Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2008, n. 14986
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Sentenza 26 marzo 2008

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In tema di inosservanza ingiustificata, da parte dello straniero, dell'ordine di allontanamento del questore dal territorio dello Stato, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre copia del decreto di espulsione e del pedissequo ordine del questore in lingua a lui nota è suscettibile di deroga ogni qualvolta la P.A. specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione non sia possibile, provvedendo, quindi, alla traduzione in una delle tre lingue cd. internazionali (francese, inglese e spagnolo). Ne consegue che il giudice di merito, controllata l'osservanza delle disposizioni disciplinanti detta traduzione, deve verificare l'effettiva possibilità di conoscenza, da parte del destinatario (anche mediante l'ausilio di terzi), del contenuto dell'ordine di allontanamento, restando, in caso contrario, la condotta trasgressiva non punibile per difetto dell'elemento soggettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2008, n. 14986
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14986
    Data del deposito : 26 marzo 2008

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