Sentenza 4 novembre 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., che regola normalmente la responsabilità del professionista, il prestatore di opera intellettuale, obbligato ad osservare nell'adempimento dell'obbligazione la diligenza del buon padre di famiglia, risponde anche per colpa lieve, mentre, soltanto qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi di particolare difficoltà, il professionista è tenuto al risarcimento dei danni unicamente per dolo o colpa grave, essendo in tale ipotesi prevista dall'art. 2236 cod. civ. - in deroga alle norme generali - l'attenuazione della responsabilità' ,sicché l'esistenza di tale presupposto deve essere provato dal professionista.
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Audizione tenuta alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in data 25 febbraio 2025. “Se la forza della matematica è quella di non essere un'opinione, la forza del diritto è invece proprio quella di essere un'opinione”. Salvatore Satta Sommario: 1. Il disegno di legge che limita la responsabilità civile dell'avvocato alle ipotesi di dolo e colpa grave escludendo parimenti ogni responsabilità per l'attività di interpretazione di norme di diritto. 2. Le ragioni condivisibili di questo progetto di riforma. 3. La rilettura, nei limiti della colpa grave, degli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'avvocato. 4. La rilettura, nei limiti della colpa …
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Audizione tenuta alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in data 25 febbraio 2025. “Se la forza della matematica è quella di non essere un'opinione, la forza del diritto è invece proprio quella di essere un'opinione”. Salvatore Satta Sommario: 1. Il disegno di legge che limita la responsabilità civile dell'avvocato alle ipotesi di dolo e colpa grave escludendo parimenti ogni responsabilità per l'attività di interpretazione di norme di diritto. 2. Le ragioni condivisibili di questo progetto di riforma. 3. La rilettura, nei limiti della colpa grave, degli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'avvocato. 4. La rilettura, nei limiti della colpa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15404 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DA MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PETRARCHINI, difeso dagli avvocati ALVARO BARTOLLINI, MASSIMO LONGARINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE RI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 14246/01 proposto da:
DE RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato o FURIO TARTAGLIA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PIERMARINO PIERMARINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DA MA;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n^. 17208/01 proposto da:
DA MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PETRACCHINI, difeso dall'avvocato ALVARO BARTOLLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, difeso dall'avvocato PIERMARINO PIERMARINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 687/00 del Tribunale di TERNI, emessa il 23/06/00 e depositata il 26/09/00 (R.G. 1654/98) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Alvaro BARTOLLINI;
udito l'Avvocato Piermarino PIERMARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Temi, su ricorso del dott. AU DA ingiungeva a MA EJ il pagamento della somma di lire 2.000.000, oltre interessi quale residuo compenso di prestazioni medico dentistiche. L'opposizione proposta dal EJ veniva rigettata. Proposto appello, il Tribunale, di Temi lo accoglieva e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo e condannava il DA al risarcimento dei danni in favore del EJ nella misura di lire 2.000.000, oltre interessi e rivalutazione e alla restituzione della somma di lire 1.500.000, già versata a titolo di compenso. Il Tribunale riteneva provata l'inadeguatezza della prestazione professionale, liquidando il danno in via equitativa. Avverso questa sentenza AU DA ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il EJ ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato. Successivamente, il ricorrente ha proposto un nuovo ricorso, identico al precedente, salvo per ciò che concerne la procura a margine dell'atto. Il EJ ha resistito anche a questo con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
2. Il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità del secondo ricorso iscritto al r.g.c. n. 17208/2001, deducendo che era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione avvenuta il 21 febbraio 2001.
L'eccezione è fondata.
Lo stesso ricorrente nel primo ricorso deduce che la sentenza è stata notificata il 21 febbraio 2001. La notifica del secondo ricorso è stata fatta il 19 giugno 2001 e dunque oltre il termine previsto dall'art. 325 secondo comma c.p.c. Come tale è inammissibile.
3. Per quanto concerne il primo ricorso iscritto al n. 11759/01, il controricorrente ha eccepito l'improcedibilità dello stesso. L'improcedibilità, secondo quanto esposto, deriverebbe da ciò, che dal contesto del ricorso non è dato rilevare la volontà del ricorrente di produrre copia autentica della sentenza impugnata e dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio. Da qui la richiesta "nell'ipotesi in cui il ricorrente non avesse provveduto neppure al momento del deposito del ricorso alla produzione suddetta, volersi dichiarare l'improcedibilità del ricorso ...". L'eccezione è infondata.
L'omessa menzione nel ricorso per cassazione del deposito di copia autentica della sentenza impugnata e dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio non è causa d'inammissibilità dell'impugnazione o d'improcedibilità del ricorso. Dalla certificazione di cancelleria in atti risulta poi sia il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato che dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio.
3.2. Sempre con riferimento al primo ricorso, il controricorrente eccepisce la nullità della procura deducendo: che la procura posta in calce al ricorso è stata conferita agli avv. Petracchini e Bartollini;
che invece nell'intestazione del ricorso destinatari della procura sono gli avv. Bartollini e Longarini, mentre l'avv. Petracchini viene evocato quale domiciliatario;
che la procura in calce, già richiamata, reca la firma dell'avv. Longarini e non quella dell'avv. Petracchini cosicché non è dato comprendere chi sia il difensore;
che l'avv. Longarini non è abilitato al patrocinio in cassazione..
L'eccezione è priva di fondamento.
La procura in calce al ricorso è del seguente tenore: "eleggo domicilio in Roma via Tito Labieno, 70 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Petracchini e delego a rappresentanti e difendermi nel procedimento d'impugnazione davanti alla suprema Corte di cassazione .... l'avv. Alvaro Bartollini del Foro di Temi, conferendo ai nominati difensori ogni più ampia facoltà di legge ivi compreso quella di farsi sostituire per l'espletamento del presente mandato nel caso d'impedimento". La procura risulta sottoscritta dal dott. DA e dagli avv. Bartollini e Longarini.
A parte il riferimento "ai nominati difensori", risulta chiaro dalla procura che l'avv. Petracchini è domiciliatario, mentre l'avv. Bartollini è il difensore. E dunque non si ravvista alcuna nullità della procura. Semmai confusione genera l'epigrafe del ricorso che considera difensore anche l'avv. Longarini, ma è ovvio che il richiamo in questione non può determinare la nullità della procura validamente rilasciata all'avv. Bartollini.
4. Con il primo motivo del ricorso principale (n. 11759/2001) il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2236 e 2697 c.c. e l'omessa e contraddittoria motivazione "in ordine alla mancata ammissione di prova decisiva (CTU medico legale) ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie". Il giudice d'appello non aveva "minimamente affrontato le gravi problematiche che sono proprie delle controversie in cui si dibatte di responsabilità professionale". In particolare: a) non vi era prova del nesso di causalità, poiché non vi era prova che i danni lamentati dal ricorrente fossero ascrivibili agli interventi professionali del dentista;
b) spettava al cliente provare che la prestazione medica era di facile esecuzione e che per l'effetto dell'opera del medico egli aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute, con la conseguenza che, in mancanza, doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 2236 c.c.; c) pur volendosi ritenere applicabile l'art. 1176 c.c.. il dott. DA non avrebbe dovuto fornire alcuna prova contraria circa l'esistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e il proprio intervento, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma semmai dimostrare la propria diligenza;
d) immotivato era il rigetto della CTU per l'accertamento della sussistenza del nesso causale o concausale.
Con il secondo motivo del ricorso principale (n. 11759/2001) il ricorrente deduce l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversa., lamentando che il giudice d'appello non si era minimamente soffermato a chiarire gli elementi della propria convinzione circa l'esistenza del nesso di causalità..
4.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente sono infondati.
Va innanzi tutto rilevato che il ricorrente sotto la rubrica di violazione di legge e di vizio di motivazione opera in realtà una rilettura critica della sentenza impugnata, contestando, inammissibilmente in questa sede, il convincimento stesso del giudice di merito espresso in modo difforme dalle aspettative. Sui singoli profili si rileva quanto segue.
Non è esatto quanto dedotto e riassunto sub a) che il giudice non avrebbe chiarito la sussistenza del nesso di causalità. La sentenza dà infatti atto che il EJ aveva lamentato la difettosa e inadeguata prestazione professionale svolta dal dott. DA "e il danno che da tale prestazione gli era derivato, con richiesta del relativo risarcimento". E ritiene che "delle predette circostanze" era stata fornita la prova. Specifica poi ulteriormente la sentenza, richiamando una prova testimoniale, che il riadattamento precario di due protesi "aveva determinato una grossa flogosi dei tessuti inferiori e superiori"; inoltre si era riscontrata "la mancata individuazione del tessuto che, nel molare inferiore di sinistra, aveva ricoperto il moncone del dente stesso, ormai vuoto, che provocava forte dolore soprattutto quando era in atto la masticazione, la mobilità del moncone installato nel canino inferiore di destra e l'irrecuperabilità del molare inferiore di sinistra". Da quanto detto emerge chiaro che il Tribunale ha considerato sia i profili di responsabilità del professionista che la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta del professionista e l'evento.
È infondata anche la doglianza sub b), questa Corte ha affermato che "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale è normalmente regolata dall'art. 1176 cod. civ., che fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve;
nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà la norma dell'art. 2236 cod. civ. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave;
la prova dell'esistenza di tale presupposto, che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista" (Cass. 11 agosto 1990, n. 8218). È poi opportuno precisare che l'affermazione contenuta nelle sentenze di questa Corte secondo cui il paziente deve provare che la prestazione non presenta speciali difficoltà sta a significare, secondo i principi generali, che è a carico di chi agisce in giudizio la prova del contenuto del contratto e delle obbligazioni che ne discendono. Peraltro, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere della prova sulla difettosa e inadeguata prestazione professionale e sull'imperizia del medico. Anche la doglianza sub c) è priva di fondamento. Il Tribunale, nel ritenere provate le circostanze che davano luogo alla responsabilità del professionista, ha precisato che lo stesso non era stato "in grado dal canto suo di fornire alcuna prova contraria limitandosi solo ad eccepire la cattiva igiene orale del EJ ed indicando questa come causa del processo infiammatorio". È evidente che i giudici di merito con le affermazioni sopra riportate hanno inteso significare che il professionista non aveva assolto all'onere della prova a suo carico e, cioè, che l'esito negativo dell'intervento non era dipeso da fatto a lui non imputabile.
È infondata anche la doglianza relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio. È sufficiente osservare che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato ne' quando aveva richiesto la consulenza tecnica, ne' qual era il quesito da sottoporre al CTU (restando vaga la deduzione circa la sussistenza del nesso di causalità), così impedendo anche la valutazione circa la eventuale decisività del mezzo. Fermo poi restando che spetta al giudice di merito la valutazione dell'opportunità di ricorrere o meno alla consulenza, che non costituisce un mezzo di prova.
Non si riscontra poi il vizio di motivazione denunziato, atteso che la sentenza impugnata lascia chiaramente intendere la ratio decidendi posta a base della decisone, anche per ciò che concerne la sussistenza del nesso di causalità.
Per quanto detto, il ricorso principale r.g.c. n. 11759/2001 dev'essere rigettato. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Il ricorso r.g.c. n. 17208/2001 dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso n. 11759; dichiara assorbito il ricorso incidentale;
dichiara inammissibile il ricorso n. 17208;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in euro 170,22 per spese e in euro 800,00 (ottocento/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2002