Sentenza 3 novembre 2003
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem" stabilito con riguardo alle sentenze penali pronunciate dai Paesi dell'Unione Europea dall'art. 54 della legge 30 settembre 1993, n. 388, attuativa della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, presuppone l'identità del fatto. Nel caso di partecipazione all'estero ad un'associazione criminale ( nella specie: delitto di banda armata, per la partecipazione alla struttura "estero" delle Brigate Rosse) formatasi ed operante in Italia, da parte di un cittadino italiano, tale condotta è rilevante ai fini della giurisdizione penale italiana, risultando il reato associativo non solo commesso in Italia ma caratterizzato dal programma criminoso di compiere atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico dello Stato italiano. Ne consegue che non può ritenersi ostativa la sentenza definitiva pronunciata nel Paese straniero a carico del predetto in relazione alla responsabilità per la fattispecie generale di delitto associativo (nella specie "association de mailfaiteurs", in quanto il fatto già giudicato è del tutto diverso da quello in relazione al quale viene esercitata la giurisdizione penale in Italia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 12098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12098 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/11/2003
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1408
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 42502/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN NO;
avverso la sentenza 16 luglio 2002 della Corte di assise di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 16 luglio 2002 la Corte di assise di appello di Roma confermava la decisione 18 aprile 2002 della locale Corte di assise che aveva condannato UN NO alla pena di anni due e mesi sei di reclusione in ordine ai reati di partecipazione ad una banda armata agente sotto la sigla "Brigate Rosse per la costruzione del partito comunista combattente" e di partecipazione ad un'associazione sovversiva agente sotto la stessa sigla.
Rilevava il giudice del gravame che la difesa aveva dedotto il bis in idem internazionale, per essere stato il UN già condannato per gli stessi fatti con sentenza definitiva pronunciata il 23 aprile 1992 dalla 10. a Chambre de Jugement Correctionel n. 4 di Parigi, chiedendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire tale decisione dell'autorità giudiziaria francese;
che l'appellante non aveva adempiuto l'onere di allegazione;
che, peraltro, la Procura Generale aveva prodotto copia della sentenza in lingua francese con una traduzione in lingua italiana e che il detto documento, sebbene non acquisito a mezzo di commissione rogatoria, data la sua provenienza ufficiale, poteva essere utilizzato ai fini del decidere;
che dalla lettura di detta sentenza emerge che il UN, insieme ad altri imputati, venne arrestato giudicato e condannato alla pena di anni sei di reclusione con applicazione della misura di sicurezza, per la partecipazione ad un gruppo armato qualificato come associazione per delinquere individuato con riferimento ai soli fenomeni che (come, ad esempio, la detenzione di armi, di munizioni e taluni profili organizzativi) ne facevano un'entità presente nel territorio francese e penalmente nei limiti della sua pericolosità per l'ordine pubblico di quello Stato: una vicenda del tutto diversa da quella ora all'esame dell'autorità giudiziaria italiana ove il UN è giudicato per associazione presente ed operante in Italia in forma anche di banda armata, per il compimento di atti di violenza per fini di eversione dell'ordine democratico dello Stato italiano;
che la circostanza che la partecipazione dell'imputato all'associazione sovversiva ed alla banda armata mirante al sovvertimento delle istituzioni democratiche italiane ed operante in Italia si sia concretizzata mediante una condotta localizzata all'estero e che tale condotta sia stata ivi punita nella misura e per gli aspetti che violavano le leggi del paese ospitante, non toglie reciproca autonomia ai delitti commessi in Francia ed in Italia;
che, infine, i delitti associativi qui giudicati si distinguono dal delitto associativo già giudicato in Francia, non solo per l'ambito territoriale di operatività delle associazioni, ma anche sotto il profilo della qualificazione della fattispecie incriminiatrice che richiede "specifica e diretta aggressività nei confronti dell'ordinamento e delle istituzioni dello Stato italiano".
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il UN deducendo che dalla sentenza dell'autorità giudiziaria francese emerge chiaramente che l'imputato è stato giudicato in Francia, non per una generica partecipazione ad una association de malfaiteurs, ma proprio per la sua appartenenza alle "Brigate Rosse", più precisamente alla struttura "Estero" dell'organizzazione; un dato riconosciuto dalla stessa sentenza denunciata, la quale ha rilevato che "la partecipazione del UN alla associazione sovversiva e banda armata mirante al sovvertimento delle istituzioni democratiche italiane", si è "concretizzata mediante una condotta localizzata all'estero". Di qui la conclusione che il delitto commesso dal UN va annoverato tra i delitti contro la personalità dello Stato commessi all'estero e per il quale l'imputato era stato già giudicato. Così da trarre la conclusione che, a norma degli artt. 7, 1 comma, n. 1, e 11, 2 comma, c.p., i delitti stessi sono inprocedibili in Italia mancando la richiesta del Ministro della Giustizia.
Il ricorso è infondato.
3. Dispone l'art. 54 della legge 30 settembre 1993, n. 388, attuativa della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schenghen che "Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva da una Parte contraente non può essere sottoposta a un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della Parte contraente la condanna non possa essere eseguita".
Orbene, come ha correttamente osservato il giudice a guo, il delitto per cui il UN è stato giudicato in Italia è del tutto diverso da quello per cui è intervenuta condanna da parte dell'autorità giudiziaria francese trattandosi di partecipazione ad associazione presente ed operante in Italia in forma anche di banda armata per il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico dello Stato italiano. Potendo qui ripetersi che dal principio della unicità del fatto, che regola nel nostro ordinamento la partecipazione criminosa, discende che l'attività di partecipazione di qualsiasi concorrente, svolta nel territorio italiano porta a considerare il reato come commesso in territorio italiano, rendendo punibile secondo la legge italiana anche i concorrenti che hanno agito all'estero (cfr., ex plurimis, Cass., 9 dicembre 1992, Carnana;
Cass., 23 ottobre 1972, Orlando). E in materia di reati associativi è pacifico che la partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminoso che ha diramazioni e centri operativi in varie parti del mondo acquista rilevanza ai fini della giurisdizione se uno o più centri sia operante in Italia, perché, in caso positivo il reato dovrà ritenersi interamente punibile secondo la legge italiana (Cass., 7 novembre 1997, Cao Len Huot). Tanto più nel caso, come quello di specie, in cui il sodalizio si sia formato in Italia e ivi operi e l'aderente rimanga materialmente all'estero. Il tutto senza contare - ai fini dell'in operatività della regola del ne bis in idem - la profonda diversità dei fatti giudicati nel presente processo da quelli giudicati dall'autorità giudiziaria francese.
Le considerazioni che precedono valgono a destituire di ogni credito le ulteriori censure proposte dal ricorrente, non vertendosi in ipotesi di rinnovazione del processo nello stato italiano;
non è richiesta, quindi, alcuna condizione di procedibilità per essere il reato commesso in Italia.
4. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004