Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
I LE L I L R 9 IA O B 8 O - 8 E R R . E R E N e N l , E T O a 1 I n Z A 8 e A 9 p PUBBLICA ITALIANA R IN NOME0 07 86/02 1 M T - a S 1 I m 1 G e - t E 4 s R i 2 s A l . D a E e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 T h 2 Oggetto N c i E . f S i T E d R CORREZIONE o SEZIONE PRIMA CIVILE A m DI ERRORE MATERIALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19729/99 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere PLENTEDA Consigliere .2160 Cron Dott. Donato CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Walter Ud. 09/10/2001 FELICETTI Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: U.P.I.C.A. UFFICIO PROVINCIALE DELL INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI MACERATA, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
VINCIGUERRA QUINTO;
intimato avverso la sentenza n. 325/98 del OR di MACERATA, 2001 depositata il 30/09/98; 2080 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 09/10/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza in data 30.09.1998 il OR di Ma- accolse l'opposizione proposta ai sensi cerata dell'art. 22 della legge n. 689 del 1991 da Vinciguerra Quinto, in proprio e quale presidente pro tempore della "Soc. Coop. a r.l. "Radio Eco avverso l'ordinanza con ' la quale l'Ufficio Provinciale per l'Industria, il Com- mercio e l'Artigianato aveva irrogato la sanzione ammi- م ر nistrativa pecuniaria di lire 300.000 per violazione dell'art. 2626 C.C. in relazione al mancato deposito del bilancio societario alla data del 31.12.1988. Quanto alle spese del giudizio di opposizione, il motivazione della sentenza, manifestò OR, nella convincimento che fosse "equo disporne la compen- il sazione" tra le parti (1'UPICA si era costituito nel giudizio) e in tal senso pronunciò, nel dispositivo letto in udienza e trascritto poi nella sentenza, con la formula "Spese compensate tra le parti". Con successiva ordinanza in data 9.12.1998, emessa ad istanza del Vinciguerra e ai sensi dell'art. 287 2 c.p.c., lo stesso OR dispose "la correzione della sentenza compensando parzialmente le spese di lite e condannando l'Amministrazione resistente alla rifusione al ricorrente degli oneri processuali nella misura di lire 400.000". Avverso tale sentenza, in quanto e nel senso in cui è stata corretta, ricorre per cassazione il suddet- to Ufficio Provinciale dell'Industria e del Commercio della Provincia di Macerata con il ministero dell'Avvocatura Generale dello Stato. Il Vinciguerra non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con unico motivo il ricorrente denuncia la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c. nonché il vizio di "motivazione insufficiente, errata e con- traddittoria" censurando l'applicazione fatta dal Pre- tore dell'art. 287 c.p.c. con l'argomento che "il provvedimento di correzione non correggeva alcun errore materiale ma sostituiva, invece, alla pronuncia di com- pensazione delle spese altra pronuncia di compensazione parziale delle stesse e di condanna di essa Amministra- zione alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali in lire 400.000, incidendo in tal modo, al di fuori dei limiti di applicabilità dell'art. 287 c.p.c. (i soli errori materiali e le omissioni), 3 sul contenuto concettuale sostanziale della decisione, sul punto relativo alle spese del giudizio“. Il motivo è fondato. Con la procedura di cui all'art. 287 c.p.c. sono correggibili i soli errori materiali che trovano origi- ne in una mera "svista" del giudice. Essi consistono, infatti, in una fortuita divergenza tra l'idea e la sua rappresentazione oppure in una mera distrazione o svi- sta nella redazione della sentenza (in tal senso V., ex multis, Cass. n. 10129 del 1999, n. 816 del 2000), sen- za incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, sicché il problema che il procedimento di correzione è destinato a risolvere concerne soltanto l'adeguamento dell'espressione all'idea, secondo quanto risulta dallo stesso testo del provvedimento del giudi- ce. Nel caso di specie, rilevata la piena corrispon- denza tra la formulazione del giudizio in ordine alle spese, quale il OR ebbe a rendere nella motivazio- ne della sentenza, manifestando il convincimento che fosse equo disporne la compensazione, e l'espressione finale del giudizio stesso, nel dispositivo della sen- tenza, nei termini racchiusi nella formula "Spese com- pensate tra le parti", concettualmente corrispondente a quel giudizio, risulta del tutto evidente che la 4 'correzione" disposta dal medesimo OR ha natura sostanziale di giudizio (in termini diversi dal prece- dente) che, sul punto delle spese, si richiama al prin- cipio della soccombenza (art. 91). E proprio l'applicazione di tale principio, ossia un regolamento delle spese secondo la soccombenza era stata, invece, esclusa nell'originario testo della sentenza (motivazione e dispositivo) con il riferimento ai giu- sti motivi di compensazione (art. 92 comma 2° c.p.c.). Il ricorso Va dunque accolto e la sentenza, testo modificato dalla correzione, cassata. nel Appare equo che le spese del giudizio di cassazio- ne restino compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte corretta. Compensa le spese del giudizio. Così deciso addì 9 ottobre 2001 nella camera di 9 e l 8 consiglio della prima sezione civile della Corte di a 6 n . e p N a , 1 m 8 e Cassazione. t 9 s 1 i - s 1 l 1 e - Il Consigliere estensore Il Presidente Valte: Celentano Vincenzo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Lwint 24 GEN. 2002 IL CANCELLIERE