Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2012, n. 44121
CASS
Sentenza 20 settembre 2012

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Massime1

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso una decisione che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in considerazione dei redditi percepiti dalla madre della convivente "more uxorio" del soggetto beneficiato, anch'essa convivente con quest'ultimo, osservando che la locuzione "componente della famiglia", cui fa ricorso l'art. 76 citato, a differenza della parola "congiunti", non si riferisce ad un legame di consanguineità o di natura giuridica).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2012, n. 44121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44121
Data del deposito : 20 settembre 2012

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