Sentenza 20 maggio 2003
Massime • 1
Poiché, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, da identificare sulla base del cosiddetto "petitum" sostanziale, la domanda con la quale il privato reclama, nei confronti della pubblica amministrazione, il pagamento di somme dovutegli per l'opera prestata a favore della stessa (nella fattispecie, esecuzione di lavori edili) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto intesa a far valere il diritto al compenso per l'attività svolta quale prestatore d'opera, in base a rapporto "iure privatorum". In senso contrario non assumono rilevanza ne' la mancanza di un riconoscimento documentale del debito da parte dell'amministrazione, ne' l'eventuale esistenza di un credito da questa vantato nei confronti del privato ed opposto in compensazione, atteso che dette circostanze attengono al merito della controversia, ossia alla fondatezza della domanda, mentre sono del tutto ininfluenti ai fini della determinazione della giurisdizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7900 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi FR - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 28764/01 proposto da:
DI ST NC, elettivamente domiciliato in Roma, Via Appia Nuova n. 251, presso lo studio dell'Avv. Maria Saracino, difeso dall'Avv. Rosario Follieri come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CARPINO.
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 857/00 del 30.06.2000/02.10.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.03.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 12.07.1991, il Comune di Carpino proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso il 18.6.1991 dal Presidente del Tribunale di Lucera, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di FR Di VI della somma di L.. 82.752.119, oltre interessi e spese della procedura. Deduceva l'opponente che il decreto era stato chiesto in base ad un documento nel quale la suddetta somma era indicata quale debito fuori bilancio, ma che in realtà il Comune non aveva riconosciuto alcun debito in favore del Di VI per lavori edili da quest'ultimo effettuati, consistenti nella realizzazione di un muro di sostegno (in forza di un'ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici) e altre opere, il cui importo era stato posto a carico del Di VI a scomputo degli oneri di urbanizzazione che quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere a seguito del rilascio di una concessione edilizia.
Costituitosi, il Di VI assumeva che il documento in cui era indicato il suo credito trovava conferma nella delibera del Consiglio Comunale del 13.5.1991, con la quale si approvava la variazione al bilancio per l'esercizio finanziario del 1991. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, in considerazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia.
Il gravame proposto dal Di VI era rigettato dalla Corte d'appello di Bari, la quale, con la sentenza (n. 857/00) ora impugnata, ha ritenuto che il credito vantato dal Di VI fosse compreso nell'elenco dei debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti dagli organi competenti;
che fosse controverso il rilascio della concessione edilizia richiesta dal Di VI e del pari controverso fosse l'ammontare dei relativi oneri di urbanizzazione costituenti una delle poste (negative) del rapporto di debito-credito azionato dal Di VI, il cui accertamento, ai sensi dell'art. 16 della l. 28.01.1977 n. 10, era devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A... Pertanto, mancando il riconoscimento da parte dei competenti organi comunali del credito vantato dal Di VI, la Corte d'appello ha concluso che non sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia in esame.
Avverso tale sentenza il Di VI ricorre per Cassazione, con un unico motivo, sostenendo che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il Comune di Carpino non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, deducendo violazione dell'art. 360 n. 1 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver declinato la giurisdizione del giudice ordinario, partendo dal presupposto che "era controverso il rilascio della concessione edilizia richiesta dal Di VI, e del pari controverso era quindi l'ammontare dei relativi oneri di urbanizzazione, costituenti una delle poste (negative) del rapporto di debito-credito azionato". Assume il ricorrente che nessuna contestazione esisteva sugli oneri di urbanizzazione, sul loro ammontare e sul pagamento degli stessi, così come quantificati dal Comune, che aveva proceduto alla compensazione, sottraendo dalla somma di L. 86.628.097 il contributo di urbanizzazione oneroso del Di VI corrispondente al L. 3.875.978, iscrivendo nei sui registri contabili la propria esposizione debitoria per la residua somma di L. 82.752.978. Nel merito, il ricorrente deduce che il Comune aveva riconosciuto il credito azionato, come da documentazione esibita nel corso del giudizio, non apprezzata nei precedenti gradi di giudizio. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 386 c.p.c, la giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, che secondo l'ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite (v. ex plurimis: Sez. Un. 28.12.2001, n. 16218; 12.4.2000, n. 130), è da identificare sulla base del cd. petitum sostanziale, quale può individuarsi indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge, di guisa che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, non può essere esclusa per il solo fatto che contro tale domanda venga dedotta o eccepita una pretesa dell'amministrazione fondata su di un proprio atto, perché ove la domanda si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, in base a un rapporto negoziale di natura privatistica, quella giurisdizione va affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di disapplicare eventualmente il provvedimento amministrativo che nel caso concreto sia lesivo di detto diritto soggettivo.
Nella specie, come emerge dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio (richiesta di decreto ingiuntivo) davanti al giudice ordinario, il ricorrente ha fatto valere la propria posizione di diritto soggettivo ad ottenere il pagamento di somme dovutegli per l'opera prestata a favore dell'amministrazione.
La domanda, pertanto, esibisce un petitum sostanziale che, introducendo una controversia in tema di pagamento di somme reclamate dal privato nei confronti della pubblica amministrazione in corrispettivo dell'esecuzione di lavori edili (consistenti, nella specie, nella realizzazione di un muro di contenimento e altre simili opere), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto intesa a far valere il diritto al compenso per l'attività svolta, quale prestatore d'opera in base a rapporto ture privatorum. Nè vale in senso contrario dedurre la mancanza di un riconoscimento documentale del credito (iscritto fuori bilancio) perché ciò attiene, non alla giurisdizione, ma al merito della controversia, ossia alla fondatezza della domanda ovvero ai presupposti del decreto ingiuntivo.
Parimenti non ha senso, ai fini della giurisdizione, il riferimento all'eventuale rapporto di credito dell'amministrazione per il pagamento degli oneri di urbanizzazione a seguito di rilascio di concessione edilizia richiesta dal Di VI, perché la valutatone di tali ragioni creditorie dell'amministrazione attengono al merito della controversia e non sono suscettibili di spostare la giurisdizione;
ciò anche nell'ipotesi (come quella in esame) in cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il credito opposto in compensazione e vantato dall'amministrazione abbia ad oggetto il pagamento di contributi per oneri di urbanizzazione. Infatti, come questo Supremo Collegio ha più volte stabilito (Sez. Un. 5.11.1998, n. 11090; 28.10. 1981, nn. 5631 e 5632, 11.2.1982, n. 837), la giurisdizione del giudice adito deve essere accertata in base alla domanda così come proposta dall1 attore, prescindendo da ogni indagine sulla fondatezza, o no, della questione di merito con essa prospettata;
sicché, le contestazioni e le eccezioni sollevate dal convenuto contro la pretesa dell'attore, possono eventualmente condurre, ove siano fondate, al rigetto della domanda nel merito, ma sono del tutto ininfluenti ai fini della dichiarazione o della negazione della giurisdizione.
Il ricorso va, dunque, accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. L'impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa, ex art. 382 c.p.c, al Tribunale di Lucera, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lucera, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 13 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2003