Sentenza 28 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IL CANCELATERE ORTE SUPR04500/02 Richiesta copia esecutiva REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. AW. PROFILI per diritti € 1,23 +2 IN NOME DEL POPOLO ITAL NO -9 DIC.2004 Oggetto PRESTAZIONI SEZIONE PRIMA CIVILE PROFESSIONALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4679/99 Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. 10478 ADAMO Rel. Consigliere Dott. Mario Consigliere Rep. 1046 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Ud. 06/12/2001 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSATIONE SENTENZA UFFICIO CO Richiesta copia Studio sul ricorso proposto da: Sol dal Sig. FARAONE BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 155 per diritti MODENA 5, presso l'avvocato LEUCI M. G., rappresentatoil 28 MAR. 2002 IL CANCELLIERE e difeso dall'avvocato DI PRISCO NICOLA, giusta delega a margine del ricorso;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI A.R.I.N., in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati e STRANO MARIANO, PROFILI MICHELE, 2001 FIORENTINO ILVO Richiesta 2514 giusta delega in atti;
studio dal S per il E N O controricorrente avverso la sentenza n. 7/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Prisco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, gli Avvocati Fiorentino e Strano, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 19.1.1994 il Presidente del Tribunale di Napoli pronunziava d.i. con il quale ingiungeva al- l'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli di paga- re in favore dell'arch. BR RA la somma di £ 459.311.298, a titolo di prestazioni professionali, ese- Millau guite e non retribuite. Avverso il d.i. proponeva opposizione l'A.M.A.N. assumendo che fra le parti non era mai stato stipulato il contratto relativo alle pretese prestazioni profes- sionali anche se erano stati redatti alcuni atti ammi- nistrativi, prodromici alla conclusione del contratto, 2 r non aventi però effetti vincolanti. Costituitosi in giudizio l'arch. BR RA con- " testava le argomentazioni svolte dall'opponente, riba- dendo la fondatezza delle proprie pretese;
in via ri- convenzionale spiegava domanda finalizzata ad ottenere la somma richiesta, a titolo di indebito arricchimento, per avere comunque svolto opera professionale in favore dell'Ente. Con sentenza in data 16.2 1995 il Tribunale di Na- poli accoglieva l'opposizione, revocava l'opposto d.i. e respingeva la domanda riconvenzionale proposta dal RA. Avverso la sentenza del Tribunale BR RA proponeva appello, che veniva respinto dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 7.1.1998. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su due motivi BR Fa- raone. Resiste con controricorso l'Azienda Risorse Idriche di Napoli, presente nel giudizio di secondo grado. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione il ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione dell'art. 17 R.D. 18.11.1923 n 2240 e dell' art. 72 comma 3 D. P. R. n 902/1986, nonchè motivazione contraddittoriaerrata e . 3 فیر su un punto decisivo della controversia. Rileva che la ricostruzione della vicenda, effet- tuata dalla Corte di appello non mette in evidenza l'incontro delle volontà delle parti, certamente con- cretizzatosi, come şi evince dalla raccomandata 28.12.1990 del direttore dell'ARIN, organo di rappresen- tanza esterna dell'ente, con la quale non solo si comu- nicava all'arch. RA l'incarico affidatogli dalla G.M. del Comune di Napoli ma si invitava altresì il professionista a prendere contatti "al fine di definire i tempi e le modalità di espletamento dell'incarico." ÷ Inoltre il principio della necessità della forma scritta non può applicarsi anche alle prestazioni pro- fessionali, essendo in tal caso sufficiente il solo at- to deliberativo, al fine di conferire l'incarico pro- fessionale, atto deliberativo da sottoporre poi all'au- torità di controllo. In ogni caso stante la disposizione dell'art. 72 comma 3 del D.P.R. n 902/1986 che prevede che le deli- berazioni di assoluta urgenza possano essere dichiarate 2 immediatamente escutive dalla Commissione amministra- trice, sotto la sua responsabilità, non poteva il giu- dice sostituirsi all'amministrazione nel valutare la sussistenza dell'urgenza. Nella specie è infine invocabile il modulo contrat- 4 tuale previsto dall'art. 1327 C.C., secondo il quale sostituita dall'esecuzione l'accettazione può essere dell'incarico. Il motivo articolato in tre censure è infondato e va pertanto disatteso. Invero in relazione alla prima censura si Osserva che trattasi di censura di fatto non proponibile in cassazione in quanto finalizzata a dare rilevanza ad elementi e circostanze che non possono essere esaminate e quindi valutate nel giudizio di legittimità. La prima censura va quindi dichiarata inammissibi- le. Riguardo alle rimanenti censure che possono esere unitariamente esaminate, stante la connessione fra le t stesse esistente, si osserva che questa Corte suprema ha più volte precisato che la forma scritta è necessa- ria anche per il conferimento di incarichi relativi al- lo svolgimento di prestazioni professionali. (Cass. civ. sez. I 8.3.2000 n 2619; Cass. civ. sez. II, 15.6.1999 n 5922; Cass. civ. SS.UU. 18.12.1998 n 12712) Da tale giurisprudenza, alla quale si ritiene di dare continuità, consegue che essendo nella specie ri- sultata, come circostanza pacifica, l'omessa redazione di un contratto scritto, infondate devono ritenersi le censure proposte, posto che non sussistono equipollenti 5 ÷ idonei a eludere il principio della forma scritta nei contratti della P.A. In particolare va rilevato che l'art. 72 del D.P.R. n 902/1986 se consente di dichiarare immediatamente esecutive le delibere aventi carattere di assoluta ur- genza, tuttavia non esclude che in base alla delibera, immediatamente esecutiva, l'organo rappresentativo del- l'ente debba poi provvedere alla stipula del contratto con il professionista. Il primo motivo va quindi respinto. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione del- l'art. 2041 C.C. nonchè per motivazione carente su un punto decisivo della controversia. Assume il ricorrente che erroneamente la Corte ter- ritoriale ha respinto la domanda di indebito arricchi- mento, sulla base di un preteso difetto di riconosci- mento dell'utilitas delle prestazioni eseguite. In realtà l'ente controricorrente non ha mai conte- l'affidamento dell'incarico о la sua esecuzione stato per cui priva di pregio appare l'affermazione della Corte di merito seconda la quale il RA non avrebbe mai esibito neppure l'elaborato tecnico. Parimenti infondata è poi l'ulteriore osservazione secondo la quale il RA non avrebbe mai fornito la 6 prova dell'entità del lavoro svolto e quindi del prete- SO credito e comunque dell' arricchimento dell'ente e per converso del suo correlativo impoverimento. Al contrario il RA ha prodotto in giudizio la parcella approvata dall'Ordine degli architetti. Inoltre in data 16.7.992 il ricorrente è stato con- vocato dal direttore dell'ente per illustrare il pro- getto che doveva essere ratificato dal C.A. unitamente alla parcella. La mancata delibera in ordine al pagamento delle prestazioni rese non può inoltre deporre per un mancato riconoscimento dell'utilitas dell'opera. m e l Nella specie la G.M. con deliberA N 86/1990 aveva l u imputato la spesa necessaria per la redazione del pro- H getto al bilancio 1990 Infine l'inerzia dell'ente nel completamento del- l'iter amministrativo, per la parte relativa alla sti- pula del contratto in forma scritta, non potendo costi- tuire atteggiamento passivo assunto a danno del priva- to, va valutata come "silenzio circostanziato" che im- plica il riconoscimento dell'utilità dell'opera. L'inerzia dell' Ente ha legittimato l'iniziativa del privato che ha eseguito la prestazione. Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto. Invero l'accertamento del riconoscimento dell'uti- 7 litas della prestazione, elemento indispensabile perchè possa ipotizzarsi 1'indebito arricchimento da parte della P.A., costituisce valutazione di merito non dedu- cibile nel giudizio di legittimità, tranne che si la- mentino vizi logici o errori di diritto. Nella specie i pretesi vizi logici della motivazio- ne evidenziati dal ricorrente sono inesistenti sostan- ziandosi piuttosto in una diversa valutazione dei fatti di causa da parte del RA. In particolare va rilevato che l'affidamento del- l'incarico e la sua esecuzione, costituendo condizioni antecedenti al riconoscimento dell'utilitas, non posso- no essi stessi costituire riconoscimento della utilitas medesima;
l'invio della parcella all'ente non costitui- sce prova dell'entità della prestazione eseguita qualo- R ra l'Ordine che abbia vistato per conguità la parcella stessa non attesti, come nella specie, che le presta- F zioni siano state efettivamente eseguite, con le moda- lità indicate nella parcella;
la convocazione da parte del direttore per la valutazione del progetto costitui- sce esclusivamente atto prodromico all'approvazione del progetto stesso, approvazione che il giudice di merito ha accertato non essere mai intervenuta;
il mancato pa- gamento della percella assume al contrario una valenza certamente negativa in ordine al riconoscimento del- 8 l'utilitas dell'opera, a nulla rilevando a tal fine che la G.M. del Comune di Napoli prima dell'espletamento delle prestazioni professionali de quibus avesse impu- tato a bilancio la relativa spesa;
infine irrilevante deve ritenersi anche l'inerzia dell'ente posto che il riconoscimento dell'utilitas deve sostanziarsi in un atto positivo, sia pure desumibile da fatti concluden- ti, integrando l'inerzia esattamente il contrario, vale AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 a dire il difetto del necessario riconoscimento del :: 2005. Serie 4 Registrato in data al n. versate € 162.10.... l'utilitas. 2398 Il ricorso va pertanto interamente respinto. O CENTOSESSANTADUE ND p. (Doitsua Maia ( Responsabile Ser ) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come (Dr. M. FA 1097 129,11 da dispositivo. CEST 30,99
P.Q.M.
respinge il ricorso condanna il ricorrente al paga- 16010 80673061 12:00 mento delle spese del giudizio di legittimità, di cui 0 Euro 66,67 per esborsi e Euro 3098,74 per onorari. 1 2 6 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 1 la prima sezione civile, in data 6.dicembre.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Adamo Giovanni Losavio Glosavio Alors Iday CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima on Depositato in Jarrunta MR __LLIERE Luisa Passinetti 2.8. MAR. 2002 Misé IL CANCELLIERE