, per mancanza di atti esecutivi da sospendere e perché la sospensione è giustificata solo se collegata ad opposizione all'esecuzione;
c) quando la Corte genovese ha escluso che l'ordinanza di assegnazione potesse essere revocata dal momento che l'esecuzione era compiuta;
d) quando la Corte genovese ha dichiarato che la sospensione era incompatibile anche con l'opposizione all'esecuzione, dal momento che l'esecuzione stessa era completata;
d) quando la stessa Corte del merito ha affermato che la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo non aveva efficacia sugli atti di esecuzione anteriori ad essa.
2.2. Il ricorrente sostiene in contrario: a) che l'ordinanza di assegnazione ben poteva essere sospesa o modificata nonostante la pronuncia di assegnazione, trattandosi di ordinanza "abnorme" o "complessa", la quale non era stata ancora portata a completa esecuzione in quanto richiedeva l'ulteriore attività di vendita dei titoli in possesso del terzo, come aveva disposto il pretore;
b) che, anche a volere qualificare l'opposizione come all'esecuzione, il giudice avrebbe potuto sospendere la materiale assegnazione delle somme sia ai sensi degli artt. 624 e 624, sia attraverso un provvedimento d'urgenza giustificato dal fatto che i diritti dell'esecutato fossero irrimediabilmente compromessi;
c) che il provvedimento di sospensione emesso dal pretore era valido ed efficace, in quanto non impugnato tempestivamente dal creditore procedente: censura di violazione degli artt. 487, 553, 615, 617, 618, 624 e 625 cod. proc. civ. e difetto di motivazione. Il motivo non è fondato.
3. La sospensione dell'esecuzione, quando investe il processo esecutivo (art. 624, primo comma, cod. proc. civ.) svolge una funzione anticipatoria delle opposizioni all'esecuzione proposte in quel processo con scopo cautelare in senso ampio.
La sospensione del processo esecutivo presuppone, cioè, la pendenza di una delle opposizioni indicate negli artt. 615 o 619 cod. proc. civ. ed è accessoria e strumentale rispetto a queste.
Ne discende che, quando le opposizioni all'esecuzione non siano proposte o siano state rigettate, la sospensione che sia stata disposta perde efficacia per esaurimento della funzione cui era preordinata.
Se, invece, le opposizioni sono accolte, la sospensione è assorbita nella decisione corrispondente, perché questa cancella il potere del creditore di procedere all'esecuzione forzata.
3.1. La Corte di NO, sostanzialmente, si è attenuta a questo principio, il quale rende giustizia delle censure svolte nel presente ricorso e che prima sono state indicate.
Si tenga conto, infatti, che, quando fu disposta la sospensione dell'esecuzione (decreto del 27 giugno 1992 confermato con ordinanza successiva) l'ordinanza di assegnazione era stata già emessa, perché resa con provvedimento del 6 giugno 1992.
Ciò consente di superare anche la possibile obbiezione che dopo la sospensione dell'esecuzione alcun atto del processo esecutivo poteva essere compiuto e che il provvedimento di sospensione lascia fermi gli atti del processo esecutivo già compiuti, a meno che non sia disposto diversamente.
3.2. È infondata anche la censura che l'ordinanza di assegnazione fosse un provvedimento anomalo o complesso e quindi ancora revocabile o modificabile fino a quando non si fosse completato il procedimento in essa indicato.
3.2.1. Nel processo civile in generale ed in quello esecutivo in particolare provvedimenti anomali, intesi come quelli che possono derogare alle forme stabilite, rispettivamente, dagli artt. 134 e 487 cod. proc. civ. non sono configurabili come categoria a sè stante.
Se alcuni atti del giudice si presentano come anomali, nel senso che non sono riconducibili al modello indicato dalla legge, il fatto comporta un vizio del corrispondente provvedimento e la parte deve farlo valere con gli strumenti predisposti dal sistema: nella specie, attraverso l'opposizione agli atti esecutivi, che in concreto l'interessato non dichiara di avere proposto.
3.2.2. Neppure la dichiarata, ma non dimostrata, complessità dell'ordinanza di assegnazione è rilevante.
Allorquando nell'ordinanza di assegnazione di crediti di cui all'art. 553 cod. proc. civ. sia disposto che i titoli in possesso del terzo siano convertiti in danaro e le parti non sollevino obbiezioni sul punto, la corrispondente operazione di trasformazione non appartiene all'esecuzione dell'ordinanza, ma si risolve nella attuazione della dichiarazione del terzo relativa al possesso dei titoli appartenenti al debitore esecutato.
Siffatta attuazione non incide sull'ordinanza di assegnazione, la quale non è modificabile o revocabile se ha avuto già esecuzione nella parte in cui ha disposto l'assegnazione: Cass. 26 maggio 1993, n. 5890, sia pure in fattispecie diversa. Il che vale a dire che l'ordinanza di assegnazione emessa dal pretore di NO non era ne' anomala ne' complessa nel significato e per gli effetti che a questi termini è dato nel ricorso.
3.3. Egualmente infondata è la censura relativa alla mancata sospensione "della materiale assegnazione" delle somme. Nella giurisprudenza di questa Corte, oltre che nella prevalente dottrina, il provvedimento di assegnazione dei crediti di cui all'art. 552 cod. proc. civ., emesso dal giudice dell'esecuzione è configurato come una "cessio pro solvendo" in favore del creditore;
cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione: sent. 9 dicembre 1992, n. 13021, da ultimo. Ne consegue che la cosiddetta "materiale assegnazione delle somme" attiene al pagamento o all'adempimento dell'obbligazione di consegna ed è estranea all'ordinanza di assegnazione che, neppure sotto questo profilo poteva essere sospesa.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio gravano sul ricorrente, in base alla regola della causalità e della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in lire 456.200, oltre onorari liquidati in lire 8 milioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 22 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001