Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2002, n. 7931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7931 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
Auda 'B' 0 7 931/0 2 ) REPUBBLICA ITALIANA 4 E 7 3 C . IN NOME EL POPOLO ITALIANO A N L P , O 1 I B 9 E D 9 CORTE SUPREM 1 E - E N 1 Oggetto C 1 O I - I 1 Z D 2 A U . I R Pagamento somma L T SE NE TERZA CIVILE G S I a titolo di 4 3 E G E N E risarcimento danni R . 6 T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 S D I . ( T E T T R N Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 4065/00 E A S E Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Antonio Cron.21850 SEGRETO Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO Consigliere Ud. 18/03/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALT SPA, Società Autostrada Ligure Toscana, con sede in Camaiore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO DIONISIO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GUIDO MUSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EL IT AN;
intimato - 2002 avversO la sentenza n. 5/99 del Giudice di pace di 679 SA , emessa il 20/01/99 e depositata il 22/01/99 (R. G. 666/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Massa, con sentenza del 22 gennaio 1999, ha rigettato la domanda con la quale la spa Società Autostrade Ligure Toscana (S.A.L.T.) aveva chiesto la condanna di AN EL OL al pagamento della somma di lire 917.518 a titolo di compenso per l'opera prestata in favore del convenuto che con la propria auto era rimasto in sosta forzata sull'auto- strada. La decisione del giudice di pace si fonda sull'af- fermazione che l'importo dei danni lamentati dall'at- trice non potevano essere provati mediante testimoni, ma richiedevano una dettagliata indicazione del valore delle prestazioni che si assumevano essere state pre- state dagli operai della richiedente.
2. La S.A.L.T. ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, indicando i se- 2 guenti motivi: a) omessa motivazione della decisione;
b) violazione delle norme in tema di onere della prova;
c) errore di diritto su punto decisivo della controver- sia;
d) motivazione incongrua;
e) falsa applicazione delle norme in tema di consulenza tecnica d'ufficio. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. La ricorrente ha depositato anche memoria.
3. Contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore inferiore a lire due mi- lioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazio- ne di una norma di legge, con ○ senza espressa indica- zione della sua rispondenza all'equità) il ricorso per cassazione non può essere proposto per violazione del- l'art. 360 n.5 cod. proc. civ., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato non sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della
contro
- versia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, OV- vero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, nè per violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art. 360 dello stesso codice, la quale ri- corre soltanto in caso di inosservanza o falsa applica- zione della Costituzione e delle norme comunitarie, se 3 di rango superiore a quelle ordinarie: sent. 15 ottobre 1999, n. 716/SU; 7 marzo 2001, n. 3290. 4. Il principio indicato trova applicazione nel presente giudizio con riferimento alle censure di omes- sa motivazione della decisione, violazione delle norme in tema di onere della prova, errore di diritto su pun- to decisivo della controversia e motivazione incongrua. Quanto alla violazione delle norme in tema di con- sulenza tecnica Occorre premettere che la scelta del giudice di avvalersi della consulenza tecnica è rimessa alla sua discrezionalità. La scelta negativa espressa nella decisione impu- gnata è giustificata con la considerazione che l'attri- ce non aveva fornito un supporto specifico agli elemen- ti che poi avrebbero potuto essere valutati attraverso l'opera di un consulente tecnico. Si può, quindi, concludere nel senso che la ricor- rente, in definitiva, tende ad un nuovo giudizio sui fatti;
giudizio inammissibile in base ai principi espo- sti.
5. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché l'intimato non vi ha svolto at- tività difensiva.
P. q. m.
4 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 18 marzo 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Estensore Il Presidente 1 C E llo R ie LLIE A ria E a C M N a s A tt.s C IL o D ata in Cance 30.05.02 CANCEL 5