Sentenza 11 dicembre 2014
Massime • 1
Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, resa palese dall'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, ossia fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e termini di legge, la sua volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza; è pertanto onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni, facendo si che esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore del carcere ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza che tale atto possa essere surrogato da equipollenti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la rinuncia a comparire personalmente espressa dall'imputato potesse essere superata da successiva istanza di diverso contenuto presentata dal difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2014, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 11/12/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1889
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 24961/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL VA N. IL 21/02/1961;
AC NT N. IL 01/06/1962;
avverso la sentenza n. 2429/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 02/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. uditi i difensori avv. Giannini R. e avv. FERRO L. che chiedono l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2.4.2014 la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dagli imputati EL TO e AC AN avverso la sentenza emessa il 16.4.2013, a seguito di rito abbreviato, dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, ha confermato detta sentenza con la quale i predetti imputati sono stati riconosciuti responsabili del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis in relazione alla detenzione illecita ed al trasporto di grammi 1.000,00 di stupefacente del tipo cocaina e condannati a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei difensori.
3. Con ricorso nell'interesse di EL TO si deduce:
3.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità desunta dalla inconciliabilità delle versioni rese dagli imputati, quando invece proprio la correità avrebbe dovuto far concordare le versioni. Inoltre, illogico sarebbe l'assunto secondo il quale il EL non poteva non sapere del trasporto dello stupefacente posto sotto il sedile da lui occupato, posto che nessuno va a verificare cosa ci sia sotto il suo sedile, e sarebbe stato travisato il fatto in relazione alle modalità di trasporto dello stupefacente, occultato all'interno della imbottitura del sedile anteriore destro dell'autovettura per cui sarebbe stato impossibile al EL accorgersi dello stesso.
3.2. violazione del combinato disposto dell'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e) per omessa considerazione dei motivi di gravame ai quali non è stata data risposta critica.
4. Con ricorso nell'interesse dell'AC si deduce:
4.1. nullità della sentenza per omessa partecipazione dell'imputato all'udienza del 2.4.2014 alla quale aveva chiesto di essere tradotto con istanza pervenuta in cancelleria il 14.3.2014 alla quale non è stato dato risposta, celebrandosi l'udienza in assenza dell'imputato.
4.2. vizio della motivazione in ordine alle doglianze mosse in appello sul trattamento sanzionatorio con riferimento alla recidiva facoltativa che poteva essere esclusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del EL è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato ed al limite dell'inammissibilità. Invero, senza vizi logici e giuridici, la sentenza ha desunto la responsabilità dell'imputato dal triplice elemento della sua presenza nella vettura dove, all'interno del sedile da lui occupato, era trasportato il panetto di cocaina, dal comportamento agitato e nervoso di entrambi gli imputati allorquando furono fermati che aveva determinato la perquisizione da parte della p.g. e, infine, dalla divergenza delle dichiarazioni tra i due imputati sulla ragione della presenza dello stesso EL a bordo della autovettura.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile perché generico non avendo specificato il ricorrente quali deduzioni in appello fossero state neglette dalla sentenza impugnata e quale decisività assumesse la asserita omissione rispetto alla decisione assunta.
2. Il ricorso dell'AC è infondato.
2.1. Il primo motivo è infondato.
2.2. Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, resa palese dall'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, ossia fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e termini di legge, la sua volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza;
è pertanto onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni, facendo si che esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore del carcere ai sensi dell'art. 123 c.p.p., senza che tale atto possa essere surrogato da equipollenti. (Sez. 2, n. 2253 del 15/12/2000, Greco, Rv. 217827).
2.3. Del tutto correttamente, pertanto, il Presidente della Corte con proprio provvedimento in atti ha ritenuto insuperata dalla istanza del difensore, la precedente rinuncia personalmente espressa dall'imputato - all'esito della disposta traduzione - a presenziare all'udienza.
2.4. Il secondo motivo è infondato, avendo la sentenza - nel considerare i precedenti specifici dell'imputato allorquando ha esaminato il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche - implicitamente rigettato la doglianza relativa alla riconosciuta recidiva facoltativa.
3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2015