Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0447 0 / 0 1 1 LA CORTE SUPREMA DICA SIZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Огонил & ferm Elet u. Rechen il Cm. Nu.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6776/00 Dott. Paolo VITTORIA Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere Cron. 9626 Dott. Vincenzo SALLUZZO Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 1518 Consigliere Ud. 19/09/00 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente ROSAZIONE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per dinati 3000 28 MAR. 2001 CONSIGLIO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI LIVORNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ACCARDO, difeso dall'avvocato ALBERTO AZZENA, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente 00664171
contro
OC DE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO;
2000
- intimati -
1426 avversO la decisione n. 3/2000 del Consiglio nazionale 1 1 dei periti industriali di ROMA, emessa 1'01/02/00 e depositata il 17/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Alberto AZZENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via principale per l'integrazione del contraddittorio rinviando le parti al Consiglio Nazionale ed in subordine per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con raccomandata del 29 settembre 1999 inviata a tutti gli iscritti, il Consiglio del Collegio dei peri- ti industriali di Livorno ha comunicato l'indizione di assemblea per la elezione del nuovo consiglio. In prima convocazione l'assemblea era fissata il 13 ottobre 1999 e la seconda, ove non fosse raggiunto il numero legale in prima battuta, il giorno successivo 14, ma con espressa previsione della prosecuzione delle operazioni di voto anche nei giorni 16, 17, 18. Non essendo stato raggiunto il quorum in prima con- vocazione la votazione è proseguita nell'assemblea di seconda convocazione sino al giorno 18 ottobre;
in tale giorno, dopo lo scrutinio, constatata la votazione di 2 ^ n. 83 schede, è stata effettuata la proclamazione del nuovo Consiglio senza che si rendesse necessaria una seduta il ballottaggio. Con reclamo del 25 ottobre 1999, l'iscritto DE RO ha chiesto al Consiglio Nazionale dei periti industriali l'annullamento delle operazioni di voto, sostenendone l'illegittimità sotto due profili: a. violazione di norma di legge (art. 3 ultimo com- ma del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382) per il man- cato rispetto del termine di tre giorni, ivi previsto tra la prima e la seconda convocazione;
b. violazione dell'integrità del diritto al voto, per l'irragionevole spostamento della sede della vota- zione da Livorno a Piombino, creando ulteriori disagi agli iscritti. Con sentenza del 1° febbraio 2000, il Consiglio Na- zionale dei periti industriali così decideva: accoglie il reclamo ed annulla le elezioni per il rinnovo del Consiglio e manda al Presidente del Con- siglio uscente a convocare l'assemblea per indire nuove elezioni. Contro la decisione ricorre il Consiglio di Livor- no, deducendo tre motivi di censura. Il ricorso è stato notificato ritualmente al Cro- cetti ed al Procuratore della Repubblica presso il Tri- 3 4 bunale di Livorno. Dette controparti non hanno svolto difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente e in rito questa Corte rileva d'ufficio la nullità del giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale dei periti, in quanto svoltosi a contraddit- torio non integro nei confronti dei controinteressati. Deve infatti ribadirsi l'insegnamento di questa S.Corte (cfr. Cass. 9 luglio 1999 n. 7207 e S.U. 20 febbraio 1996 n. 1283) secondo cui: .in tema di elezioni dei Consigli locali degli or- dini professionali (nella specie quello dei periti) il procedimento promosso con reclamo al Consiglio Naziona- le contro i risultati elettorali (art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382/44) ha natura giuri- sdizionale;
.pertanto deve essere assicurato il contraddittorio nei confronti degli eletti, i quali, in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risul- tato, sono da ritenere litisconsorti necessari;
.con la conseguenza che la decisione è nulla in ca- so di pretermissione di alcuni di essi (nella fattispe- cie in esame la pretermissione è totale). La decisione dev'essere pertanto cassata, con rin- vio al Consiglio nazionale dei periti industriali per 4 イ il nuovo giudizio a litisconsorzio integro. Nulla per le spese non avendo svolto difese le con- troparti citate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa e rinvia al Consi- glio Nazionale dei periti industriali. Nulla per le spese. Roma, 19 settembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. hekh lu IL CANCELLIERE C1 Giovann Giambattist Depositata in Cancelleria 40000 Oggi, lì. 28 MAR. 2001 290000 IL CANCELLIERE Giovanni GiambattistaThe E T R E I N Z O O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 2. NOV. 2001 Serie .4 290.000 48630 versate £. VANTAMILA ain. DUECENT to Area Cervizi (D.ssa Mara Grazia DI F (lite p. * Responsabile Servizio (Dr. M. RACOICHIOF 3 ROMA 5