Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 1
La regola secondo la quale il ritardo dell'ente obbligato all'adempimento della prestazione previdenziale (o assistenziale) si configura alla scadenza del termine assegnatogli per provvedervi e che il detto termine decorre o dalla domanda dell'interessato oppure, quando non è richiesta una domanda, dalla maturazione del credito, opera anche con riferimento alla disciplina posta dall'art. 5, comma 10, della legge 2 agosto 1990, n. 233, il quale prevede, con effetto dal 1 luglio e secondo le disposizioni della legge medesima, se più favorevoli, la riliquidazione delle pensioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con decorrenza fra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990. Ne consegue che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che sulle differenze dei ratei riliquidati dall'INPS spettano al pensionato la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla scadenza del centoventesimo giorno (termine fissato in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973) successivo alla entrata in vigore della legge, con applicazione eventuale dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per ratei maturati nel vigore di quest'ultima legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2002, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. SEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia, notificata del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II, n. 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 117/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 03/05/99 R.G.N. 3675/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 2 giugno 1998 DI AN ha impugnato, nei confronti dell'Inps, la sentenza, in data il febbraio/21 aprile 1998, con la quale il ET di Bologna, pur condannando l'Istituto assicuratore al pagamento degli interessi sulle somme capitali in precedenza versate al ricorrente a seguito della riliquidazione del suo trattamento pensionistico, aveva però negato la rivalutazione monetaria sugli importi stessi. L'appellante riproponeva perciò la domanda di risarcimento del danno per svalutazione monetaria sulla somma che gli era stata corrisposta quale differenza tra quanto già versato e quanto dovuto a titolo di riliquidazione della propria pensione.
Si costituiva l'Inps depositando memoria di costituzione e risposta nella quale contrastava l'impugnazione principale avversaria chiedendone il rigetto e proponeva contestualmente impugnazione incidentale con la quale chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato dovuti gli interessi legali sugli arretrati pensionistici corrisposti d'ufficio dall'Inps a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge n.233/90 anziché dal 121^ giorno successivo.
La difesa del DI replicava con apposita memoria all'appello incidentale chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 117/99, del 10.3/3.5.1999, notificata il 25 maggio 199, in parziale accoglimento dell'impugnazione ed in riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condannava l'Inps a rifondere a controparte la rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente riconosciutegli limitatamente al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 233/90 ed il 31 dicembre 1991; respingeva l'impugnazione incidentale proposta dall'Inps, compensando per metà le spese del grado.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps con un unico motivo.
Resiste con controricorso l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 11.8.1973 n. 533, e degli artt. 429 e 442 c.p.c., come incisi dalla sentenza della Corte Costituzionale 156/91; tutti in relazione all'art.360 c.p.c. n.ri 3 e 5. La difesa dell'INPS precisa che il ricorso è rivolto verso quella parte della sentenza che ha rigettato l'impugnazione incidentale proposta dall'Istituto, che aveva lamentato come il ET erroneamente avesse fatto decorrere la condanna al pagamento degli interessi dall'entrata in vigore della legge n. 233/90. 2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass. 4 maggio 1999 n. 4448) ha già affermato il seguente principio: "con riferimento alle somme dovute a seguito della riliquidazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 1, 10^ comma, l. 2 agosto 1990 n. 233, delle pensioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con decorrenza fra il 1^ gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, il ritardato pagamento del debito previdenziale rispetto alla data fissata dalla legge per la decorrenza dei propri effetti (1^ luglio 1990) determina l'obbligo dell'istituto debitore di corrispondere (per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 16 l. 30 dicembre 1991 n. 412) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge."
Ha osservato la Corte che nel sistema di tutela dei crediti previdenziali e assistenziali assume un rilievo centrale la presenza nell'ordinamento della norma dettata dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ("Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali o assistenziali"), secondo la quale, "in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione, senza che l'istituto si sia pronunziato".
La giurisprudenza della Corte si è da tempo orientata nel senso che il cit. art. 7 non ha soltanto una valenza procedimentale e processuale (consentendo all'interessato la proposizione dei ricorsi amministrativi, eventualmente previsti, e l'accesso alla tutela giurisdizionale), ma anche sostanziale, perche, alla scadenza del termine previsto si concretizza il rifiuto del debitore di adempiere e, quindi, l'automatica costituzione in mora dell'ente (art. 1219, comma secondo, n. 2, c.c.).
Con riguardo alle ipotesi in cui l'ente deve procedere e provvedere d'ufficio, senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato, la stessa giurisprudenza aveva precisato che il dies a quo del termine di centoventi giorni è, in tal caso, rappresentato dalla data in cui può dirsi maturato (e perciò esigibile) il credito previdenziale, coincidente con l'insorgenza dell'obbligo dell'ente di provvedere (Cass., sez. un., 19 maggio 1988, n. 3469 e 15 maggio 1990, n. 4190). Il quadro normativo è però radicalmente mutato a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 1991 n. 156, che ha assicurato ai crediti previdenziali (ed in seguito anche a quelli di carattere assistenziale: Corte cost. 27 aprile 1993 n. 196) lo stesso regime giuridico che l'art. 429 c.p.c. dettava per i crediti di lavoro. La Corte costituzionale ha parzialmente caducato l'art. 442 c.p.c., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito.
Pertanto, nel regime anteriore a quello dettato dall'art. 16, comma 6^, della l. 412/1991, la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione fino al pagamento;
il che comporta, come corollario, che il ritardo nell'adempimento dei crediti contrassegnati da questo regime giuridico non e, regolato dai principali della responsabilita, contrattuale di cui e, espressione l'art. 1224 C.C., il quale contempla, invece, obbligazioni accessorie ma tuttavia autonome, di natura risarcitoria e che trovano percio, il loro presupposto nell'inadempimento imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 dicembre 1993, n. 12981; 20 luglio 1996, n. 6525; 13 febbraio 1997, n. 1322). Peraltro nella stessa sentenza, la Corte costituzionale ha enunciato il principio secondo il quale il creditore non puo, vedersi incrementato il credito pecuniario da interessi e rivalutazione se non a partire dall'emanazione del provvedimento dell'ente preordinato al riconoscimento e alla liquidazione delle prestazioni, all'esito di un procedimento amministrativo anteriore e diverso rispetto a quello di contabilità diretto all'emissione del titolo di spesa (il giudice di delle leggi ha richiamato gli art. 47, comma 4, d.P.R. n. 639 del 1970 e l'art. 7 della legge n. 533 del 1973, al fine di individuare il termine massimo di centoventi giorni per la durata del procedimento).
Di conseguenza, interessi e rivalutazione competono dalla data di reiezione della domanda di prestazione (o dal provvedimento parzialmente favorevole o parzialmente negativo: cfr. Cass., sez. un., 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481), oppure decorsi centoventi giorni dalla presentazione senza che l'ente si sia pronunziato. Il medesimo schema è stato recepito dall'art. 16, comma 6^ della legge 30 dicembre 1991 n. 412, nel suo riferimento alla "scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda", nonché dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui regolamento di attuazione, dettato con decreto del Ministro del tesoro 1^ settembre 1998, n. 352, distingue, all'art. 3, ai fini dell'individuazione del dies a quo della rivalutazione o degli interessi, tra i crediti da pagare nel momento stesso in cui maturano e quelli per i quali e, necessario, ai fini del pagamento, lo svolgimento di un procedimento.
Ne discende che la regola, secondo la quale il "ritardo" dell'ente obbligato all'adempimento della prestazione previdenziale (o assistenziale) si configura alla scadenza del termine assegnatogli per provvedervi e che il detto termine decorre o dalla domanda dell'interessato oppure, quando non e, richiesta una domanda, dalla maturazione del credito, è rimasta ferma nei diversi contesti normativi che si sono succeduti, assumendo, anzi, una portata ancora piu, generale.
Quindi, la stessa regola opera sia nel regime dettato dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., nel quale la scadenza del termine segna soltanto il momento a partire dal quale il credito diventa esigibile e percio, produttivo di interessi e rivalutazione;
sia nei regimi riconducibili ai principi della responsabilita, contrattuale (art. 1224 c.c.), determinando la costituzione in mora dell'obbligato. La giurisprudenza della Corte, del resto, non ne mai dubitato, confermando gli orientamenti precedenti sia con specifico riguardo a controversie concernenti proprio le riliquidazioni effettuate a norma dell'art. 5, comma 10, della l. 233/90 (Cass. 14 novembre 1997, n. 11304. 30 gennaio 1998, n. 933), sia con riguardo ad ipotesi analoghe (Cass. 27 aprile 1998, n. 4307). In conclusione il disposto dell'art. 5, comma 10, della legge 2 agosto 1990, n. 233, deve essere interpretato nel senso che prevede che, con effetto dal 1^ luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della legge medesima, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1^ gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 e sulle differenze dei ratei riliquidati dall'Inps spettavano al pensionato la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, con applicazione eventuale dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991 per ratei maturati nel vigore della detta legge. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. La causa poi, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito, con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento degli interessi a decorrere dal centoventunesimo giorno dall'entrata in vigore della legge n. 233 del 1990. Vanno confermate le statuizioni sulle spese delle sentenze di merito;
invece nulla sulle spese per questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l'I.N.P.S. al pagamento degli interessi a decorrere dal centoventunesimo giorno dall'entrata in vigore della legge n. 233 del 1990; conferma la statuizione sulle spese delle sentenze di merito;
nulla sulle spese per questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2002