Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2002, n. 5071
CASS
Sentenza 9 aprile 2002

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La regola secondo la quale il ritardo dell'ente obbligato all'adempimento della prestazione previdenziale (o assistenziale) si configura alla scadenza del termine assegnatogli per provvedervi e che il detto termine decorre o dalla domanda dell'interessato oppure, quando non è richiesta una domanda, dalla maturazione del credito, opera anche con riferimento alla disciplina posta dall'art. 5, comma 10, della legge 2 agosto 1990, n. 233, il quale prevede, con effetto dal 1 luglio e secondo le disposizioni della legge medesima, se più favorevoli, la riliquidazione delle pensioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con decorrenza fra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990. Ne consegue che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che sulle differenze dei ratei riliquidati dall'INPS spettano al pensionato la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla scadenza del centoventesimo giorno (termine fissato in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973) successivo alla entrata in vigore della legge, con applicazione eventuale dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per ratei maturati nel vigore di quest'ultima legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2002, n. 5071
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5071
    Data del deposito : 9 aprile 2002

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