Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
L'accertamento peritale compiuto in ordine allo stato di mente dell'imputato nell'ambito di un determinato procedimento penale, non ha rilevanza cogente in altro procedimento a carico dello stesso, sia pure per fatti commessi nel medesimo periodo di tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2008, n. 40569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40569 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
405 69 /08 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale udienza pubblica del 29.05.2008 composta dai signori magistrati: (n. 5 ruolo) Dott. Nicola Milo presidente Sentenza
N.8981 Dott. Francesco Gramendola consigliere
Dott. Luigi Lanza consigliere REG. GEN. n. Dott. Massimo Dogliotti consigliere 037916/2006
Dott. Giacomo Paoloni consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SC OB, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 12/05/2006 dalla Corte di Appello di Catania;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
Attraverso il difensore, OB SC impugna per cassazione la sentenza di appello indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna alla pena di sette mesi di reclusione inflittagli all'esito di giudizio direttissimo dal Tribunale di Caltagirone con sentenza dell'11.10.2001 per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari (sorpreso il 2.10.2001 dai locali Carabinieri al di fuori della sua abitazione di Niscemi e lontano da essa nei pressi di un bar).
Con il ricorso si deducono congiunti e complementari rilievi di violazione di legge (art. 88 cp) e difetto ed illogicità di motivazione dell'impugnata sentenza.
Secondo l'assunto del ricorso la Corte etnea ha trascurato di prendere in considerazione il decisivo elemento costituito dallo stato di incapacità di intendere e di volere dello SC al momento del fatto, accreditato da sentenza -prodotta in copia nel dibattimento di appello- emessa dal Tribunale di Caltagirone il 9.2.2006, che -in riferimento a reati di incendio di un ciclomotore di EL LA all'epoca convivente dell'imputato e di minaccia grave alla medesima commessi l'1.8.2001- ha mandato assolto lo SC per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente. E' sfuggito ai giudici di appello che siffatta situazione di non punibilità soggettiva dell'imputato è stata accertata nel separato giudizio in ordine a fatti temporalmente coevi all'episodio di evasione per cui è oggi
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Il proposto ricorso è affetto da genetica inammissibilità per indeducibilità o comunque per manifesta infondatezza delle delineate censure, riassumibili nell'unitaria tesi della incapacità di intendere e volere dello SC al momento della sua accertata evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari.
Precisato che la violazione dell'art. 88 cp oggi dedotta dal ricorrente non è stata postulata con i motivi di appello, ciò che varrebbe a rendere improponibile in questa sede la delineata censura, è agevole in ogni caso osservare -avendo comunque l'impugnata decisione di appello preso in esame la sentenza 9.2.2006 del Tribunale di Caltagirone- che i giudici di secondo grado hanno espressamente vagliato l'eventuale stato di incapacità determinativa e volitiva dello SC, escludendone l'apprezzabilità in rapporto al contestato reato di evasione per inosservanza dei limiti spaziali dell'applicata misura cautelare domestica. Né può trascurarsi la patente erroneità dell'assunto del ricorrente, allorché ipotizza connessione teleologica tra l'attuale evasione e i fatti (incendio e minaccia) giudicati nel separato processo. L'odierna evasione dal regime cautelare domestico è stata accertata il 2.10.2001, laddove i fatti di incendio e minaccia già giudicati sono stati commessi in epoca anteriore, cioè in data 1.8.2001. Vero è soltanto che anche in tale occasione lo SC è stato arrestato in flagranza (altresì) del reato di evasione dagli arresti domiciliari, ma trattasi di episodio del tutto autonomo e diverso da quello oggetto dell'odierno processo. Quanto allo stato di sofferenza mentale dell'imputato, essendosene in altra sede avvalorato (sulla scorta di relazioni mediche) il disturbo di personalità in soggetto epilettico, etilista e politossicofilo, l'apprezzamento della sua incidenza sulla condizione di imputabilità a fini penali integra una quaestio facti, rimessa al prudente vaglio del giudice del merito ed in sé sottratta a scrutinio di legittimità, se supportata da sufficiente e idonea motivazione. Ciò che deve constatarsi nel caso di specie, avendo l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Catania correttamente e logicamente dedotto che, mentre l'etilismo e la tossicodipendenza non escludono né diminuiscono l'imputabilità (artt. 92, 93 cp), il solo disturbo di personalità antisociale non è idoneo a fondare una generalizzata e permanente situazione di incapacità, totale o parziale, di intendere e di volere del soggetto. Tanto più che, nell'odierna vicenda processuale, la condotta antigiuridica si è svolta in relazione al semplice e ben percepibile basilare obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione ("non uscire di casa").
L'illustrato assunto decisorio dei giudici di appello è, quindi, corretto e conforme all'indirizzo interpretativo di questa S.C., sì da rendere palese l'inconsistenza della doglianza enunciata con l'odierno ricorso.
In vero deve ribadirsi che non sussiste alcuna incompatibilità logico-giuridica o funzionale tra due sentenze emesse nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, commessi in tempi diversi, di cui l'una lo ritenga incapace di intendere e di volere e l'altra lo ritenga invece capace e imputabile. Per la semplice ragione che, come implicitamente ritenuto dall'impugnata sentenza, l'infermità mentale non costituisce sempre e di necessità uno stato permanente e stabile dell'individuo, la verifica dell'imputabilità dovendo essere effettuata in rapporto al momento in cui è stato commesso il reato ed in rapporto alle modalità e alle condizioni esecutive della condotta illecita. L'accertamento dello stato di eventuale incapacità per infermità di mente va compiuto di volta in volta, perché la malattia mentale, pur in
2 precedenza diagnosticata, può essere nel momento e per il contegno presi in considerazione- se non regredita, attenuata o focalizzata su una determinata sfera di attività materiale e intellettiva dell'individuo (cfr. Cass. Sez. 3, 8.2.2008 n. 13237 del 08/02/2008, Colonna, rv.
239575 "L'accertamento peritale relativo allo stato di mente dell'imputato compiuto in un determinato procedimento non ha di per sé solo rilevanza cogente in altro procedimento a carico del medesimo imputato sia pure per fatti commessi nel medesimo periodo temporale").
All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, così deciso il 29 maggio 2008
Il consigliere estensore Il Presidente (Giacomo Paoloni) (Nicola Milo)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
DI LI
Role
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