Sentenza 26 marzo 2008
Massime • 1
In tema di inosservanza ingiustificata, da parte dello straniero, dell'ordine di allontanamento del questore dal territorio dello Stato, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre copia del decreto di espulsione e del pedissequo ordine del questore in lingua a lui nota è suscettibile di deroga ogni qualvolta la P.A. specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione non sia possibile, provvedendo, quindi, alla traduzione in una delle tre lingue cd. internazionali (francese, inglese e spagnolo). Ne consegue che il giudice di merito, controllata l'osservanza delle disposizioni disciplinanti detta traduzione, deve verificare l'effettiva possibilità di conoscenza, da parte del destinatario (anche mediante l'ausilio di terzi), del contenuto dell'ordine di allontanamento, restando, in caso contrario, la condotta trasgressiva non punibile per difetto dell'elemento soggettivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2008, n. 14986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14986 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 26/03/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 627
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 034399/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) SA AM, N. IL 08/06/1981;
avverso SENTENZA del 08/06/2007 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ricorre a questa istanza di legittimità per l'annullamento della sentenza resa dal Tribunale della stessa città che, in data 8 giugno 2007, ha assolto AI MZ dal reato contestatogli ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter perché, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitogli dal Questore di Roma in data 26.102006.
A sostegno della doglianza il Procuratore ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e art. 14, comma 5 ter, rilevando che il giudice a quo ha dedotto l'insussistenza del reato dalla circostanza che l'imputato, cittadino bengalese, non conoscendo la lingua italiana ne' quella inglese, non avrebbe avuto contezza dell'obbligo impostogli dall'autorità italiana con provvedimento trascritto nelle due dette lingue, di guisa che a suo carico non potrebbe dichiararsi provata la sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice. Lamenta altresì il procuratore ricorrente che nel caso in esame ha trovato puntuale applicazione il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, il quale contempla e descrive il caso in cui non sia prontamente reperibile un interprete di lingua madre, prescrivendo, in siffatta ipotesi la redazione e la notificazione del provvedimento anche in una lingua internazionale tra le tre maggiormente conosciute, con ciò assicurando al caso concreto la piena legittimità dell'azione amministrativa e, conseguentemente, la irrilevanza della mancata conoscenza dell'ordine da parte dell'imputato ai fini della esclusione del dolo.
Conclude la sua doglianza il rappresentante della pubblica accusa rilevando che la mancata conoscenza della lingua italiana non può integrare la nozione di giustificato motivo esimente della condotta incriminata, giacché tale ignoranza, per assurgere a circostanza esimente, deve essere caratterizzata dalla incolpevolezza, nel senso che l'ignoranza addotta non deve costituire il "frutto di volontaria condotta dell'imputato".
Il ricorso è fondato.
Giova rammentare preliminarmente, al fine di enucleare poi la regola da applicare al caso in esame, che la lezione interpretativa di questa Corte (Cass., Sez. 1, 26/10/2006, n. 2186) è pressoché unanime nell'affermare che, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua da esso conosciuta è derogabile tutte le volte in cui la P.A. specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione sia impossibile, procedendo, quindi, alla traduzione in una delle tre lingue cd. internazionali (francese, inglese, spagnolo). Tale impossibilità inoltre deve essere apprezzata non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto concretamente esistenti e tenuto conto dell'obbligo del Prefetto di provvedere senza indugio, in quanto egli, nell'esercizio del relativo potere, non fruisce di alcune margine di discrezionalità ed è tenuto ad emettere il decreto di espulsione allorché accerti la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge (Cass., Sez. 1^, Civ., 3.3.2004 n. 4312, Abuzhoroy c. Pref. Catanzaro;
14.7.2004 n. 13032, Gshev Gardi c. Pref. Roma). Resta pertanto escluso che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo (Sez. 1^, Civ. 16.4.2002 n. 5465, Pref. Crotone c. Arseniy;
contra 25.1.2002 n. 879, Korolova c. Pref. Aquila). Tanto premesso circa i limiti del controllo di legittimità del giudice ordinario sull'attività amministrativa, va poi richiamata la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, secondo il quale gli atti concernenti l'espulsione devono essere comunicati all'interessato "in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese., inglese o spagnola"; a tal fine si seguirà "la preferenza indicata dall'interessato" (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3, (regolamento di attuazione) sostituito dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, senza innovazioni sul punto). La disposizione è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale, in quanto rispondente a criteri ragionevolmente funzionali e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, il provvedimento espulsivo sia conoscibile dal destinatario, nel suo contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla sua violazione.
La norma si limita a regolare doverosamente le modalità attraverso le quali il contenuto dei decreti concernenti l'espulsione è, nella maggior parte dei casi, conoscibile dallo straniero, mentre la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto spetta ai giudici di merito, i quali devono verificare se la comunicazione del provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero (Corte Cost.8/21.7.2004 n. 257). In altre parole, il giudice di merito,
controllata l'osservanza delle disposizioni normative, deve poi verificare se essa sia valsa a consentire al destinatario la effettiva possibilità di conoscenza del contenuto dell'ordine di allontanamento, restando in caso contrario la condotta trasgressiva esente da pena per difetto dell'elemento soggettivo. L'accertamento investe quindi non la personale capacità di interpretare la lingua in cui è stata effettuata la traduzione, ma la "conoscibilità", anche attraverso l'ausilio di terzi, del contenuto dell'atto comunicato, ed a tal fine va tenuto conto non solo dell'(apparente) capacità di esprimersi e rispondere in tale lingua, ma anche della "preferenza" eventualmente indicata dall'interessato, di regola significativa della capacità di venire comunque a conoscenza del significato dello scritto consegnatogli. Essendo mancato un accertamento in tal senso la sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo esame e congrua motivazione alla stregua dei criteri prima indicati.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2008