Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2014, n. 914
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Sentenza 11 dicembre 2014

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Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, resa palese dall'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, ossia fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e termini di legge, la sua volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza; è pertanto onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni, facendo si che esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore del carcere ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza che tale atto possa essere surrogato da equipollenti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la rinuncia a comparire personalmente espressa dall'imputato potesse essere superata da successiva istanza di diverso contenuto presentata dal difensore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2014, n. 914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 914
    Data del deposito : 11 dicembre 2014

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