Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2002, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA DI CASSAZIONE0.2095 /02 OLD ITALIA Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Bott. Aldo VESSIA Presidente aggiunto - R.G. N. 21505/00 - Presidente di sezione Cron. 5136 Dott. Rafaele CORONA Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere - Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere - Ud.13/12/01 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere - Dott. Guido VIDIRI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: STUDIO MG S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHINOTTO presso lo studio degli avvocati ERMANNO PRASTARO, SABRINA MARIANI, che la rappresentano e giusta procura speciale del Notaio dott.difendono, Fernando De Paola, depositata in data 14 novembre 2001 2000, in atti;
- ricorrente 627 -1-
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato avversO la sentenza n. 7234/99 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 11/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Ermanno PRASTARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato l'11 giugno 1998 la Studio MG s.r.
1. conveniva davanti al Giudice di pace di Roma il Comune di Roma, chiedendo che dichiarata la nullità degli inviti divenisse pagamento delle spese di rimozione di ufficio di impianti pubblicitari, pretese dal Comune convenuto, sostenendo che tale rimozione era stata eseguita in modo arbitrario ed in violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, cioè senza preavviso e senza l'emissione di un provvedimento amministrativo ad hoc. Con sentenza in data 11 novembre 1999 il Giudice di pace di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la controversia relativa ad attività amministrativa che viene generalmente denominata "esecuzione in danno" cioè l'esecuzione di ufficio da parte della P.A. di un provvedimento non eseguito spontaneamente dal privato, con il conseguente addebito a quest'ultimo delle spese, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Studio MG s.r.l., con due motivi. Motivi della decisione 3 Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in base a procura generale alle liti in data 27 aprile 1999, cioè antecedente alla sentenza impugnata. Non avendo il Comune di Roma svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 13 dicembre 2001 liduvanna 14 FEB. 2002 CANCELLIE EG1 4