Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1395
CASS
Sentenza 19 febbraio 1999

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Massime1

Nell'azione esecutiva individuale, iniziata o proseguita durante il fallimento del debitore, da un istituto di credito fondiario, secondo le disposizioni eccezionali di cui al R.D. n. 646 del 1905 - ancora vigenti alla data di entrata in vigore della legge n.175 del 1991, abrogata solo a far data dal 1 gennaio 1994 dal T.U. di cui al d.P.R. n. 385 del 1993 - ed il cui art. 17, anche per i prestiti concessi in base alla medesima legge, richiama la disciplina del procedimento esecutivo risultante dal predetto R.D. del 1905 - non è necessario che, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, l'istituto creditore si sia previamente insinuato al passivo fallimentare, in quanto, proseguendo l'esecuzione individuale anche dopo la vendita dell'immobile pignorato, alla distribuzione del ricavato devono applicarsi le regole proprie di tale forma di esecuzione (art. 42 T.U. n. 646 del 1905, fatto salvo dall'art. 51 legge fall.), con la conseguenza che incombe al curatore del fallimento del debitore - in sede di esame del progetto di distribuzione o nella fase di contestazione dello stesso - dimostrare che i crediti insinuati prevalgono, in tutto o in parte, in ragione del grado della loro prelazione, su quello dell'istituto mutuante.

Commentario1

  • 1ESECUZIONE DEL CREDITO FONDIARIO, REVOCA DEL FALLIMENTO, STRUMENTI DI TUTELA DEL CREDITORE E DOVERI DEL CURATORE
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 19 settembre 2000

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1395
Data del deposito : 19 febbraio 1999

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