Sentenza 9 febbraio 2000
Massime • 1
Nei procedimenti di criminalità organizzata (nel caso, per il reato di cui all' art. 416 bis cod. pen.) le funzioni di pubblico ministero sono attribuite, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, cod. proc pen. "all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente". Esclusivamente a tale organo inquirente spetta il potere di impugnare i provvedimenti del tribunale "de libertate". Nè può condurre a diversa conclusione il fatto che il P.M. sia eventualmente designato ex art. 51, comma 3 ter, cod. proc. pen., perché tale delega si riferisce alle "funzioni di pubblico ministero per il dibattimento" e non si estende sino a comprendere il potere di impugnazione, che rimane riservato al pubblico ministero del capoluogo del distretto.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2000, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 9/2/2000
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
Dott. Luciano Deriu Consigliere N. 632
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco Serpico Consigliere N. 16957/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi AVVERSOl'ordinanza del 2 aprile 1999 del Tribunale di Lecce;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con ordinanza del 2 aprile 1999 il Tribunale di Lecce, accogliendo l'appello proposto da BA FR avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che, quale giudice del dibattimento, aveva respinto la richiesta di caducazione della misura cautelare della custodia in carcere, dichiarava la perdita di efficacia dell'anzidetta misura a norma dell'art. 309, comma 10, cod.proc.pen., ordinando la liberazione dell'imputato.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il pubblico ministero deducendo:
1. che la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale dell'1.6.1998 n. 232 non può applicarsi alla fattispecie, perché intervenuta a rapporto giuridico esaurito;
2. che la questione della perdita di efficacia del provvedimento impositivo della misura cautelare non poteva essere sollevata davanti al giudice del dibattimento, essendosi sul punto formato il giudicato implicito nel momento in cui il tribunale della libertà aveva rigettato la richiesta di riesame.
P.
2. Questa Corte deve preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod.proc.pen., perché proposto da soggetto non legittimato.
Nei c.d. procedimenti di criminalità organizzata le funzioni di pubblico ministero sono attribuite, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, cod.proc.pen., "all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
Nella fattispecie, essendo stato contestato il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen, le funzioni di pubblico ministero spettavano alla procura distrettuale di Lecce, cui competeva in via esclusiva il potere di impugnazione.
Va aggiunto che il procuratore della Repubblica di Brindisi, che nel caso di specie sottoscrive l'atto di ricorso quale "designato ex art. 51, comma 3 ter, cod.proc.pen.", non ha il potere di presentare impugnazione, perché a lui può essere devoluto soltanto l'esercizio delle "funzioni di pubblico ministero per il dibattimento", tra le quali non rientra sicuramente il potere di impugnazione, che resta in ogni caso riservato al pubblico ministero distrettuale (v. Sez. Unite, 19.1.2000, p.m. c/Zurlo).
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2000