Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7900
CASS
Sentenza 20 maggio 2003

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Poiché, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, da identificare sulla base del cosiddetto "petitum" sostanziale, la domanda con la quale il privato reclama, nei confronti della pubblica amministrazione, il pagamento di somme dovutegli per l'opera prestata a favore della stessa (nella fattispecie, esecuzione di lavori edili) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto intesa a far valere il diritto al compenso per l'attività svolta quale prestatore d'opera, in base a rapporto "iure privatorum". In senso contrario non assumono rilevanza ne' la mancanza di un riconoscimento documentale del debito da parte dell'amministrazione, ne' l'eventuale esistenza di un credito da questa vantato nei confronti del privato ed opposto in compensazione, atteso che dette circostanze attengono al merito della controversia, ossia alla fondatezza della domanda, mentre sono del tutto ininfluenti ai fini della determinazione della giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7900
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7900
    Data del deposito : 20 maggio 2003

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