Sentenza 29 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2002, n. 6216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6216 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
S N O T S I G ее SUP 0 6 2 6 / 0 2 E R P M A REP LICA ITALIANA L D E X D Z E A I I T T S R N IN NOME N : 1 E E 3 S S E I 2 A M . 7 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22487/01 PaoliniDott. Giovanni Presidente Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Cron. 17857 Dott. Paolo Giuliani Consigliere Rep. Ud. 01/02/02 Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: S EN TENZA sul ricorso proposto da: LA MP, elettivamente domiciliato in Roma, 62, presso l'avv. Paolo Antonelli via Crescenzio lo rappresenta e difende giusta Camposarcuno, che ол в delega in atti in unione con l'avv. Giuseppe Renzella;
ricorrente
contro
Amministrazione delle dello Stato, Finanze domiciliata in Roma, via dei Portoghesi elettivamente l'Avvocatura Generale dello Stato, che la 12, presso rappresenta e difende per legge;
controricorrente avverso la sentenza n. 7009, depositata il 23/5/2001 1 . N 8 I 6 dalla Corte Suprema di Cassazione. OGGETTO: Revocazione. Errore di fatto. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/2/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Generale Dott. Aurelio Golia, che haProcuratore concluso per la dichiarazione d'inammissibilità comunque, per il rigetto del ricorso, la Corte, osserva quanto segue. Con atto notificato il 17/9/2001, LA MP presentava ricorso per la revocazione della sentenza in epigrafe indicata, esponendo che il 30/12/1991 gli era stato notificato un avviso di accertamento per l'anno 1984 che, da parte sua, non aveva provveduto ad impugnare. Tenuto conto di quanto sopra, 1'Ufficio aveva proceduto alla conseguente iscrizione a ruolo, effettuando tuttavia la stessa dopo il decorso del termine perentorio di cui all'art. 17 del DPR n. 602/1973. ' però, andati di I giudici tributari erano contrario avviso e sulla stessa linea si era mossa anche la Suprema Corte, la quale aveva escluso 2 l'eccepita decadenza perché, а suo giudizio, l'avviso di accertamento era potuto diventare definitivo soltanto dopo il decorso del termine ultimo per impugnarlo, che in conseguenza dei vari provvedimenti di proroga e della sanatoria di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 75/1993, era rimasto sospeso fino al 20/6/1993. Simile decisione andava, però, senz'altro revocata perché frutto di un evidente errore di fatto della Corte, che era partita da una premessa sicuramente sbagliata, ovverossia dalla condonabilità dello avviso di accertamento, che essendo stato notificato il 30/12/1991, si trovava invece al difuori del campo di applicazione della legge n. 413/1991. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 1/2/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE A prescindere da una (inutile) digressione sulle ragioni per cui, а differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, avrebbe dovuto riconoscersi 1' esistenza di una effettiva soluzione di continuità fra i vari provvedimenti di proroga, il LA ha sostenuto che questa Suprema 3 Corte aveva concluso per l'applicabilità delle predette proroghe sull'erronea supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa ("esistenza di un atto suscettibile di definizione per condono"), nonchè nel fallace convincimento di fatto la cui verità era positivamente stabilita un ("avviso di accertamento notificato dopo il 30/9/1991 e pertanto escluso dal condono"). Dalla lettura dela sentenza gravata emerge, però, che il Collegio aveva ben chiaro che l'avviso di accertamento di cui si discuteva era stato notificato il 30/12/1991, perché tale circostanza era stata debitamente sottolineata nelle difese del LA che, a loro volta, erano state puntualmente riprodotte nella parte narrativa della decisione. Escluso, perciò, qualsiasi fraintendimento sulla data di notificazione dell'avviso di accertamento, ogni eventuale errore circa la possibilità di condonare meno la relativa pendenza, riguarderebbe non già il fatto, ma semmai il diritto e non potrebbe quindi costituire (al pari di quello sulla esistenza ○ meno di una soluzione di continuità nei vari provvedimenti di proroga), un valido motivo di revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, срс. 4 Il ricorso del LA va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dell'interessato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 1.100,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il LA al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 1.100,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi oltre le spese prenotate a debito. Roma, il 1/2/2002. IL CONSIGLIARE ES IL PRESIDENTE Lillaumi CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Oggi 2.9 APR. 2002... IL CANCELLIERE C Osuals Ascanio L A L D A L E E D B T I K A S I T N N A R E 1 E I S S T 3 R E 1 I E A . T N A M 5