Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
1 LA CORTE0 1 89 1 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN EMAD CA SAZIONE Oggetto Responsable to SEZIONE TERZA CIVILE de circologious. shisobl Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 10716/99 - 4638 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Cron. 520 Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere- Ud.17/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Italo PURCARO Consigliere Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti SENTENZA 11 FEB. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE HI CE, TA EL, HI EF, HI AN, elettivamente domiciliati CELLERIA in ROMA VIA L MANCINELLI 60, presso lo studio difesidell'avvocato CLAUDIO PROSSOMARITI, dall'avvocato GIUSEPPE FALACE, giusta delega in atti;
724.08
- ricorrenti -
contro
SAI SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Fausto Marchionni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA 2001 CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA 2181 ANTONIETTA PERILLI, che la difende, giusta delega in -1- į atti;
controricorrente nonchè
contro
TI TU, SC EN;
intimati avverso la sentenza n. 481/98 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 26/11/98 e depositata il 12/12/98 (R.G. 278/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Ernesto udienza del 17/12/01 dal LUPO;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del I motivo e l'accoglimento p.q.r. del II motivo di ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 1993 i coniugi AR IA e LA Bastari, nonché NO e LU IA, convenivano davanti al Tribunale di IN IC OS, RT MO e la SAI-Società Assicuratrice Industriale s.p.a., quali, rispettivamente, proprietario, conducente ed assicuratore dell'autovettura che, il 30 giugno 1986, si era scontrata con il motociclo di proprietà e condotto da UC IA, determinandone la morte. Gli attori chiedevano la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni da loro subiti come congiunti della persona deceduta. I convenuti, costituendosi, deducevano che la responsabilità del MO in ordine all'incidente era stata esclusa dalla sentenza penale della Corte di appello di CO, passata in giudicato, che aveva assolto il MO dall'imputazione di omicidio colposo perché il fatto non costituisce reato. La società SAI proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione della somma da essa pagata agli attori a titolo di provvisionale in esecuzione della sentenza penale di primo grado che aveva condannato il MO, dichiarato responsabile dell'incidente nella misura del 20 %. Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 27 aprile 1995, rigettava la domanda attorea ed accoglieva la domanda riconvenzionale. Proposta impugnazione dagli attori, la Corte di appello di CO, con la sentenza depositata il 12 dicembre 1998, ha confermato la pronunzia di primo grado. La Corte ha osservato che la sentenza penale di secondo grado, resa anche nei confronti degli appellanti quali parti 3 civili, ha efficacia di giudicato nel presente giudizio “quanto all'accertamento dei fatti materiali", "ai sensi degli artt.27 e 28 del codice di procedura penale del 1930 all'epoca vigente". Tali fatti materiali sono stati individuati dalla Corte nella circostanza che la moto del IA "procedeva a velocità elevata ed effettuando un sorpasso sulla destra della Fiat 500” e, per quanto attiene al MO, che questi "ebbe a segnalare la manovra a destra" e che “l'urto avvenne a circa 80- 100 cm. di distanza dal margine destro della carreggiata" ed "interessò i due veicoli in modo radente, ciò che escludeva unitamente ad altre circostanze uno spostamento verso sinistra della Fiat 500 prima di effettuare la svolta a destra, quale idoneo ad ingannare il motociclista". Sulla base di tale accertamento dei fatti la Corte di appello ha ritenuto } "evidente la colpa del IA" e l'assenza di colpa del MO, "risultando la sua condotta di guida pienamente regolare", con il conseguente superamento della presunzione di colpa posta dal secondo comma dell'art.2054 c.c.. Avverso la sentenza della Corte di appello di CO AR IA, LA Bastari, NO e LU IA hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui la società SAI ha resistito con controricorso. IC OS ed RT MO non hanno svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c. e dell'art. 104 T.U. n.393 del 15.6.59, ex art.360 n.3 c.p.c.", lamentando che la sentenza impugnata 4 abbia omesso di applicare il citato art. 104 del codice della strada (vigente all'epoca del fatto), secondo cui i veicoli devono circolare "in prossimità del margine destro" della carreggiata (primo comma) e "tenersi il più possibile sul margine destro" per voltare a destra (nono comma), obblighi che non sono stati osservati dal conducente della Fiat 500. La sentenza impugnata si è riportata alle argomentazioni del giudice penale, mentre avrebbe dovuto valutare il comportamento del MO e desumere la sua condotta colposa dal fatto che l'urto è avvenuto a 100 cm. dal margine destro della carreggiata. Tale accertamento di colpa, sia pure concorrente, avrebbe comportato il mancato superamento della presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono "insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.", ribadendo che il convenuto MO, circolando "ad oltre 1 mt. dal margine destro della carreggiata”, violava il citato art. 104 del codice della strada. Essi si dolgono, altresì, della "motivazione per relationem" della sentenza impugnata, con riferimento alla sentenza di primo grado. 2.- I due motivi di ricorso, strettamente connessi, sono inammissibili perché pongono in discussione i fatti materiali accertati da una sentenza penale avente effetto di giudicato per gli odierni ricorrenti. b. Secondo la disciplina del previgente codice di procedura penale (applicabile in relazione alla data del fatto), la sentenza penale irrevocabile pronunziata in seguito a giudizio di secondo grado, di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato per assenza 5 di colpa, se non preclude l'azione civile di risarcimento del danno, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile proposto dal danneggiato che si sia costituito parte civile in ordine all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale (art.28 c.p.p.). Sulla base di tale disposizione la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto "processualmente incontestabili" gli accertamenti di fatto compiuti dalla sentenza penale irrevocabile di secondo grado, che aveva assolto il conducente dell'autovettura, RT MO, dal reato di omicidio colposo del motociclista IA. Tra tali accertamenti di fatto la sentenza impugnata ha incluso la circostanza che il detto conducente circolava “a circa 80-100 cm. di distanza dal margine destro della carreggiata”, distanza che è stata ritenuta, sia dal giudice penale che dal giudice civile, rispettosa degli obblighi posti dall'invocato art. 104 del previgente codice stradale. I ricorrenti censurano tale valutazione della sentenza impugnata, ma prescindono dal fatto che essa si fonda su accertamenti di fatto passati in giudicato, tanto che richiamano più volte il contenuto della sentenza penale di primo grado (di condanna dell'imputato), la quale è stata riformata e sostituita dalla sentenza di secondo grado divenuta irrevocabile. Quest'ultima sentenza ha escluso che il MO abbia violato gli obblighi sulla mano da tenere posti dal citato art. 104. Non è quindi censurabile la sentenza impugnata per essersi fondata sulla sentenza penale divenuta irrevocabile, con interpretazione del giudicato penale che non viene impugnata dai ricorrenti. 6 7 Consegue che sono inammissibili le censure di violazione dell'art. 104 codice stradale e (in via conseguenziale) dell'art.2054 c.c., nonché di vizi di motivazione in ordine ai punti decisivi per l'applicazione delle dette disposizioni, poiché esse sono precluse dal menzionato giudicato penale. 3.- In conclusione, il ricorso, contenendo motivi che non sono ammissibili, va dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. 1 129,11
P.Q.M.
EST 20,66 La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa tra le parti le TOT. 149,77 spese del giudizio di cassazione. 8005 2400 73.77 Così deciso a Roma il 17 dicembre 2001. Il PresidenteIl Relatore-Estensore 1 Gandam Fiducin Emmast kupoمهسا IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria oggi, 11.Пог IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 MAR. 2005 Serle 4 Registrato in data” an. 8708 versate €. 173.77 COUTO CENCOSETTANTAIRE 37 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FLIP 13 Responsabille Servizio Ad d (Dr. M. RACCIC 9 0 0 F E L L 7 E D