Sentenza 28 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto bis, cod. proc. pen., per patologia psichiatrica, costituente stato morboso tale da incidere sulla compatibilità con il regime detentivo, deve intendersi quella condizione che si risolva anche in malattia fisica. (Fattispecie relativa a diagnosi di "situazione depressiva, con disturbi di conversione somatica, collegati a fenomeni di ideazione ossessiva accompagnata da pensieri persecutori", nella quale la Corte ha ritenuto necessario rinviare per un nuovo esame al giudice di merito, onde accertare se tale diagnosi potesse tradursi o meno in uno stato morboso obiettivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2015, n. 6384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6384 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/01/2015
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 243
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 47796/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
nei confronti di:
LA UL PP N. IL 16/10/1971;
avverso l'ordinanza n. 1257/2014 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 21/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Nardo Giuseppe che si associa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 21 ottobre 2014, il Tribunale di Milano, sezione per il riesame, in riforma dell' ordinanza della Corte di appello in sede, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso la residenza protetta "Prà Ellera" di Cairo Montenotto, nei confronti di PA imputato dei reati di cui agli artt. 416-bis, 321, 326 e 629 cod. pen., L. n. 1383 del 1941, art. 1 aggravati dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 con condanna a quattordici anni e sei mesi di reclusione.
Il Tribunale, sulla base delle valutazioni del perito nominati che aveva formulato diagnosi di patologia psichiatrica complessa consistente in disturbo di conversione somatica, disturbo depressivo, grave disturbo di evitamento a contenuto multiplo di grado tale da rendere la patologia incompatibile con la detenzione e da trattare in ambiente extra-carcerario, segnatamente in comunità terapeutica psichiatrica contenitiva idonea al trattamento di soggetti provenienti dal sistema penale, disponeva gli arresti domiciliari nella struttura sopra indicata, con divieto dell' imputato di comunicare con persone diverse dai residenti o dal personale della struttura, dalla moglie, dalle figlie e dai difensori. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica, che ne ha chiesto l'annullamento per mancanza, contraddittorietà della motivazione al rilievo che la diagnosi di fobia sanitaria si presta a serie manipolazioni, già riscontrate in altre valutazioni peritali con riguardo proprio al PA, e che le valutazioni medico-legali, acriticamente recepite dal Tribunale non appaiono rispettose dei criteri scientifici, perché non verificabili essendosi limitate a registrare quanto affermato dall' imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L' art. 299, art.
4-ter, con il rinvio all'art. 275 c.p.p., comma 4- bis prevede come presupposto per la sostituzione della misura custodiale in carcere la sussistenza di "malattia particolarmente grave" tale da determinare incompatibilità con la detenzione in carcere.
La diagnosi ha potuto verificare una serie di "disturbi di conversione somatica" riconducibili a situazione soggettiva di rifiuto del regime carcerario, collegabile ad "ideazione ossessiva accompagnata da pensieri persecutori" in riferimento alla mancata accettazione della condanna, confermata nel giudizio di secondo grado, per i gravi reati addebitati, con "disturbi da evitamento accentuati per l'area della salute" (cioè fobia sanitaria). L'accertamento peritale non ha tuttavia provveduto a definire il significato concreto dei disturbi diagnosticati, se non nella forma di "situazione depressiva ... oscillante ma continuamente presente, come una sorta di irritazione cronica ...", sicché non è dato comprendere come da tale condizione si sia potuti pervenire all'affermazione della sussistenza di "patologia psichiatrica complessa" di tale gravità da determinare l'incompatibilità con il regime carcerario.
Il Collegio condivide il canone ermeneutico secondo il quale per malattia psichiatrica, costituente cioè stato morboso tale da incidere sulla compatibilità con il regime carcerario, deve intendersi quella condizione che si risolva anche in malattia fisica, (cfr. Cass. Sez. 1, 10.11.2010 n. 41542; Cass. Sez. F. 10.8.2010 n. 32365; Cass. Sez. 1, 4.10.2005 n. 41986). Le doglianze mosse dal P.M. ricorrente non sono quindi infondate, perché occorre accertare la sussistenza di stato morboso di natura obiettiva, tale da sottrarsi alla possibilità di manipolazione ovvero di induzione per effetto di scelta, quale la deliberata opzione di non sottoporsi alle prescrizioni mediche.
L' ordinanza deve in conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale di Milano, per nuovo esame che colmi il rilevato vizio motivazionale e, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, si adegui al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015