Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/1998, n. 2346
CASS
Sentenza 24 aprile 1998

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La disciplina dettata dall'art.68,comma 3,dell'ordinamento penitenziario (L.26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni),secondo cui "Con decreto del presidente della corte d'appello può essere temporaneamente destinato ad esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione,di appello o di tribunale",ha carattere di specialità rispetto alle disposizioni generali in materia di supplenze e di applicazioni contenute nell'ordinamento giudiziario,ivi compresa quella di cui all'art.110,comma settimo,di detto ordinamento,la quale prescrive che "Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato".Ne consegue che,non operando tale limitazione, qualora in un tribunale di sorveglianza che debba decidere su un reclamo in materia di permessi e che già comprenda un magistrato applicato si verifichi, con riguardo all'altro magistrato togato,la causa di incompatibilità prevista dall'art.30 bis ,comma quinto,dell'ordinamento penitenziario,per avere egli pronunciato il provvedimento impugnato,deve darsi luogo alla sostituzione,per quella decisione, anche del detto secondo magistrato,ai sensi del combinato disposto del successivo comma sesto dello stesso art.30 bis e del citato art.68,comma terzo,del medesimo ordinamento, rimanendo,per converso, escluso il ricorso alla rimessione ad altro tribunale di sorveglianza, in applicazione analogica dell'art.43,comma 2,c.p.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/1998, n. 2346
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2346
    Data del deposito : 24 aprile 1998

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