Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10416 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
104 1 6 / 0 1 : REPUBBLICA IN NOME DEL P POLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Appalto SEZIONE SECONDA CIVILE Porrispetti fament Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 21408/98 - Cron. 23032 - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere- Rep. 3504Dott. Olin do SCHETTINO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 03/04/01 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: it 30 LUG 2001 AN LF, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di €1,55 1.3000 CANCELLERIA CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANDREA BONATO FABRIS, giusta delega in atti;
ricorrente DE345080
contro
EN LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato NICOLACRESCENZIO 91, LAGOZINO, che la difende unitamente all'avvocato PATRIZIA FONTANESI, giusta delega in atti;
- controricorrente2001 579 avverso la sentenza n. 278/97 del Tribunale di -1- GORIZIA, depositata il 02/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato Nicola LAGOZINO, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.21408/98 Oggetto:Appalto-corrispettivo-pagamento SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 15-7-1989, l'impresa NI conveniva davanti al pretore di Gorizia, sezione distaccata di Monfalcone, AU AU, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 5.000.000 oltre accessori, a titolo di corrispettivo per lavori extra appalto eseguiti per la stessa, come da fattura n.4/89, emessa per lire 5.121.407. Nel costituirsi in giudizio la convenuta, premesso NI aveva immotivatamente che l'impresa cessato, nel marzo 1988, ogni attività nel cantiere, negava di avere ricevuto la fattura sopra la quale, peraltro, comprendeva opereindicata non ordinate o non eseguite e comunque viziate e, poiché aveva versato, per lavori extra appalto, la somma di lire 9.500.000, con conseguente sussistenza di un suo credito di lire 4.378.593, chiedeva il rigetto della domanda e spiegava, a sua volta, riconvenzionale per la condanna dell'attrice al pagamento di detta somma. 2 All'esito dell'espletata istruttoria, il giudice adito accoglieva la domanda dell'impresa NI, rigettava la riconvenzionale e condannava la convenuta al pagamento all'attrice della somma di lire 4.767.860, oltre agli accessori ed alle spese di lite. Proposto appello dalla AU, il tribunale di Gorizia, con sentenza depositata il 2 ottobre 1997, ha accolto parzialmente il gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la dell'impresa NI, compensando per domanda intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Il giudice di appello pervenuto a siffatta decisione, in quanto ha ritenuto, sulla base della prodotta documentazione ( idest:quietanze), che la somma di lire 9.500.000 pagata dalla AU all'impresa NI si riferisse espressamente d'altraproprio ai lavori extra contratto, e che, parte, la seconda non avesse provato che i lavori, pure extra appalto, per i quali aveva chiesto il pagamento del corrispettivo, fossero diversi e più recenti di quelli il cui pagamento, da parte della AU, risultava documentato, come detto, dalle prodotte quietanze. 3 In definitiva, l'impresa NI non ha provato in alcun modo di avere eseguito per la AU altri e diversi lavori, oltre a quelli il cui corrispettivo risulta essere stato regolarmente pagato dalla committente. Ricorre per la cassazione della sentenza NI ED, titolare dell'omonima impresa edile, deducendo due motivi di gravame;
resiste con controricorso, seguito da memoria ex art.378 c.p.c., AU AU. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) violazione e falsa applicazione dell'art.2697 C.C. ed omessa ed insufficiente motivazione sul punto decisivo dell'estinzione dell'obbligazione, nonché violazione del dovere di giudicare "iuxta alligata et probata" in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. Con la censura di cui al motivo in esame il ricorrente si duole del fatto che il tribunale abbia erroneamente e immotivatamente ritenuto che i pagamenti effettuati dalla AU si riferissero anche ai lavori extra appalto - in ordine ai quali 4 egli aveva chiesto, con la domanda introduttiva del giudizio, la condanna della convenuta al pagamento del relativo corrispettivo ' laddove, invece, i pagamenti predetti e le relative quietanze riguardavano soltanto 'una parte del rapporto di "1 appalto pregressa e già definita fra le parti in conformità alle previsioni del contratto del 12-8- 1988", come risultante dalle fatture n.11 del 20- 12-1988 e n.3 del 24-3-1989. Così statuendo, quel giudice ha invertito, tra l'altro, l'onere della prova, pretendendo che dovesse essere l'attore, che agito per il pagamento di quanto ancoraha dovutogli dalla convenuta per i lavori incontestabilmente eseguiti per conto della stessa, a dimostrare di non essere stato ancora pagato, e non, invece, quest'ultima a fornire la prova dell'adempimento della sua obbligazione. 2) insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata ammissione delle prove testimoniali e M della c.t.u. richiesta. I predetti mezzi istruttori, non ammessi dal tribunale, avrebbero consentito, secondo il ricorrente, di accertare sia la natura ed entità dei lavori eseguiti in esecuzione del contratto di appalto e di quelli extra appalto sia il loro "valore" complessivo. 5 Il ricorso è infondato. Con riguardo al primo motivo, si Osserva che il tribunale di Gorizia, a seguito di puntuale esame della documentazione prodotta dalle parti (rispettivamente fatture e quietanze), si è formato il convincimento, chiaramente espresso in sentenza attraverso una motivazione che non si presta a censure, in quanto immune da vizi logici e giurid ici, della fondatezza dell'assunto della convenuta AU, in ordine agli effettuati pagamenti all'attrice impresa NI dei lavori extra appalto, che quest'ultima ha asserito di avere eseguito per la prima e per i quali non avrebbe ricevuto dalla committente il relativo corrispettivo, risultante dalla fattura n.4/89, emessa per lire 5.121.407. Ed, invero, si legge, tra l'altro, nella sentenza impugnata che "le quietanze (prodotte dalla M AU) che attestano il pagamento all'appaltatore di lire 9.500.000 si riferiscono (espressamente), per dichiarazione dallo stesso NI resa nelle predette quietanze, a lavori extracontratto"; e che il NI, dal canto suo, non ha fornito la prova di avere eseguito "lavori 6 fuori preventivo, del tutto estranei a quelli già pagati con il versamento dell'importo di lire 9.500.000 da parte della AU". Ora, in presenza di siffatte proposizioni del giudice di appello, basate su accertamenti e valutazioni che non possono, evidentemente, essere rinnovati in questa sede, dalle quali risulta, da un lato, che la convenuta ha fornito la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico, dedotta in giudizio dal NI, e, dall'altro, che costui non ha dimostrato che la somma richiesta con la domanda introduttiva del presente procedimento si riferisse a lavori diversi da quelli per i quali era stato effettuato il pagamento dalla AU, deve escludersi che vi sia stata indebita inversione dell'onere della prova, con violazione, quindi, dell'art.2697 c.c., า avendo semplicemente statuito, il giudice di Am appello, con congrua motivazione, che l'attore non era creditore, per il titolo dedotto in giudizio, richiesta in citazione, perché hadella somma ritenuto che la convenuta ha provato per tabulas di averla pagata. rilevarsene Quanto al secondo motivo, deve parimenti l'infondatezza, attesa la logica e 7 convincente spiegazione fornita dal tribunale, circa l'inammissibilità, per genericità, ininfluenza ed irrilevanza, dei richiesti mezzi istruttori (prova testimoniale e consulenza tecnica), ai fini, pretesi dal ricorrente, della dimostrazione della fondatezza del proprio assunto. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese. 01 /10000! TOT 29000
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in lire 212.200 oltre a lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) 2 A . Правеш M 4 O R ) a i O i r i r e z P a i i 1 z P v i r 0 I d L e u 0 I i F S ) G 2 I I a i t N e t D . I IL CANCE/ERE C1 r A H a T i A o i C z T I z i a Francesco Catania r C v O r C e G S A e A R - c - i f - i ANGELLERIA. D - f DEPOSITATO IN DANCE 01 I . p IL CANCELLIERE 01 2 Roma 1 8 4 4 A M O R 8