Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA2 948 / 02 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 7365/99 Consigliere Cron. 6842 Dott. Pietro CUOCO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 06/12/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZ A sul ricorso proposto da: AL AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE,2001 4791 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 127/98 del Tribunale di PIACENZA, depositata il 14/04/98 R.G.N. 1678/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. M E CAS AZA A L L N O E 31 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Piacenza, confermando la pronuncia del locale Pretore, rigettava la domanda proposta da MA RT nei confronti dell'Inail allo scopo di conseguire l'accertamento del suo diritto ad una rendita in relazione all'infortunio sul lavoro subito il 21.10.1987. Rilevava il giudice di appello che dalla consulenza tecnica disposta dal primo giudice era risultato che l'assicurata aveva riportato un trauma da stiramento muscolo-tendineo a carico dell'aponeurosi del bicipite brachiale destro e che i relativi postumi permanenti, rappresentati da un modesto deficit stenico della flessione del gomito e da lievissimo analogo deficit della chiusura a STEE incidevant pugno, e incidenti sulla capacità lavorativa nella misura dell'8%, inferiore a quella minima indennizzabile. Precisava anche che il medesimo consulente aveva confermato tale valutazione nel giudizio di appello, specificando che l'artrosi al gomito presa in considerazione nel certificato di parte doveva considerarsi preesistente, e che quindi era necessaria la valutazione dei postumi secondo la formula di EL, in base alla quale era congrua la valutazione dell'8%. L'RT ricorre per cassazione formulando un unico motivo di ricorso. L'Inail resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce violazione dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in relazione agli artt. 2 e 74, nonché vizi di motivazione, in relazione anche ai principi generali del diritto e della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Lamenta che il c.t.u. - sulle cui considerazioni era basata per relationem la sentenza impugnata non abbia fornito una dimostrazione idonea e non 3 contraddittoria della preesistenza dell'artrosi del gomito rispetto all'infortunio, stante in particolare la non bilateralità di tale affezione, che era riscontrabile solo nell'articolazione dell'arto destro. Né poteva ritenersi idonea la spiegazione fornita dal consulente tecnico, il quale aveva fatto riferimento ai microtraumi correlabili all'attività professionale, trattandosi di una mera ipotesi. E' opportuno ricordare che il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello. Pertanto, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che sussistano carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, riscontrabili sulla base di comprovate nozioni correnti della scienza medica, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (cfr. Cass. 21 gennaio 1998 n. 530 e Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). Nella specie le doglianze del ricorrente non sono idonee a dimostrare che il motivato parere medico-legale del consulente tecnico d'ufficio, recepito dalla sentenza impugnata, e in particolare l'affermazione circa la preesistenza dell'artrosi al gomito, siano erronei sul piano scientifico, alla luce delle risultanze anamnestiche, obiettive e strumentali. Del resto il ricorrente non ha considerato che il consulente, in realtà, ha fornito su tale specifico punto chiarimenti articolatamente motivati, ricordando la presenza, in una radiografia successiva di 4 soli sette mesi all'infortunio, di alterazioni artrosiche dell'epitroclea e dell'epicondilo, e puntualizzando che tali aspetti radiografici "in relazione alla natura e alla evoluzione della malattia, indicano con quasi assoluta certezza la preesistenza dell'artrosi”. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Per le spese del giudizio è applicabile la previsione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Скшите разши Savero Teller IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Sg 27 FEB. 2002. IL CANCELLIERE 5