Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la ritenuta indeterminatezza dell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2004, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 25/11/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 1898
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 34907/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
nel proc. pen.
contro
:
ON AE ed altri;
avverso l'ordinanza, in data 17.4.2003, del G.U.P. del Tribunale di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. I.S. MARTELLA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. CESQUI E. che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare, il 17 aprile 2003, nel procedimento
contro
ON AE ed altri, ha dichiarato la nullità della richiesta di citazione a giudizio disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, avendo rilevato la genericità del capo di imputazione.
2. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, premesso che la giurisprudenza di legittimità si è espressa con orientamenti contrastanti sulla abnormità della dichiarazione di nullità della richiesta di citazione a giudizio per violazione della lettera b) del primo comma dell'art. 417 cpp, che prescrive la enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza pur pronunciandosi prevalentemente nei sensi della abnormità dell'atto (nel senso dell'abnormità v. cass. 9 gennaio 1996, n. 1, Lanzo;
5 maggio 1992, n. 1488, pm in proc. Nichele;
in senso contrario cass. 11 luglio 2001, n. 36009, pm in proc. Di Lorenzo), ha, quindi, così
motivato la sua requisitoria:
"Questo Ufficio requirente ritiene di dover condividere in linea generale il primo degli orientamenti indicati, dal momento che la sanzione della nullità per la incompleta formulazione dell'imputazione non è prevista dall'ordinamento, a differenza di quanto avviene per il decreto che dispone il giudizio (art. 429 comma 2, che fa esplicito rinvio al comma 1 lett. c)) e questo proprio perché l'ordinamento ha apprestato i rimedi necessari per consentire la esatta delimitazione della contestazione nel corso dell'udienza preliminare.
Altro è infatti la sollecitazione da parte del Giudice dell'udienza preliminare al Pubblico Ministero alfine di una più adeguata formulazione dell'imputazione, altro è la enucleazione di una ipotesi di nullità non prevista dall'ordinamento processuale. In tal senso devono essere interpretate le pronunzie della Corte costituzionale che prima con l'ordinanza 88/94 ha mostrato di ritenere fisiologica la possibilità di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice dell'udienza preliminare nel caso in cui il fatto risulti, nel corso dell'udienza, diverso da quello contestato poiché "nulla, nella lettera e nello spirito della disciplina in esame, vieta che alle modifiche dell'imputazione ritenute opportune il pubblico ministero possa essere sollecitato, mediante un provvedimento del giudice, il quale, ravvisando l'emergere di fatti diversi da quelli contestati, lo inviti espressamente a tali adempimenti "; e poi, con l'ordinanza 131/95, ha precisato che tale trasmissione è pavimenti possibile, anzi doverosa, quando si tratti di definire adeguatamente la contestazione "a fronte di una imputatine assolutamente generica, tale da incidere negativamente sul contraddittorio e quindi sull'esercizio del diritto di difesa".
A tale conclusione porta anche l'esame degli arresti giurisprudenziali della corte in tema di nullità del decreto di citazione a giudizio per carenza nella formulazione dell'imputazione o per mancata corrispondenza tra l'imputazione e il fatto: la Corte di Cassazione, dopo un orientamento prevalentemente diretto a ritenere abnorme, in tali casi, il provvedimento di restituzione degli atti, ha superato il contrasto giurisprudenziale con la decisione 17/1998 (Di Battista - peraltro precedente alla modifica dell'art. 417 che ha maggiormente circostanziato l'obbligo del pubblico ministero della formulazione precisa della contestazione nella richiesta di decreto di citazione) con la quale ha escluso l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al Giudice delle indagini preliminari da parte del giudice del dibattimento nel caso in cui il fatto risulti diverso da quello contestato, precisando che in caso di citazione diretta a giudizio (all'epoca della decisione, di giudizio pretorile) gli atti dovevano essere trasmessi al pubblico ministero. Tale orientamento, se è idoneo a risolvere ogni perplessità in ordine alla restituzione degli atti in caso di nullità del decreto che dispone il giudizio, lascia margini di perplessità in ordine alla imprecisa determinazione della contestazione da parte del pubblico ministero nella richiesta di emissione del decreto di citazione: secondo la corte infatti il procedimento deve riprendere il suo corso dal momento in cui si è determinata la nullità e perciò gli atti devono essere trasmessi al Gip perché provveda, ex art. 418, alla fissazione dell'udienza; e sembrerebbe perciò doversi dedurre che il pm debba procedere alla precisazione della contestazione nel corso dell'udienza preliminare e non attraverso una nuova formulazione ab imis della richiesta di rinvio a giudizio. Nello stesso senso, e con specifico riferimento all'ipotesi di incompleta formulazione dell'imputazione; si è espressa anche Cass. 4 febbraio 1998, n. 416, Guzzo, che ha affermato la necessità di restituzione degli atti al Giudice delle indagini preliminari e non al pubblico ministero, La restituzione degli atti al pubblico ministero per la imprecisa formulazione dell'imputazione non appartiene perciò alla fisiologia del procedimento e deve quindi ritenersi abnorme il provvedimento che vi faccia ricorso". La Corte adotta la motivazione della su trascritta requisitoria.
P.T.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005