Sentenza 24 aprile 1998
Massime • 1
La disciplina dettata dall'art.68,comma 3,dell'ordinamento penitenziario (L.26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni),secondo cui "Con decreto del presidente della corte d'appello può essere temporaneamente destinato ad esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione,di appello o di tribunale",ha carattere di specialità rispetto alle disposizioni generali in materia di supplenze e di applicazioni contenute nell'ordinamento giudiziario,ivi compresa quella di cui all'art.110,comma settimo,di detto ordinamento,la quale prescrive che "Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato".Ne consegue che,non operando tale limitazione, qualora in un tribunale di sorveglianza che debba decidere su un reclamo in materia di permessi e che già comprenda un magistrato applicato si verifichi, con riguardo all'altro magistrato togato,la causa di incompatibilità prevista dall'art.30 bis ,comma quinto,dell'ordinamento penitenziario,per avere egli pronunciato il provvedimento impugnato,deve darsi luogo alla sostituzione,per quella decisione, anche del detto secondo magistrato,ai sensi del combinato disposto del successivo comma sesto dello stesso art.30 bis e del citato art.68,comma terzo,del medesimo ordinamento, rimanendo,per converso, escluso il ricorso alla rimessione ad altro tribunale di sorveglianza, in applicazione analogica dell'art.43,comma 2,c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/1998, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 24.04.1998
1.Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 2346
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 06786/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da
1) RU SS n. il 07.01.1958
2) TRIB.SORV.FIRENZE - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) RU SS n. il 07.01.1958
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. GIRONI EMILIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Febbraro per competenza trib.Sorv. PG. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 19.12.1997 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, chiamato a pronunciare sul reclamo proposto dal detenuto SS SS avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato una sua istanza di concessione di permesso ex art. 30 ord. penit., rimetteva, in applicazione analogica dell'art. 43, II comma, c.p.p., gli atti al Tribunale di sorv. di Firenze, rilevando che il presidente del collegio non poteva partecipare alla decisione, avendo egli provveduto ad emettere il decreto reclamato, e che già faceva parte del tribunale un magistrato applicato, con conseguente divieto di applicazione di altri componenti, ex artt. 30 bis, VI comma e 68, III comma ord. penit. in relazione agli artt. 97, IV comma e 110, VII comma ord. giud.
Con ordinanza 15.1.199B il Trib. sorv. di Firenze proponeva conflitto di competenza, ritenendo l'inapplicabilità per analogia della normativa invocata dal Trib. sorv. di Perugia e, comunque, inammissibile uno spostamento di competenza territoriale per carenza di organico di un ufficio giudiziario, tanto più in materia di ordinamento penitenziario, attesa il necessaria collegamento tra la magistratura di sorveglianza e la realtà carceraria ove il detenuto è ristretto.
Il conflitto va risolta dichiarando la competenza del Tribunale di sorveglianza di Perugia. L'art. 30 bis, VI co. ord. penit. dispone, infatti, che ove, per effetto del divieto di far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo sancito per il magistrato di sorveglianza che abbia emesso il provvedimento reclamato, non sia possibile comporre il tribunale con i magistrati di sorveglianza del distretto, deve procedersi all'integrazione del collegio a norma del successiva art. 69, III co.; questa, a sua volta, dispone che con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante od impedito un giudice con la qualifica di magistrato di cassazione, di appello a di tribunale. Alla disciplina da ultimo indicata, stante il suo particolare ambito di applicazione, deve riconoscersi natura speciale rispetto alle disposizioni generali dell'ordinamento giudiziario in tema di supplenze ed applicazioni, con conseguente inapplicabilità del limite di cui all'art. 110, cc. 7, di tale ultimo testa normativa non venendo, nella specie, in rilievo quello di cui al precedente art. 97, IV comma e senza necessità di ricorrere all'applicazione analogica dell'art. 43, II comma, c.p.p.. Va, d'altronde, rilevato che il provvedimento di integrazione contemplato dal combinato disposto degli artt. 30 bis, co. 6, e 68, ord. penit., che si ritiene doveroso nel caso in esame, non realizza una vera e propria applicazione permanente ai sensi dell'art. 110 o.g. cit. quanto, invece, una temporanea destinazione che, nello specifico caso dell'art. 30 bis, comma 6, ord. penit., è destinata ad esaurire i suoi effetti con esclusivo riferimento alla decisione da assumere sul reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza cui è inibito comporre il collegio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così deciso in Roma, il 24 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 1998