CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 10085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10085 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - TE CO EN ME LD CR SENTENZA sui ricorsi di CH AT, nato a [...] il [...], CH IO, nato a [...] il [...], AC IN, nato a [...] il [...], RU IC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 08/04/2025 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LD CR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LE Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dei CH e di AC e l’inammissibilità del ricorso di RU;
letta per AC la memoria dell’avv. Giancarlo Frino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 8 aprile 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 3 giugno 2024 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena inflitta a AT CH e a IC RU e ha confermato la condanna per IO CH e IN AC.
2.AT e IO CH nonché IN AC eccepiscono con separati ricorsi la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. IC RU eccepisce invece la violazione di legge perché la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il concordato della pena in appello per mancanza di procura speciale che invece era agli atti. La difesa di AC presenta una Penale Sent. Sez. 3 Num. 10085 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 25/02/2026 2 memoria in cui si limita a chiedere l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso di IC RU è fondato. Risulta agli atti che il difensore, LA Basanisi, era provvista di procura speciale per proporre il concordato in appello. Pertanto, la decisione di inammissibilità dell’istanza, in assenza di un requisito di legge, va annullata senza rinvio con trasmissione alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso. Sono manifestamente infondati, invece, gli altri ricorsi. Per i CH, la Corte di appello ha evidenziato che non avevano mostrato segni di resipiscenza e che avevano rinunciato a dei motivi già infondati. Per AC, a queste stesse ragioni si unisce la considerazione della sua proclività a delinquere, documentata sia dai precedenti penali sia dall’intercettazione progressivo 271, rit. 124/20 del 3//2020 in cui comunicava a CH che, appena tornato libero, avrebbe ripreso a rubare. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi dei CH e di AC debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RU IC ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di CH AT, CH IO e AC IN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LD CR UC AC
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LD CR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LE Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dei CH e di AC e l’inammissibilità del ricorso di RU;
letta per AC la memoria dell’avv. Giancarlo Frino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 8 aprile 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 3 giugno 2024 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena inflitta a AT CH e a IC RU e ha confermato la condanna per IO CH e IN AC.
2.AT e IO CH nonché IN AC eccepiscono con separati ricorsi la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. IC RU eccepisce invece la violazione di legge perché la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il concordato della pena in appello per mancanza di procura speciale che invece era agli atti. La difesa di AC presenta una Penale Sent. Sez. 3 Num. 10085 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 25/02/2026 2 memoria in cui si limita a chiedere l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso di IC RU è fondato. Risulta agli atti che il difensore, LA Basanisi, era provvista di procura speciale per proporre il concordato in appello. Pertanto, la decisione di inammissibilità dell’istanza, in assenza di un requisito di legge, va annullata senza rinvio con trasmissione alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso. Sono manifestamente infondati, invece, gli altri ricorsi. Per i CH, la Corte di appello ha evidenziato che non avevano mostrato segni di resipiscenza e che avevano rinunciato a dei motivi già infondati. Per AC, a queste stesse ragioni si unisce la considerazione della sua proclività a delinquere, documentata sia dai precedenti penali sia dall’intercettazione progressivo 271, rit. 124/20 del 3//2020 in cui comunicava a CH che, appena tornato libero, avrebbe ripreso a rubare. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi dei CH e di AC debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RU IC ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di CH AT, CH IO e AC IN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LD CR UC AC