Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 1
Ove il lavoratore nel corso del rapporto abbia chiesto ed ottenuto il mero accertamento, con sentenza passata in giudicato, della computabilità di un determinato emolumento nel calcolo dell'indennità di anzianità, a lui spettante sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, non è preclusa da tale giudicato la successiva azione dello stesso lavoratore che, dopo la cessazione del rapporto, domandi la condanna del datore di lavoro al pagamento del trattamento di fine rapporto, comprensivo dell'indennità di anzianità maturata in precedenza, sul presupposto della rivendicata computabilità di altro e diverso emolumento nella medesima indennità di anzianità.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Roma, Ordinanza 26 luglio 2017Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 5 dicembre 2017
Download pdf IL TRIBUNALE DI ROMA III Sezione Lavoro Nella persona del giudice designato, dott. Maria Giulia Cosentino nella causa tra TRA FEDERICA SANTORO (Avv. C. de Marchis Gomez) ricorrente e SETTIMO SENSO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore convenuta contumace sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10/6/2017 ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. I fatti di causa, l'illegittimità del licenziamento e le sue conseguenze La ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogatole il 15.12.2015 dopo pochi mesi dall'assunzione, avvenuta formalmente il 11.5.2015, e basato su questa motivazione: “a seguito di crescenti problematiche di carattere economico-produttivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7136 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAQUALE LITTERIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER NA, TO IL, TO LV, TO TT, (tutti eredi di TO NT), elettivamente domiciliati in ROMA VIA MICHELANGELO 44, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE FERRARA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENEDETTA DI GASPARRO, giusta delega in atti;
avverso la sentenza n. 2163/98 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 02/11/98 - R.G.N. 406/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato PASQUALE LETTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Pretore di S. Maria C. V. - Sez. distaccata di Piedimonte Matese, del 28-9-1994, OL IO conveniva in giudizio il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli (C.T.P.), in persona del legale rappresentante p.t., esponendo: a) di aver lavorato alle dipendenze del C.T.P. con qualifica di agente movimento;
b) che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 10-10-1993, erroneamente il C.T.P. non aveva computato nel trattamento di fine rapporto al 31-5-1982 il compenso per lo straordinario eventuale.
Chiedeva, quindi, la condanna del Consorzio al pagamento della somma complessiva di lire 36.899.917 per la causale indicata, oltre svalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese. Il Consorzio, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del principio di infrazionabilità della stessa in giudizi diversi. in quanto, con precedente sentenza passata in giudicato, era stato riconosciuto il diritto del lavoratore a vedersi computato nell'indennità di anzianità utile ai fini della successiva liquidazione del T.F.R. alcune indennità previste da un accordo aziendale del 21 maggio 1981. Chiedeva poi il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto.
Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 6-11-1996 il Pretore decideva la causa rigettando il ricorso e compensando interamente tra le parti le spese di lite.
2. Con ricorso depositato in data 29-5-1997, il soccombente proponeva appello avverso detta decisione e, riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado, chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento della domanda con vittoria di spese. Il C.T.P., ritualmente costituitosi, chiedeva a sua volta la conferma dell'impugnata decisione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
In corso di causa, con memoria depositata in data 5-6-1998, ER IN, OL EN, OL VA e OL TO si sono costituiti in giudizio nella qualità di eredi di OL IO, nel frattempo defunto.
Il tribunale, con sentenza del 23/10-2/11/1998, in riforma della sentenza del pretore, disattendendo l'eccezione di precedente giudicato, accoglieva la domanda degli eredi del OL e condannava l'azienda al pagamento nei confronti dei ricorrenti della somma richiesta in ricorso.
In particolare, il tribunale riteneva che la domanda proposta dal ricorrente non poteva ritenersi coperta dal giudicato in quanto la precedente sentenza richiamata dal Pretore risultava intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, cioè prima della maturazione del diritto al T.F.R. ed al solo fine di accertare l'utile computo di alcune indennità nella determinazione del T.F.R., il cui interesse sorgeva proprio a seguito della riforma dell'istituto in riferimento all'accantonamento di legge.
Quindi, prima della cessazione del rapporto di lavoro, che segna il momento iniziale di decorrenza del diritto in parola, nessuna preclusione processuale del tipo indicato dal Pretore poteva ritualmente maturare.
3. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Consorzio con un solo motivo di ricorso. Resistono con controricorso gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso il Consorzio, riproponendo la tesi già svolta nei giudizi di merito, ha lamentato che il tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l'ammissibilità dell'originaria domanda, la quale era invece inammissibile per il precedente giudicato implicito formatosi tra le parti. Infatti, con sentenza del Pretore di Napoli resa tra le stesse parti, confermata in appello e divenuta definitiva, era stato già riconosciuto il diritto del lavoratore al computo di alcune indennità nell'indennità di anzianità utile ai fini del T.F.R.;
pertanto la formazione del giudicato su una domanda rivolta al conseguimento di una maggiore liquidazione dell'indennità di fine rapporto precludeva la possibilità di avanzare altra e successiva domanda di ricalcolo della predetta indennità, ancorché fondata su ragioni diverse, trattandosi di elementi costitutivi del complessivo trattamento di fine rapporto.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. In generale deve considerarsi che è vero che questa Corte ha affermato - e qui ribadisce - il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (Cass. 6 agosto 1997, n. 7275, Cass. 2 settembre 2000, n. 11520; Cass. 19 gennaio 2001 n. 728). Si è quindi ritenuto (Cass. 5 aprile 1991, n. 3591) che, in forza di tale principio, l'autorità del giudicato investe non soltanto quanto espressamente dedotto, ma anche quanto sarebbe stato deducibile in relazione al medesimo oggetto;
ciò comporta in particolare - ha precisato questa Corte nella cit. decisione - che la formazione del giudicato sulla domanda del lavoratore, diretta a conseguire la liquidazione della indennità premio di servizio con il computo dell'indennità integrativa speciale, preclude la proponibilità di una successiva domanda volta a conseguire una maggiore liquidazione della medesima indennità premio di servizio per effetto dell'abrogazione ex lege n. 297 del 1982 del cosiddetto blocco della contingenza, nel caso in cui tale questione avrebbe potuto essere fatta valere nel primo giudizio per essere detta legge già in vigore all'epoca della proposizione della relativa domanda. Ma tale principio opera solo entro i limiti della controversia, segnati dal petitum, dalla causa petendi e dal decisum (Cass. 11 giugno 1981, n. 3802); pertanto si è ritenuto, ad es., che il giudicato di rigetto, formatosi sulla domanda tendente ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un licenziamento, ai sensi dell'art. 7, 7^ comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, non preclude la successiva impugnazione del medesimo, al fine di ottenerne l'annullamento per difetto di giusta causa, anche se il datore di lavoro abbia, nel precedente giudizio, eccepito la sussistenza di tale giustificazione, ma non ne abbia provocato il positivo accertamento a mezzo di specifica domanda riconvenzionale.
Nella specie manca questa identità di res judicanda, atteso che nel primo giudizio è stata dal lavoratore esercitata (nel corso del rapporto) un'azione di mero accertamento (non già dell'ammontare dell'indennità di anzianità maturata fino al passaggio al regime del t.f.r., bensì) della computabilità di un determinato emolumento che era quello in ordine al quale sussisteva la res dubia e si radicava l'interesse ad agire;
e solo un'azione di mero accertamento era possibile, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di questa (Corte Cass. 24 giugno 1991, n. 7081), atteso che il credito avente ad oggetto l'indennità di anzianità, poi confluita nel t.f.r., è destinato a maturare solo alla cessazione del rapporto. Invece nel secondo giudizio (questo sì instaurato dopo la cessazione del rapporto) il lavoratore ha promosso un'azione di condanna (al pagamento del t.f.r. comprensivo dell'indennità di anzianità), non certo sovrapponibile a quella esercitata in precedenza stante l'evidente diversità di petitum. D'altra parte, se così non fosse, si perverrebbe alla radicale, quando paradossale, conseguenza che il datore di lavoro, soccombente nel primo giudizio in cui si era accertato con sentenza passata in giudicato che un determinato emolumento doveva essere calcolato nell'indennità di anzianità, avrebbe potuto liquidare tale indennità (unitamente al t.f.r. successivamente maturato) escludendo ad libitum qualsiasi emolumento diverso da quello oggetto del precedente accertamento coperto da giudicato.
Pertanto - non potendo condividersi il precedente specifico di questa Corte (Cass., sez. lav., 2 settembre 2000 n. 11520; cfr. anche Cass., sez. lav., 19 gennaio 2001, n. 728) che, nella stessa fattispecie relativa ad altro dipendente dello stesso Consorzio, ha, invece, ritenuto sussistere la preclusione del giudicato - deve affermarsi il principio secondo cui, ove il lavoratore nel corso del rapporto abbia chiesto ed ottenuto il mero accertamento con sentenza passata in giudicato della computabilità di un determinato emolumento nel calcolo dell'indennità di anzianità, a lui spettante fino alla data di applicabilità del regime del trattamento di fine rapporto, non è preclusa da tale giudicato la successiva azione del lavoratore medesimo che, dopo la cessazione del rapporto, domandi la condanna del datore di lavoro al pagamento del trattamento di fine rapporto, comprensivo dell'indennità di anzianità maturata in precedenza, sul presupposto della rivendicata computabilità di altro e diverso emolumento nella medesima indennità di anzianità.
2.2. Nella fattispecie in esame vi è appunto questa diversità di petitum e causa petendi nei due giudizi succedutisi nel tempo (quello conclusosi con sentenza del medesimo tribunale n. 256 del 1992, ormai definitiva, e quello di cui alla sentenza impugnata). Nel primo giudizio si chiedeva il mero accertamento della computabilità di determinate indennità (quelle di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981) nell'indennità di anzianità spettante alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 e poi confluita nel trattamento di fine rapporto. Nel secondo giudizio si è chiesto la condanna al pagamento del t.f.r., corrisposto dal Consorzio in misura inferiore al dovuto per non aver computato nell'indennità di anzianità la c.d. indennità di lavoro straordinario che invece andava computata.
Solo in questo giudizio, in cui il lavoratore ha chiesto accertarsi l'esatto ammontare del t.f.r. (e quindi anche dell'indennità di anzianità che in esso era confluita) e conseguentemente condannarsi il Consorzio datore di lavoro al pagamento della differenza tra tale importo dovuto e quanto effettivamente percepito, il lavoratore era onerato di indicare tutte le ragioni a fondamento delta sua pretesa di vedersi liquidato il t.f.r. nell'importo rivendicato e quindi di allegare tutte le voci che eventualmente concorrevano all'esatta liquidazione dello stesso. Talché solo in questo caso il giudicato è destinato a formarsi sul quantum debeatur a titolo di t.f.r., in modo da coprire ogni voce in ipotesi non conteggiata dal datore di lavoro, sia espressamente dedotta dal lavoratore ricorrente, sia non dedotta (parlandosi in questa seconda evenienza di giudicato implicito).
Invece il thema decidendum del primo giudizio, avendo ad oggetto un'azione di mero accertamento relativo ad un singolo e distinto emolumento, era necessariamente limitato dalla domanda. Il giudice non ha accertato l'ammontare dell'indennità di anzianità maturata al momento del transito nel nuovo regime del trattamento di fine rapporto (31 maggio 1982); bensì ha accertato che, quale che fosse il quantum debeatur a tale titolo, il lavoratore aveva diritto a vedersi computare nell'indennità di anzianità anche alcune specifiche voci (quelle di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, che, prevedendo invece la non computabilità a tale fine, aveva fatto insorgere tra le parti la res dubia e quindi la lite).
Questa Corte - come già notato - ha infatti ammesso una tale azione di mero accertamento prima che, con la cessazione del rapporto di lavoro, insorga il diritto del lavoratore alla percezione del t.f.r.. Infatti Cass. 24 giugno 1991, n. 7081. cit., ha affermato che l'azione di (mero) accertamento del lavoratore, intesa ad ottenere il superamento di un oggettivo stato d'incertezza circa la computabilità, o meno, di un determinato emolumento (come il compenso per lavoro straordinario continuativo) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., nel testo sostituito dall'art. 1, l. n. 297 del 1982, è ammissibile, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., anche nel corso del rapporto di lavoro, tenuto conto, in particolare, che le quote di retribuzione accantonate ai sensi di tale norma sono configurabili come oggetto di un diritto autonomo rispetto al trattamento di fine rapporto, che - come l'indennità di anzianità di cui al vecchio testo dell'art. 2120 c.c. - si perfeziona solo con la cessazione del rapporto.
Ma questa possibilità di agire per il mero accertamento suddetto non comporta che il lavoratore, il quale, nel passaggio dal regime dell'indennità di anzianità a quello del trattamento di fine rapporto, avesse ritenuto contestata o dubbia la computabilità nell'indennità di anzianità di un determinato elemento retributivo, fosse onerato di estendere la sua domanda ad ogni qualsivoglia altra indennità; sicché l'accertamento in positivo della computabilità dell'emolumento allegato non poteva mai comportare anche l'implicito accertamento in negativo della non computabilità di tutti gli altri emolumenti non espressamente dedotti.
3. Il ricorso deve quindi essere respinto.
Alla soccombenza consegue la condanna del Consorzio ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso: condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 12,00 oltre euro 2.000,00 (duemila) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2002