Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15404
CASS
Sentenza 4 novembre 2002

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Ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., che regola normalmente la responsabilità del professionista, il prestatore di opera intellettuale, obbligato ad osservare nell'adempimento dell'obbligazione la diligenza del buon padre di famiglia, risponde anche per colpa lieve, mentre, soltanto qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi di particolare difficoltà, il professionista è tenuto al risarcimento dei danni unicamente per dolo o colpa grave, essendo in tale ipotesi prevista dall'art. 2236 cod. civ. - in deroga alle norme generali - l'attenuazione della responsabilità' ,sicché l'esistenza di tale presupposto deve essere provato dal professionista.

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  • 1Sulla responsabilità civile dell’avvocato
    Giuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Audizione tenuta alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in data 25 febbraio 2025. “Se la forza della matematica è quella di non essere un'opinione, la forza del diritto è invece proprio quella di essere un'opinione”. Salvatore Satta Sommario: 1. Il disegno di legge che limita la responsabilità civile dell'avvocato alle ipotesi di dolo e colpa grave escludendo parimenti ogni responsabilità per l'attività di interpretazione di norme di diritto. 2. Le ragioni condivisibili di questo progetto di riforma. 3. La rilettura, nei limiti della colpa grave, degli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'avvocato. 4. La rilettura, nei limiti della colpa …

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    Giuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15404
Data del deposito : 4 novembre 2002

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