Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
La pronuncia di una sentenza di condanna in grado di appello ad una pena non sospesa o non suscettibile di sospensione costituisce elemento di per sé idoneo a rafforzare le esigenze cautelari poste a base del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2012, n. 8146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8146 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 25/01/2012
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 202
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 37590/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
M.A. , nato in (omesso) ;
avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Bologna dell'8 agosto del 2011;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. David Brunelli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza impugnata, osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza dell'8 agosto del 2011 il tribunale del riesame di Bologna ha respinto la richiesta avanzata nell'interesse di M.A. , diretta ad ottenere la rimessione in libertà o in subordine la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella M.A. era stato sottoposto a fermo di P.G. in data 10/03/20009. Quello stesso giorno il G.I.P. presso il Tribunale di Parma aveva emesso ordinanza di convalida del fermo ed aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui all'art. 609 bis c.p., art. 605 c.p., artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1, commessi ai danni di M.H. il (omesso).
Con sentenza del Tribunale di Parma emessa in data 06/05/2010, l'imputato era stato condannato, per tali delitti, alla pena di anni 6 di reclusione. La sentenza è stata confermata con pronuncia emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 10/03/2011 Con tale sentenza è stata respinta l'istanza difensiva diretta ad attere la rimessione in libertà o in subordine,gli arresti domiciliari.
Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimessione in libertà ha proposto appello l'imputato .11 tribunale della libertà ,come dianzi accennato, ha respinto l'impugnazione. A fondamento della propria decisione, ha osservato: 1) che per le modalità del fatto,sintomatiche di impulsività e rilevante aggressività e per l'assenza di qualsiasi manifestazione di resipiscenza e di distacco dalla condotta criminosa (anzi il prevenuto aveva continuato ad attribuire alla parte lesa condotte calunniose) ha ritenuto ancora sussistente il pericolo di reiterazione del medesimo reato;
2) che la misura custodiale carceraria era l'unica idonea a garantire l'esigenza posta a base dell'applicazione della misura. Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per la genericità ed incoerenza degli elementi posti a base del pericolo di reiterazione del reato nonché per avere il tribunale omesso di apprezzare adeguatamente gli elementi evidenziati dalla difesa, quali lo stato di incensuratezza, il lasso di tempo trascorso in regime di custodia carceraria, episodicità del fatto e l'inserimento sociale e lavorativo;
si sottolinea inoltre che non è stata fornita alcuna spiegazione in merito all'adeguatezza della sola misura carceraria. IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché sotto l'apparente deduzione del vizio di mancanza o illogicità della motivazione, in realtà si censura l'apprezzamento degli elementi utilizzati dal tribunale per dimostrare la persistenza del pericolo di reiterazioni di fatti della stessa specie e l'adeguatezza della sola misura cautelare carceraria in ogni caso la censura è manifestamente infondata.
La motivazione del tribunale non è carente ne' illogica perché ha valutato il fatto sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo,indicando gli elementi in base ai quali ha desunto il pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie e dell'adeguatezza della sola misura custodiale carceraria. A quest'ultimo proposito si deve rimarcare che la sanzione in concreto inflitta, confermata anche in appello,dimostra l'adeguatezza e la proporzionalità della misura custodiale carceraria. Invero l'art.275 c.p.p., comma 1 bis, indica i criteri ai quali deve attenersi il giudice per l'adozione o il mantenimento delle misura cautelari nel momento in cui pronuncia una sentenza di condanna in particolare, secondo la nuova formulazione dell'art. 275 comma 1 bis, inserito dal D.L. 24 novembre 2000, n 341, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n 4 del 2001 e successivamente sostituito dalla L. n. 128 del 2001, art. 14, comma 1, lett. a), il giudice nel pronunciare una sentenza di condanna,nel giudizio ordinario o in quello abbreviatole richiesto di applicare una misura cautelare o di modificarla, in senso peggiorativo o migliorativo, non può ignorare l'esito del procedimento e le modalità del fatto per stabilire se siano ancora sussistenti il pericolo di fuga o di reiterazione del medesimo reato o di altri reati In definitiva, a prescindere dall'applicabilità dell'art. 275 c.p.p., comma 2 ter, la pronuncia di una sentenza di condanna,peraltro in grado di appello, ad una pena non sospesa o non sospendibile, costituisce indubbiamente un fatto nuovo idoneo di per sè a rafforzare le esigenze cautelari poste a base del provvedimento applicativo della misura custodiale carceraria.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma , che stimasi equo determinare in Euro 1000,00 , in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. DICHIARA Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio del 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2012