Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11798
CASS
Sentenza 2 agosto 2003

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La spontanea esecuzione della sentenza (provvisoriamente esecutiva) - pur se non accompagnata da specifica riserva- non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, anche nel caso in cui ad eseguire la sentenza sia la P.A..(In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha affermato non costituire acquiescenza tacita l'assegnazione del pubblico dipendente alle mansioni superiori a quelle del suo livello, in quanto la spontanea esecuzione della sentenza, effettuata per contingenti esigenze di servizio o della parte, non è astrattamente incompatibile con la datoriale volontà di impugnarla).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11798
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11798
    Data del deposito : 2 agosto 2003

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